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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15083/2025 del 16/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso deduceva la violazione dell'art. 131‑bis c.p. e la contraddittorietà della motivazione con riguardo all'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Si censurava in particolare che la Corte d'appello aveva escluso l'operatività dell'art. 131‑bis facendo riferimento ai precedenti penali dell'imputato, nonostante tali precedenti non fossero della stessa indole del reato e benché la sentenza di primo grado non avesse applicato l'aumento per recidiva; si segnalava inoltre un'apparente contraddizione rispetto al riconoscimento delle attenuanti generiche sulla base della condotta dell'imputato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131‑bis c.p., rilevando che la Corte d'appello aveva incorrettamente utilizzato i precedenti penali come ostativi all'applicazione di tale causa senza valutare i parametri oggettivi previsti dall'art. 131‑bis (gravità del fatto e grado di colpevolezza) e senza accertare che i precedenti rientrassero nelle ipotesi ostative (delinquente abituale, professionale o per tendenza, o più reati della stessa indole). Non essendo rinvenibile una motivazione implicita idonea a sorreggere la decisione, la Cassazione ha disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Bologna per un nuovo giudizio sul punto alla luce dei principi indicati.

Norme richiamate

  • art. 189, commi 1 e 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada)

    Norma che disciplina il reato per cui l'imputato è stato condannato; richiamata come titolo di reato ma non rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 131‑bis stesso

  • art. 131‑bis cod. pen.

    La Corte sottolinea che l'applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità si valuta sui parametri oggettivi della gravità del fatto e del grado di colpevolezza (richiamo al primo comma dell'art. 133 c.p.), e che l'esistenza di precedenti penali non esclude di per sé l'operatività dell'art. 131‑bis, salvo che non ricorrano situazioni ostative come la dichiarazione di delinquente abituale, professionale o per tendenza, o la commissione di più reati della stessa indole

  • art. 133 c.p., comma 1

    Richiamato quale parametro normativo a cui rinvia l'art. 131‑bis: la valutazione deve riguardare la gravità del fatto e il grado di colpevolezza, e non va confusa con giudizi sulla personalità del reo basati su precedenti

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai limiti con cui la Corte di Cassazione enuncia i motivi del ricorso (motivazione nei limiti strettamente necessari)

Massime di principio

  • L'esistenza di precedenti penali non preclude automaticamente l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131‑bis c.p.); il giudice deve valutare i parametri oggettivi previsti (gravità del fatto e grado di colpevolezza) e motivare chiaramente il rifiuto della sua applicazione.
  • I precedenti assumono rilevanza ostativa solo se consentono di ritenere l'imputato delinquente abituale, professionale o per tendenza, o se ha commesso più reati della stessa indole; l'indicazione generica di precedenti senza questi presupposti non è sufficiente.
  • La motivazione deve essere coerente: giudizi favorevoli sulla personalità (es. per riconoscimento di attenuanti generiche) e contemporanea esclusione dell'art. 131‑bis sulla base degli stessi precedenti possono determinare contraddittorietà o valutazioni difformi che richiedono chiarimenti.
  • Se la decisione di merito omette o pone motivazioni difformi rispetto ai parametri normativi di cui all'art. 131‑bis e art. 133 c.p., la Cassazione può annullare la decisione e rinviare per un nuovo esame motivato.
  • La determinazione della pena nel minimo edittale non esclude automaticamente l'operatività dell'art. 131‑bis; occorre una valutazione motivata sulla concreta tenuità del fatto.

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