Cassazione Penale, Sentenza n. 15141/2025 del 16/04/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente era stato condannato dalla Corte d'Appello di Genova per il delitto di cui all'art. 491 c.p., ossia per avere formato o fatto formare un testamento olografo falso per procurarsi un vantaggio ereditario. Avverso tale sentenza il Contardo ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione delle norme sull'attività istruttoria in appello e mancata rinnovazione dell'esame dell'imputato (richiamando art. 603 c.p.p., principi costituzionali e della CEDU, con riferimento alla pronuncia Maestri c. Italia); 2) insufficiente motivazione 'rafforzata' ai sensi della giurisprudenza per il ribaltamento di una assoluzione; 3) illogicità della valutazione indiziaria e mancata specificazione di gravità, precisione e concordanza degli indizi; 4) illegittima condanna alle spese in favore delle parti civili senza decisione sulle domande di restituzione e risarcimento. Inoltre la difesa ha eccepito la prescrizione del reato, deducendo dalla datazione dell'inchiostro che il testamento era stato redatto non prima della fine del 2016.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: la Corte d'Appello ha violato il diritto dell'imputato ad essere riascoltato in appello quando le dichiarazioni rese in primo grado erano state decisive per l'assoluzione e poi valutate in modo opposto, come richiesto dalla giurisprudenza CEDU (Maestri) e di legittimità. Tuttavia la Corte ha altresì accertato che il reato si è prescritto: individuando, per favor rei, la data più remota possibile di redazione del testamento al 31/12/2016, ha calcolato la prescrizione estinta in data 8/7/2024. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio agli effetti penali per estinzione del reato; la stessa sentenza è stata annullata agli effetti civili e rinviata al giudice civile competente per valore in grado d'appello per la valutazione delle domande civili (restituzioni/risarcimento), previo riconoscimento della necessità di rinnovare l'esame dell'imputato ove rilevante. La Corte ha inoltre preso atto di questioni procedurali minori (memorie prive di firma digitale) rilevando che gli avvocati avevano partecipato all'udienza, con conseguente possibilità di liquidazione delle spese in favore delle parti civili se il giudice civile individuasse responsabilità civile.
Norme richiamate
art. 491 cod. pen.
Norma che disciplina il reato contestato (falsificazione di testamento olografo). La Corte ha confermato che l'imputazione riguardava la formazione o il mandato a terzi per formare un testamento falso.
art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.
Richiamato nel contesto della disciplina dell'appello: la Corte ha ritenuto violato il principio conforme alla CEDU che impone la rinnovazione dell'esame dell'imputato in appello quando le sue dichiarazioni in primo grado siano state decisive per l'assoluzione e poi valutate diversamente.
art. 111 Cost.
Riferimento al principio del giusto processo; la Corte ha interpretato la disposizione alla luce dell'art. 6 CEDU imponendo misure idonee a garantire l'audizione dell'imputato in appello.
art. 117 Cost.
Richiamato in relazione al recepimento della Convenzione europea dei diritti dell'uomo: la Corte subordina l'interpretazione del diritto interno agli obblighi internazionali (art. 6 CEDU).
art. 6 CEDU
Principio del diritto a un equo processo, interpretato dalla Corte come obbligo per l'autorità giudiziaria di adottare misure positive per consentire l'audizione dell'imputato anche in appello (richiamo alla sentenza Maestri c. Italia).
art. 606, comma 1, cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. c) e lett. e)
Norma che elenca i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto fondato il motivo relativo alla violazione delle norme procedurali sull'audizione dell'imputato (lett. c) e ha esaminato anche i profili di motivazione contestati (lett. e)).
art. 533 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione all'esigenza di una motivazione rafforzata quando si ribalta una precedente assoluzione; la Corte ha richiamato il principio senza però ritenere necessario decidere sugli altri motivi dopo aver accolto il primo.
art. 192 cod. proc. pen.
Norma sull'onere della prova e valutazione delle prove; utilizzata per contestare la mancanza di specificazione degli indizi (gravità, precisione e concordanza) che fondassero la condanna in appello.
artt. 538 e 541 cod. proc. pen.
art. 538; art. 541, commi 1 e 2
Richiamati rispetto alla decisione sulle spese e sulle domande civili: la Corte ha osservato che la mancata decisione sulle domande civili richiede rinvio al giudice civile per il loro esame.
art. 2043 cod. civ.
Principio generale della responsabilità aquiliana; la Corte ha rimandato le questioni di eventuale danno civile al giudice civile competente per valore in grado d'appello.
Corte EDU, Maestri c. Italia (8 luglio 2021)
Corte europea dei diritti dell'uomo, 8/7/2021, Maestri c. Italia
Giurisprudenza vincolante di riferimento: stabilisce che la Corte d'appello deve adottare misure positive per assicurare l'audizione dell'imputato quando le sue dichiarazioni in primo grado sono decisive per l'assoluzione; la mancata rinnovazione può violare l'art. 6 CEDU.
Sez. U, n. 3 del 22/03/1969 (Brunetti) e successive pronunce sulla prescrizione
Giurisprudenza della Cassazione sul punto che, nel reato consistente nella formazione o nella falsificazione di un atto pubblico oprivato, il termine di prescrizione decorre dalla data di redazione dell'atto (non dall'uso successivo) e che, in caso di incertezza assoluta, si applica il principio del favor rei scegliendo la data più remota possibile.
Massime di principio
- Se in appello si decide diversamente rispetto all'assoluzione di primo grado per fatti basati in modo decisivo sulle dichiarazioni rese dall'imputato in dibattimento, l'imputato deve essere rinnovamente esaminato in appello: la mancata rinnovazione può determinare l'annullamento della decisione per violazione del diritto di difesa (art. 6 CEDU).
- Quando il reato è fondato sulla falsificazione di un documento, il termine di prescrizione decorre dalla data di redazione dell'atto (e non dall'eventuale successivo uso); se la datazione è incerta si applica il favor rei individuando la data più remota ragionevolmente possibile.
- La Corte di legittimità, se accerta la prescrizione, annulla la condanna senza rinvio per gli effetti penali; tuttavia le pretese civili rimangono sindacabili nel giudizio civile competente e la sentenza penale può essere annullata anche agli effetti civili per vizi procedurali che richiedano il rinvio.
- Nelle sentenze che ribaltano una precedente assoluzione è richiesta una motivazione particolarmente curata: la decisione deve esplicitare perché le ragioni che giustificarono l'assoluzione non reggono e, se si fonda su indizi, deve specificare gravità, precisione e concordanza degli stessi.
- Questioni formali relative agli atti difensivi (es. mancanza di firma digitale) possono essere mitigate se l'avvocato ha comunque partecipato e discusso l'udienza; tuttavia la regolarità formale degli atti resta importante per la liquidazione delle spese.
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