Cassazione Civile, Ordinanza n. 05365/2026 del 10/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente impugnava un avviso di avvenuta iscrizione di ipoteca su sei immobili di sua proprietà, iscrizione disposta a garanzia di un credito complessivo derivante da avvisi di accertamento relativi a due annualità d'imposta. Dopo l'annullamento dell'ipoteca in primo grado, la CTR riformava la decisione accogliendo l'appello erariale. In cassazione il contribuente proponeva sei motivi di ricorso avverso la sentenza regionale; nel corso del giudizio, però, deduceva di avere aderito alla definizione agevolata prevista dall'art. 6 del d.l. n. 119/2018, depositando le domande di definizione relative agli avvisi di accertamento posti a base dell'ipoteca e la quietanza del versamento della prima rata. Il Pubblico Ministero chiedeva l'estinzione del giudizio per intervenuta definizione agevolata.
La decisione
La Corte ha rilevato che il contribuente aveva aderito alla definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 119/2018, che entro il termine del 31 dicembre 2020 nessuna delle parti aveva chiesto la trattazione del giudizio e che non risultava notificato alcun diniego della definizione, poi impugnato. Ha quindi dichiarato il processo estinto per cessazione della materia del contendere. Le spese sono state poste a carico di chi le aveva anticipate e la Corte ha dato atto della non debenza dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 6 d.l. n. 119/2018
comma 2-ter; commi 8, 9, 10, 13
L'adesione alla definizione agevolata della controversia, in assenza di diniego tempestivamente impugnato e senza istanza di trattazione entro il termine previsto, determina l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere.
L. n. 136/2018
legge di conversione del d.l. n. 119/2018
Rileva quale legge di conversione della disciplina di definizione agevolata richiamata dalla Corte.
art. 391 c.p.c.
La Corte fa salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza nei casi previsti dalla norma.
art. 13 d.P.R. n. 115/2002
comma 1-quater e comma 1-bis
In caso di estinzione del giudizio, la Corte dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Quando il contribuente aderisce alla definizione agevolata prevista dalla normativa speciale e il procedimento tributario rientra tra quelli definibili, il processo si estingue se non interviene un diniego della definizione e se nessuna parte chiede la trattazione entro il termine previsto.
- La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata anche in cassazione sulla base della documentazione che provi l'avvenuta adesione alla definizione agevolata e l'assenza di contestazioni procedimentali nei termini stabiliti.
- La mancata proposizione dell'istanza di trattazione nel termine fissato dalla disciplina sulla definizione agevolata comporta l'estinzione del giudizio, salvo le ipotesi espressamente previste di prosecuzione o riassunzione.
- In caso di estinzione del giudizio, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate e non è dovuto l'ulteriore contributo unificato quando ne difettano i presupposti processuali.
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