Cassazione Civile, Sentenza n. 00427/2026 del 08/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione delle delibere assembleari (30/10/2013 e 17/02/2014) che autorizzavano l'installazione di un ascensore nella scala E. Censura principale: omessa convocazione della condomina Maria Teresa Busiello (notifica effettuata solo al marito) e, in subordine, vizi procedurali/omessa produzione di documenti, mancata acquisizione di titoli di proprietà e mancata esecuzione di richieste istruttorie e CTU rilevanti per la valutazione del pregiudizio alle proprietà individuali.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile per tre ricorrenti (Francesco Busiello, Generosa Terranova e Giuseppe Incardona) per difetto di legittimazione a impugnare il vizio di convocazione altrui; ha però accolto il motivo relativo a Maria Teresa Busiello perché la Corte d'appello non aveva adeguatamente motivato la presunzione che la convocazione notificata al marito fosse portata a conoscenza della moglie, soprattutto trattandosi di una deliberazione di innovazione (installazione ascensore) e senza prova della partecipazione del marito all'assemblea. Perciò la sentenza della Corte d'appello n.1762/2019 è stata cassata limitatamente a questo punto e il processo è stato rinviato alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione per riesaminare specificamente l'omessa convocazione di Maria Teresa Busiello (punto B del quinto motivo di appello). Gli altri motivi sono stati assorbiti; la Corte rinvia anche per la regolazione delle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 66, comma 3, disp. att. cod. civ.
La Corte ha richiamato l'interpretazione secondo cui il difetto di convocazione integra in genere un vizio di annullabilità (non di nullità) della delibera condominiale, con la conseguenza che la legittimazione ad agire spetta al singolo soggetto pretermesso.
La mancata iscrizione nel registro di anagrafe condominiale non incide sull'acquisizione dello status di condomino; la Corte ha ricordato che la validità della convocazione va valutata rispetto all'effettivo titolare del diritto e non in base a omissioni formali dell'amministratore.
Richiamato dalla Corte d'appello nell'accertare il diritto dei condomini della scala E alla collocazione dell'ascensore nelle parti comuni; la Cassazione non ha affrontato il merito dell'installazione, limitandosi alla questione della validità della convocazione.
Ripreso nel principio secondo cui l'interesse a chiedere l'annullamento di una delibera annullabile spetta al soggetto pretermesso, perché solo costui subisce l'incertezza sui propri diritti derivanti dall'atto.
Richiamato dai ricorrenti in relazione al principio della corrispondenza fra chiesto e pronunciato; la Corte di cassazione ha però assorbito tali censure conseguentemente all'accoglimento parziale del primo motivo.
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha valutato l'ammissibilità e il merito dei motivi dedotti alla luce dei profili di legittimazione e della correttezza dell'applicazione delle presunzioni invocate dalla Corte d'appello.
legge 11 dicembre 2012, n. 220, art. 20
Richiamata per la modifica dell'art. 66 disp. att.; la Corte ricorda l'evoluzione normativa e giurisprudenziale che ha influito sull'individuazione della legittimazione ad impugnare le delibere per vizi di convocazione.
Menzi onato alla stregua del principio che l'interesse ad impugnare l'annullabilità della delibera deve essere personale e concreto, per eliminare l'incertezza sui diritti derivanti dall'atto.
Massime di principio
- Il vizio di omessa convocazione dell'assemblea condominiale configura in genere un motivo di annullabilità (non di nullità) della delibera: la legittimazione ad agire spetta al condomino materialmente pretermesso.
- La notifica della convocazione a un comproprietario (es. il coniuge) non vale automaticamente per tutti i comproprietari: la presunzione che l'invito sia stato portato a conoscenza dell'altro richiede elementi specifici (es. partecipazione effettiva, prova di informazione), e va valutata con maggior rigore quando si delibera un'innovazione rilevante.
- L'omissione della trasmissione di documenti o della registrazione anagrafica presso l'amministratore non sostituisce né giustifica la mancata convocazione dell'effettivo titolare: la convocazione deve raggiungere l'effettivo proprietario e l'assenza di forme amministrative non neutralizza la tutela processuale del pretermesso.
- Nei ricorsi per cassazione, le questioni relative alla legittimazione processuale sono di ordine pubblico e possono essere rilevate d'ufficio in ogni grado; pertanto la mancata legittimazione di un ricorrente comporta l'inammissibilità della domanda di quel soggetto.
- Se la Corte di legittimità accerta carenze motivazionali o applicative di presunzioni da parte della giudice di merito, è frequente il rinvio alla corte d'appello per nuovo esame, limitatamente ai profili cassati.
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