Ordinanza n. 309/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio, inclusa la comunicazione dei motivi ostativi
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Questore della Provincia di Catanzaro che ha rigettato l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Dal testo dell’ordinanza emergono, quali profili esaminati nella fase cautelare, la contestazione della motivazione amministrativa, ritenuta dal ricorrente collegata alle condanne penali riportate, nonché la rilevanza della sua iscrizione a un nuovo corso di studi. L’Amministrazione ha invece fondato il diniego anche su una valutazione di pericolosità sociale, riferita altresì a delitti contro la persona commessi ai danni della compagna, e ha evidenziato la mancata frequentazione del precedente corso di studi.
La decisione
Il TAR ha rigettato la domanda cautelare per mancanza dei presupposti di cui all’art. 55 c.p.a. All’esame sommario proprio della fase cautelare, il Collegio ha ritenuto che il provvedimento impugnato fosse assistito da una motivazione ampia e approfondita, non fondata unicamente sulle condanne penali, ma comprensiva di una specifica valutazione della pericolosità sociale del ricorrente, anche in relazione a delitti contro la persona. Il TAR ha inoltre ritenuto che la mera iscrizione a un corso di studi, in assenza di frequentazione del corso precedente, non fosse sufficiente a superare gli elementi valorizzati dall’Amministrazione. Le spese della fase cautelare sono state compensate, in ragione della costituzione delle Amministrazioni di mera forma.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La tutela cautelare è stata negata perché, all’esame sommario, non sono risultati sussistenti i relativi presupposti.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La disposizione è stata richiamata quale base per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
La disposizione è stata richiamata, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- In sede cautelare, il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno può risultare adeguatamente motivato quando l’Amministrazione non si limiti a richiamare le condanne penali, ma svolga una valutazione autonoma e complessiva della pericolosità sociale dell’interessato.
- La mera iscrizione a un nuovo corso di studi non è, di per sé, sufficiente a superare gli elementi ostativi valorizzati nel diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, soprattutto quando l’interessato non abbia frequentato il precedente corso.
- La costituzione delle Amministrazioni in giudizio di mera forma può giustificare la compensazione delle spese della fase cautelare.
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