Regolamento (UE) 2018/1710
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1710 della Commissione, del 13 novembre 2018, che adegua il tasso di adattamento dei pagamenti diretti a norma del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per l'anno civile 2018 e abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2018/866 della Commissione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento modifica il tasso di adattamento dei pagamenti diretti per il 2018, aggiornandolo sulla base di nuove informazioni di bilancio relative alla disciplina finanziaria e alla riserva per le crisi nel settore agricolo. La riduzione si applica solo ai pagamenti diretti superiori a 2.000 EUR per domande presentate nel 2018, con esclusione della Croazia. Contestualmente, viene abrogato il precedente regolamento di esecuzione (UE) 2018/866.
Adeguamento del tasso di adattamento (riduzione) dei pagamenti diretti PAC per l’anno civile 2018, con abrogazione del regolamento di esecuzione (UE) 2018/866.
Ambito di applicazione
Si applica ai pagamenti diretti nell’ambito dei regimi di sostegno elencati nell’allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013, limitatamente agli importi superiori a 2.000 EUR dovuti agli agricoltori per domande di aiuto presentate con riferimento all’anno civile 2018. Non si applica in Croazia. Il regolamento si applica dal 1º dicembre 2018, pur entrando in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Adeguamento del tasso di adattamento dei pagamenti diretti per il 2018
Il regolamento interviene nel quadro della politica agricola comune per aggiornare il tasso di adattamento applicabile ai pagamenti diretti relativi all’anno civile 2018. La modifica è adottata sulla base dell’articolo 26, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013, alla luce di nuove informazioni di bilancio connesse alla disciplina finanziaria e alla riserva per le crisi nel settore agricolo.
Contesto normativo e ratio dell’intervento
Il considerando evidenzia che il regolamento di esecuzione (UE) 2018/866 aveva fissato il tasso di adattamento sulla base del progetto di bilancio 2019, tenendo conto di un importo di disciplina finanziaria pari a 468,7 milioni di EUR destinato alla riserva per le crisi nel settore agricolo. Poiché le informazioni aggiornate, in particolare quelle contenute nella lettera rettificativa n. 1 al progetto di bilancio 2019, impongono un diverso assetto del tasso, la Commissione procede a un adeguamento prima del 1º dicembre dell’anno civile interessato. Il regolamento mira inoltre a garantire parità di trattamento tra gli agricoltori, chiarendo che il tasso si applica in funzione dell’anno di presentazione della domanda e non del momento del pagamento effettivo.
Ambito di applicazione materiale e soggettivo
La disciplina riguarda i pagamenti diretti previsti dai regimi di sostegno elencati nell’allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013. La riduzione opera solo sugli importi che superano 2.000 EUR e solo per i pagamenti da versare agli agricoltori in relazione a domande di aiuto presentate per l’anno civile 2018.
Rileva il principio secondo cui il tasso di adattamento si applica ai pagamenti collegati alle domande presentate nell’anno in cui opera la disciplina finanziaria, indipendentemente dal fatto che il pagamento sia eseguito nell’esercizio finanziario successivo o in ritardo. Restano esclusi i pagamenti inferiori o pari a 2.000 EUR e, per effetto della disciplina specifica richiamata dal regolamento (UE) n. 1307/2013, i pagamenti relativi alla Croazia.
Tasso di adattamento e calcolo della riduzione
Il tasso fissato dal regolamento è pari a 1,411917 %. La riduzione si applica agli importi dei pagamenti diretti che eccedono la soglia di 2.000 EUR. Il regolamento richiama espressamente gli articoli 25 e 26 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e l’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 come base per la determinazione e l’applicazione del tasso.
Esclusione territoriale della Croazia
Il regolamento stabilisce che la riduzione non si applica in Croazia. Ciò è coerente con l’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013, che prevede un’applicazione graduale del meccanismo di adattamento e la sua operatività per la Croazia solo a decorrere dal 1º gennaio 2022.
Abrogazione del regolamento precedente
Per ragioni di chiarezza normativa, il regolamento di esecuzione (UE) 2018/866 viene abrogato. Il nuovo atto deve infatti essere utilizzato per il calcolo di tutti i pagamenti connessi alle domande presentate per l’anno civile 2018.
Entrata in vigore e data di applicazione
Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica a decorrere dal 1º dicembre 2018. Tale scelta assicura che il tasso corretto sia utilizzabile in tempo utile per i pagamenti agli agricoltori secondo il calendario previsto dalla normativa sul finanziamento e la gestione della PAC.
Disposizioni principali
Adeguamento del tasso di adattamento
Per gli importi dei pagamenti diretti ai sensi degli articoli 25 e 26 del regolamento (UE) n. 1306/2013, e in conformità all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, gli importi superiori a 2.000 EUR da versare agli agricoltori per domande di aiuto riferite all’anno civile 2018 sono ridotti di un tasso di adattamento pari a 1,411917 %.
Esclusione della Croazia
La riduzione prevista dal regolamento non si applica in Croazia, in linea con l’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013, che prevede l’applicazione del tasso di adattamento a tale Stato membro solo dal 1º gennaio 2022.
Abrogazione del regolamento precedente
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/866 è abrogato, poiché il nuovo tasso di adattamento deve essere preso in considerazione per il calcolo di tutti i pagamenti relativi alle domande presentate per l’anno civile 2018.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 1º dicembre 2018. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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