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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/1712

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1712 della Commissione, del 13 novembre 2018, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1013 che istituisce misure di salvaguardia provvisorie in relazione alle importazioni di determinati prodotti di acciaio

Normativa europea32018R1712

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento interviene sul regime di salvaguardia provvisorio già istituito per alcune importazioni di acciaio, escludendo il Sud Africa dall’applicazione delle misure per le categorie 8 e 9. La modifica si fonda sulla necessità di rispettare l’accordo di partenariato economico UE-SADC e di adeguare conseguentemente i contingenti tariffari. È inoltre previsto che le importazioni sudafricane interessate, effettuate dopo l’entrata in vigore del regolamento 2018/1013, siano escluse retroattivamente dal calcolo del contingente in franchigia doganale.

Modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1013 escludendo il Sud Africa dalle misure di salvaguardia provvisorie per due categorie di prodotti di acciaio inossidabile.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione di determinati prodotti di acciaio inossidabile rientranti nelle categorie di prodotto 8 e 9 del regolamento (UE) 2018/1013, limitatamente alle merci originarie del Sud Africa. Incide sia sul contingente tariffario e sul dazio supplementare previsti dalle misure provvisorie, sia sul calcolo del contingente in franchigia doganale per le importazioni già effettuate dopo l’entrata in vigore del regolamento (UE) 2018/1013. Non modifica, per le altre origini e categorie, l’assetto generale delle misure provvisorie.

Modifica delle misure di salvaguardia provvisorie per determinati prodotti di acciaio

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1712 della Commissione modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1013, che aveva istituito misure di salvaguardia provvisorie sulle importazioni di determinati prodotti di acciaio. L’intervento è motivato, tra l’altro, dalla necessità di conformarsi all’articolo 33 dell’accordo di partenariato economico tra l’UE e gli Stati della SADC, secondo cui gli Stati SADC aderenti all’APE devono essere esclusi dalle misure di salvaguardia UE adottate ai sensi dell’accordo OMC sulle salvaguardie.

Contesto e ratio della modifica

La Commissione rileva che, tra gli Stati SADC aderenti all’APE, solo il Sud Africa era ancora soggetto alle misure provvisorie per due categorie di prodotti: i fogli e nastri laminati a caldo di acciai inossidabili (categoria 8) e i fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili (categoria 9). Dai dati richiamati nei considerando emerge che l’esclusione del Sud Africa non altera il quadro complessivo delle importazioni né le conclusioni tratte nel regolamento 2018/1013 circa l’incidenza di altri fattori sulla situazione dell’industria dell’Unione, anche perché le importazioni sudafricane rappresentano meno dello 0,5% del totale nel periodo 2013-2017.

Ambito delle modifiche apportate

L’articolo 1 dispone che le importazioni delle categorie 8 e 9 originarie del Sud Africa non siano soggette alle misure di salvaguardia provvisorie. Contestualmente, l’allegato V del regolamento 2018/1013 viene sostituito per tali categorie, con l’indicazione dei relativi contingenti tariffari e di un dazio supplementare pari al 25% quando il contingente è superato. I nuovi volumi di contingente sono pari a 178 865 tonnellate nette per la categoria 8 e 423 442 tonnellate nette per la categoria 9.

Aggiornamento degli allegati e effetto retroattivo sul contingente

L’articolo 2 modifica l’allegato IV del regolamento 2018/1013 per tener conto dell’esclusione del Sud Africa dai gruppi di prodotti 8 e 9. Inoltre, precisa che le merci originarie del Sud Africa rientranti in tali categorie e importate nell’UE dopo l’entrata in vigore del regolamento 2018/1013 sono escluse dal calcolo del contingente in franchigia doganale. In tal modo, le importazioni sudafricane interessate non incidono sul plafond complessivo applicabile nel periodo residuo di validità delle misure provvisorie.

Entrata in vigore e portata giuridica

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di consueto per un regolamento dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Esclusione del Sud Africa dalle misure provvisorie

Le importazioni delle categorie di prodotti 8 e 9 elencate nell’allegato V del regolamento (UE) 2018/1013 e originarie del Sud Africa non sono soggette alle misure di salvaguardia provvisorie. L’allegato V è sostituito per le categorie 8 e 9, con i seguenti contingenti tariffari e dazio supplementare del 25%: categoria 8, contingente di 178 865 tonnellate nette; categoria 9, contingente di 423 442 tonnellate nette.

Adeguamento dell’allegato IV e trattamento delle importazioni già effettuate

L’allegato IV del regolamento (UE) 2018/1013 è modificato per riflettere l’esclusione del Sud Africa rispetto ai gruppi di prodotti 8 e 9. Le merci originarie del Sud Africa che rientrano nelle categorie 8 e 9 e che sono state importate nell’UE dopo l’entrata in vigore del regolamento (UE) 2018/1013 sono escluse dal calcolo del contingente in franchigia doganale.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiecommercio internazionalemisure di salvaguardiapolitica commercialedazi doganaliacciaio

Testo integrale

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