Regolamento (UE) 2019/248
Regolamento delegato (UE) 2019/248 della Commissione, del 13 novembre 2018, che rettifica il regolamento (UE) n. 63/2011 recante le modalità per la domanda di deroga agli obiettivi per le emissioni specifiche di CO2 a norma dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato (UE) 2019/248 corregge un errore materiale contenuto nel regolamento (UE) n. 63/2011, relativo alle modalità per chiedere una deroga agli obiettivi di emissione specifica di CO2. La rettifica riguarda il valore delle emissioni medie di CO2 attribuito a General Motors nell’allegato IV, sostituendo il dato originario con un valore più elevato. La modifica si fonda sulle informazioni fornite dal costruttore e sull’accertata inesattezza del dato precedentemente pubblicato.
Rettifica del regolamento (UE) n. 63/2011 limitatamente al valore delle emissioni medie di CO2 attribuito a General Motors nell’allegato IV.
Ambito di applicazione
Si applica al regolamento (UE) n. 63/2011 della Commissione, con effetti specifici sulla tabella dell’allegato IV relativa alla domanda di deroga agli obiettivi per le emissioni specifiche di CO2 ai sensi dell’articolo 11 del regolamento (CE) n. 443/2009. L’intervento riguarda il dato storico delle emissioni medie 2007 di General Motors nella colonna "Emissioni medie [g/km]". Non introduce esclusioni soggettive o territoriali ulteriori; essendo un regolamento UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro, con rilevanza anche ai fini SEE.
Rettifica del regolamento (UE) n. 63/2011 in materia di deroga agli obiettivi di emissione di CO2
Il regolamento delegato (UE) 2019/248 della Commissione interviene per correggere un errore contenuto nel regolamento (UE) n. 63/2011, che disciplina le modalità per presentare domanda di deroga agli obiettivi per le emissioni specifiche di CO2 ai sensi dell’articolo 11 del regolamento (CE) n. 443/2009. La rettifica riguarda un dato storico inserito nell’allegato IV relativo a General Motors, ritenuto non corretto alla luce delle prove fornite dal costruttore.
Contesto della rettifica
Dai considerando emerge che General Motors Holding LLC ha segnalato alla Commissione l’inesattezza delle emissioni specifiche medie di CO2 indicate per il 2007. Il valore originariamente riportato era stato calcolato includendo per errore veicoli di Adam Opel AG, allora collegata a General Motors, circostanza che aveva artificialmente ridotto il dato medio di emissione di General Motors. A seguito del mutamento di proprietà intervenuto il 1° agosto 2017, l’errore è divenuto evidente e la Commissione ha ritenuto provata l’inesattezza del dato.
Modifica normativa introdotta
L’articolo 1 dispone una modifica puntuale della tabella dell’allegato IV del regolamento (UE) n. 63/2011:
- nella colonna "Emissioni medie [g/km]";
- alla riga "General Motors";
- il valore "159,604" è sostituito da "283,689". La rettifica ha quindi natura meramente correttiva e non incide sulla struttura generale della disciplina sulle deroghe, ma aggiorna un elemento quantitativo rilevante ai fini dell’applicazione del regolamento originario.
Entrata in vigore e portata dell’atto
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto ribadisce inoltre la propria natura vincolante e la diretta applicabilità in tutti gli Stati membri, con rilevanza anche ai fini del SEE.
Rilievi operativi per i professionisti
Per gli operatori interessati dalla disciplina delle deroghe alle emissioni di CO2, il regolamento è rilevante soprattutto come correzione di un dato storico utilizzato nella documentazione e nelle verifiche applicative del regolamento (UE) n. 63/2011. In termini pratici, la rettifica incide sul parametro attribuito a General Motors per il 2007, con possibile riflesso sui calcoli e sulle valutazioni connesse alle procedure di deroga previste dal quadro europeo sulle emissioni dei veicoli leggeri.
Disposizioni principali
Rettifica del valore nell’allegato IV del regolamento (UE) n. 63/2011
Nella tabella dell’allegato IV, colonna "Emissioni medie [g/km]", alla riga "General Motors", il valore "159,604" è sostituito da "283,689". La correzione riguarda il dato relativo al 2007 ed elimina l’errore derivante dall’inclusione indebita di veicoli Adam Opel AG nei valori storici di General Motors.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto regolamentare UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Base giuridica e contesto normativo
L’atto è adottato dalla Commissione sulla base dell’articolo 11, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 443/2009, che disciplina i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove e l’approccio integrato alla riduzione delle emissioni di CO2 dei veicoli leggeri. La rettifica incide sul regolamento (UE) n. 63/2011, che stabilisce le modalità per la domanda di deroga agli obiettivi di emissione specifica.
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