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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/1721

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1721 della Commissione, del 12 novembre 2018, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Gailtaler Speck» (IGP)]

Normativa europea32018R1721

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento approva la modifica non minore del disciplinare della IGP "Gailtaler Speck". La Commissione, constatata l’assenza di opposizioni entro la procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012, rende efficace la modifica pubblicata nella Gazzetta ufficiale. Il testo ha natura essenzialmente autorizzativa e opera direttamente in tutti gli Stati membri.

Approvazione della modifica non minore del disciplinare della IGP "Gailtaler Speck".

Ambito di applicazione

Si applica alla denominazione geografica protetta "Gailtaler Speck", registrata nel registro delle DOP e IGP ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012. Riguarda la modifica del disciplinare approvata dalla Commissione su richiesta dell’Austria, con efficacia in tutti gli Stati membri dell’Unione europea. Non contiene esclusioni specifiche, ma disciplina solo l’approvazione della modifica del disciplinare e non il contenuto materiale del disciplinare stesso, che è richiamato per relationem.

Approvazione della modifica del disciplinare della IGP "Gailtaler Speck"

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1721 della Commissione approva una modifica non minore del disciplinare della denominazione registrata "Gailtaler Speck" come indicazione geografica protetta (IGP). Il provvedimento si inserisce nella procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e dà seguito alla domanda presentata dall’Austria.

Contesto procedurale

La Commissione ha esaminato la richiesta ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012. Poiché la modifica non era qualificabile come "minore" ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, la domanda è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in applicazione dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del medesimo regolamento.

Assenza di opposizioni

La Commissione rileva che non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione nel termine e secondo le modalità previste dall’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012. In mancanza di opposizioni, la modifica del disciplinare viene approvata.

Effetti del regolamento

L’articolo 1 approva la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale relativa alla denominazione "Gailtaler Speck" (IGP). L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Rilievi pratici

Per gli operatori del settore, il regolamento ha rilievo perché consolida a livello UE la modifica del disciplinare della IGP, con effetti vincolanti nell’intero mercato interno. Il testo non contiene il dettaglio delle modifiche sostanziali al disciplinare, ma ne conferma la piena efficacia giuridica dopo il completamento della procedura di esame e pubblicazione.

Disposizioni principali

Approvazione della modifica del disciplinare

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relativa alla denominazione "Gailtaler Speck" (IGP), a seguito dell’esame della domanda presentata dall’Austria ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

Qualificazione della modifica come non minore e pubblicazione preventiva

La Commissione rileva che la modifica non rientra tra le modifiche minori di cui all’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012; per questo motivo la domanda è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a).

Assenza di opposizioni

Non essendo stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare è stata approvata.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieindicazioni geograficheregimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentarimarchi e denominazioni protette

Testo integrale

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