Cassazione Civile, Ordinanza n. 10565/2026 del 21/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha rigettato il ricorso della società contribuente, confermando la sentenza di merito che aveva validato l'avviso di accertamento catastale e l'aumento della rendita sugli impianti essenziali dello stabilimento industriale. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento catastale relativo a uno stabilimento industriale, emesso in rettifica di una procedura Docfa del 2014 e comportante l'aumento della rendita catastale per gli impianti ritenuti essenziali. La società aveva contestato davanti al giudice tributario la legittimità dell'atto e, in appello, la CTR aveva accolto il gravame dell'Ufficio confermando l'accertamento. In cassazione la contribuente ha proposto cinque motivi: 1) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto che gli impianti essenziali fossero stati indicati dalla società, mentre essa avrebbe trasmesso solo l'estratto del libro cespiti; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente o insufficiente, ex art. 36 d.lgs. 546/1992 e art. 360, n. 4, c.p.c., per avere la CTR recepito apoditticamente le comunicazioni della società sugli impianti; 3) violazione di norme sull'accertamento e sulla motivazione dell'atto (art. 19, comma 13, d.l. 78/2010, artt. 51 e 52 d.P.R. 633/1972, art. 7 l. 212/2000), ribadendo l'assenza di adeguata motivazione dell'avviso; 4) violazione dell'art. 1, comma 244, l. 190/2014, per omessa analisi specifica di tutti gli impianti valutati ai fini della rendita; 5) questione di costituzionalità della medesima norma per asserita violazione degli artt. 23 e 72 Cost. La Corte ha ritenuto il ricorso infondato o inammissibile nei singoli motivi, osservando che la CTR aveva valutato la documentazione e svolto un accertamento di fatto insindacabile in cassazione, che la motivazione della sentenza non era apparente, che l'avviso proveniva da una procedura Docfa fortemente partecipativa e che la motivazione dell'atto, nella specie, era sufficiente perché gli impianti essenziali risultavano dalla stessa documentazione della contribuente. La questione di legittimità costituzionale è stata dichiarata manifestamente infondata, trattandosi di norma interpretativa autentica dell'art. 10 del r.d. 652/1939, priva di nuovi presupposti impositivi.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
il vizio è denunciabile solo nei limiti dell'omesso esame di un fatto decisivo; non consente una rivalutazione del merito o delle prove
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
il vizio di nullità per motivazione mancante o apparente richiede una carenza del minimo costituzionale della motivazione
art. 36 d.lgs. 546/1992
nel processo tributario la sentenza deve esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
la sentenza deve contenere l'esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
art. 19, comma 13, d.l. n. 78 del 2010
richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sulla motivazione dell'accertamento catastale
artt. 51 e 52 d.P.R. n. 633 del 1972
richiamati dalla ricorrente a sostegno della censura sulla motivazione dell'avviso
art. 7, primo comma, l. n. 212 del 2000
richiamato dalla ricorrente quale parametro sulla motivazione degli atti impositivi
art. 1, comma 244, l. n. 190 del 2014
qualificato come norma di interpretazione autentica dell'art. 10 del r.d. 652/1939, senza introduzione di nuovi presupposti impositivi
art. 10 r.d. n. 652 del 1939
stabilisce che la rendita delle unità immobiliari opifici industriali è determinata con stima diretta per ogni singola unità
art. 23 Cost.
non risulta violato perché la norma interpretativa non introduce nuovi presupposti tributari
art. 72 Cost.
non risulta violato dalla norma interpretativa censurata
art. 111, sesto comma, Cost.
evoca il parametro del minimo costituzionale della motivazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per la determinazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentita una nuova valutazione del materiale probatorio: l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito, se logicamente motivato, è insindacabile.
- Il vizio di motivazione apparente sussiste solo quando la sentenza sia priva del minimo costituzionale della motivazione; non bastano censure di insufficienza o contraddittorietà non più deducibili nei limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
- In materia di avvisi di accertamento catastale, deve tenersi distinto il piano della motivazione dell'atto da quello della prova della pretesa fiscale: l'avviso può essere valido anche se fondato su documenti già conoscibili dal contribuente o richiamati per relationem, purché la motivazione sia sufficiente.
- Quando l'accertamento catastale deriva da una procedura Docfa partecipata e l'Ufficio si limita a rettificare elementi desunti dalla documentazione del contribuente, non è necessaria una motivazione rafforzata salvo che l'Ufficio modifichi in senso sfavorevole i dati fattuali indicati dal richiedente.
- Una questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata se la norma censurata si limita a interpretare autenticamente una disposizione previgente senza introdurre nuovi presupposti impositivi o effetti tributari ulteriori rispetto a quelli già previsti dalla legge.
- Le censure in cassazione devono confrontarsi puntualmente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la reiterazione di doglianze già decise o formulate in modo generico conduce all'inammissibilità del motivo.
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