Regolamento (UE) 2018/1711
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1711 della Commissione, del 13 novembre 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1371/2013 del Consiglio per quanto riguarda la data di applicazione delle esenzioni concesse ai produttori esportatori indiani
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento interviene su una misura antidumping estesa ai tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della RPC e spediti dall’India, modificando il regolamento di esecuzione (UE) n. 1371/2013. La Commissione riconosce che l’esenzione concessa a Pyrotek India Pvt. Ltd. deve produrre effetti già dal 21 dicembre 2013, data di entrata in vigore della misura estensiva, fino all’11 settembre 2015. Viene inoltre chiarito il regime di rimborso o sgravio dei dazi indebitamente riscossi, con proroga del termine doganale fino al 1° settembre 2019.
Modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1371/2013 per anticipare al 21 dicembre 2013 l’efficacia dell’esenzione antidumping concessa a Pyrotek India Pvt. Ltd. e chiarire le regole di rimborso/sgravio dei dazi.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione di tessuti in fibra di vetro a maglia aperta, con maglie di larghezza e lunghezza superiori a 1,8 mm e peso superiore a 35 g/m2, esclusi i dischi in fibra di vetro, classificati ai codici NC ex 7019 51 00 ed ex 7019 59 00 (codici TARIC 7019510014 e 7019590014). Incide in particolare sulle spedizioni dall’India, indipendentemente dall’origine dichiarata, e riguarda le società Montex Glass Fibre Industries Pvt. Ltd. e Pyrotek India Pvt. Ltd. in relazione all’esenzione dalle misure antidumping estese. Ha effetti sulle autorità doganali degli Stati membri e sulle domande di rimborso o sgravio dei dazi antidumping già versati; il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in GUUE.
Modifica dell’esenzione antidumping per i tessuti in fibra di vetro a maglia aperta
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1711 della Commissione interviene sul quadro antidumping relativo ai tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese e oggetto di estensione alle importazioni spedite dall’India. La finalità è correggere la decorrenza dell’esenzione concessa a Pyrotek India Pvt. Ltd. e disciplinare le conseguenze in termini di rimborso o sgravio dei dazi già pagati.
Contesto delle misure antidumping e delle estensioni
In origine, il Consiglio aveva istituito un dazio antidumping definitivo del 62,9 % sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della RPC con il regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011. Successivamente, a seguito di inchieste antielusione ai sensi dell’articolo 13 del regolamento di base allora vigente, le misure sono state estese alle importazioni spedite dalla Malaysia, da Taiwan, dalla Thailandia, dall’India e dall’Indonesia, indipendentemente dall’origine dichiarata.
Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1371/2013, le misure sono state estese alle importazioni spedite dall’India e dall’Indonesia ed è stata concessa un’esenzione a Montex Glass Fibre Industries Pvt. Ltd. In quel contesto, i dazi dovevano essere riscossi sulle importazioni del prodotto in esame precedentemente sottoposte a registrazione ai sensi del regolamento (UE) n. 322/2013, salvo i prodotti fabbricati dal soggetto esentato.
La posizione di Pyrotek India Pvt. Ltd. e la riapertura parziale dell’inchiesta
Pyrotek India Pvt. Ltd. aveva chiesto un’esenzione nel 2014 ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base. La Commissione ha però rilevato che la società aveva esportato il prodotto durante il periodo dell’inchiesta antielusione (1° aprile 2012 - 31 marzo 2013), circostanza che ne escludeva il pieno soddisfacimento delle condizioni per l’esenzione automatica ex articolo 11, paragrafo 4.
Nonostante ciò, la domanda conteneva elementi sufficienti per aprire un riesame intermedio parziale ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, e dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base. Nel riesame la Commissione ha accertato che Pyrotek India Pvt. Ltd. era un effettivo produttore del prodotto in esame sin dall’avvio della produzione, nell’agosto 2011, e che non era coinvolta in pratiche di elusione.
Esenzione già concessa nel 2015 e necessità della modifica
Con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1507, la Commissione aveva già concesso a Pyrotek India Pvt. Ltd. un’esenzione dalle misure estese, con effetto dall’11 settembre 2015. Tuttavia, la Commissione ha successivamente riesaminato la situazione e ha ritenuto che anche le esportazioni effettuate tra il 21 dicembre 2013 e il 10 settembre 2015 dovessero essere escluse dal dazio antielusione.
Il presente regolamento modifica quindi il regolamento n. 1371/2013 per chiarire che l’esenzione di Montex Glass Fibre Industries Pvt. Ltd. e Pyrotek India Pvt. Ltd. si applica a decorrere dal 21 dicembre 2013, allineando così la decorrenza dell’esenzione al periodo in cui la misura estensiva era in vigore.
Ambito dell’inchiesta e assenza di osservazioni
La riapertura parziale dell’inchiesta, avviata il 18 maggio 2018, è stata limitata a verificare se estendere temporalmente l’esenzione al periodo compreso tra il 21 dicembre 2013 e il 10 settembre 2015. La Commissione ha informato le parti interessate e ha consentito la presentazione di osservazioni scritte o la richiesta di audizione.
Nessuna parte interessata si è tuttavia manifestata entro i termini dell’avviso di apertura, né sono state presentate osservazioni o richieste di audizione. Ciò ha condotto la Commissione a confermare l’opportunità di riconoscere l’esenzione retroattiva per il periodo indicato.
Rimborso o sgravio dei dazi e proroga del termine doganale
Oltre a modificare la data di applicazione dell’esenzione, il regolamento chiarisce che sono ammissibili domande di rimborso o sgravio dei dazi antidumping pagati per il prodotto in esame fabbricato da Pyrotek India Pvt. Ltd. e importato nell’Unione durante il periodo di registrazione di cui al regolamento (UE) n. 322/2013.
Per rendere effettivo tale rimedio, il termine previsto dall’articolo 121, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 è prorogato fino al 1° settembre 2019, così da consentire alle autorità doganali nazionali di procedere, secondo la normativa doganale applicabile, al rimborso o allo sgravio dei dazi indebitamente riscossi anche nei casi in cui i termini ordinari fossero già scaduti alla data di applicazione del regolamento.
Disposizioni finali
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Modifica della data di efficacia dell’esenzione
L’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1371/2013 è sostituito per stabilire che l’esenzione concessa a Montex Glass Fibre Industries Pvt. Ltd. e Pyrotek India Pvt. Ltd. si applica a decorrere dal 21 dicembre 2013. L’esenzione resta subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida conforme all’allegato; in mancanza, si applica il dazio antidumping ordinario.
Rimborso e sgravio dei dazi
L’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento n. 1371/2013 è modificato per chiarire che si applicano le norme doganali vigenti e che il termine di cui all’articolo 121, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 è prorogato al 1° settembre 2019 per le domande di rimborso o sgravio presentate da Montex Glass Fibre Industries Pvt. Ltd. e Pyrotek India Pvt. Ltd., relative ai dazi pagati nel periodo 21 dicembre 2013-10 settembre 2015 o nel periodo di registrazione di cui all’articolo 2 del regolamento (UE) n. 322/2013.
Contesto procedurale e base giuridica
La Commissione adotta il regolamento ai sensi del regolamento (UE) 2016/1036, in particolare degli articoli 11, paragrafo 3, 13, paragrafo 4, e 14, paragrafo 3, dopo consultazione degli Stati membri e previo parere del comitato di cui all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento medesimo.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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