Sentenza del 11/02/2022 n. 4444 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione avviso di accertamento relativo all'anno 2007: l'Ufficio aveva negato l'applicazione della tassazione separata prevista dall'art. 17, comma 1, lett. g) del T.u.i.r. alla plusvalenza derivante dalla cessione dell'azienda acquisita per successione dalla moglie, sostenendo che il requisito del possesso per oltre cinque anni non ricorresse in capo all'erede (il possesso del ricorrente avrebbe decorso solo dall'apertura della successione, quindi inferiore a cinque anni). Il contribuente deduceva invece che i periodi di possesso del de cuius si sommano a quelli dell'erede (art. 1146 c.c.) e chiedeva l'applicazione della tassazione separata; aveva inoltre chiesto la disapplicazione delle sanzioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso (violazione ed errata applicazione dell'art. 17 T.u.i.r.), cassando la sentenza della C.T.R. e decidendo nel merito in favore del contribuente. La Corte ha ritenuto che la nozione di "possesso" ai fini dell'art. 17 coincida con la nozione civilistica e che, ai sensi dell'art. 1146 c.c. e della disciplina fiscale (art. 58 T.u.i.r. e correlati), i periodi di possesso del de cuius sono cumulabili con quelli dell'erede, non essendosi realizzato alcun atto di realizzo alla successione. Ne consegue l'applicabilità della tassazione separata sulla plusvalenza. La Corte ha compensato le spese del doppio grado di merito e ha condannato l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del ricorrente (Euro 2.300,00 oltre oneri).
Norme richiamate
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.u.i.r.), art. 17, comma 1, lett. g)
"plusvalenze... realizzate mediante cessione a titolo oneroso di aziende possedute da più di cinque anni"
La nozione di possesso ai fini dell'art. 17 è quella civilistica; il requisito del possesso superiore a cinque anni può essere soddisfatto cumulando il periodo di possesso del de cuius con quello dell'erede.
T.u.i.r., art. 68
Le plusvalenze sono riconosciute in presenza di cessioni a titolo oneroso; l'art. 68 non esclude l'applicazione dell'art. 17 quando ricorrono i relativi presupposti.
T.u.i.r., art. 67, lett. h-bis
Prevede che le plusvalenze realizzate in caso di successiva cessione di aziende acquisite ai sensi dell'art. 58 siano "redditi diversi"; va coordinato con le regole di continuità dei valori fiscali.
T.u.i.r., art. 58
"Il trasferimento di azienda per causa di morte o per atto gratuito non costituisce realizzo di plusvalenze... l'azienda è assunta ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti nei confronti del dante causa."
La disciplina stabilisce la continuità dei valori fiscali alla successione, impedendo il realizzo fiscale della plusvalenza alla morte e consentendo la cumulabilità dei periodi di possesso.
Codice civile, art. 1146
"Il possesso continua nell'erede, con effetto dall'apertura della successione."
Il possesso del bene continua in capo all'erede senza soluzione di continuità, per cui i periodi di possesso possono essere computati cumulativamente ai fini tributari.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57
Regola la proposizione di nuove eccezioni in appello nel processo tributario; la Corte ha ritenuto che la specificazione da parte dell'Ufficio in appello non costituisse nuova eccezione ma mera precisazione difensiva.
Legge n. 212/2000, art. 10
Richiamata in tema di illegittimità e disapplicazione delle sanzioni; la Corte ha assorbito il motivo relativo alle sanzioni dopo aver accolto il motivo principale.
Normativa/processo civile, art. 100 c.p.c. e art. 360 c.p.c.
Richiamati nei motivi di cassazione relativi alla presunta inammissibilità di questioni nuove in appello e ai limiti di impugnazione; la Corte ha rigettato l'eccezione di novità.
Massime di principio
- Ai fini dell'art. 17 T.u.i.r. la nozione di possesso coincide con quella civilistica: il possesso continua nell'erede dall'apertura della successione (art. 1146 c.c.) e i periodi possono essere cumulati.
- Il trasferimento di azienda per causa di morte non realizza la plusvalenza e comporta la continuità dei valori fiscali (art. 58 T.u.i.r.), permettendo di far valere i periodi di possesso del de cuius per i requisiti di favore fiscali.
- Se l'erede prosegue l'attività e successivamente cede l'azienda, può essere applicata la tassazione separata prevista dall'art. 17 quando, considerando la cumulazione dei periodi, risulti il possesso superiore a cinque anni.
- Nel processo tributario la parte resistente può, entro certi limiti, specificare in appello contestazioni già generiche formulate in primo grado; non sempre tale specificazione è considerata una "nuova eccezione" inammissibile.
- La prassi amministrativa e le risoluzioni (es. ris. 42/E/2002, ris. 20/E/2014, circ. 28/E/2006) vanno considerate nella lettura coordinata delle norme e talora confermano la possibilità di cumulo dei periodi di possesso in donazioni e successioni.
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