Cassazione Civile, Ordinanza n. 06742/2023 del 07/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2008 con cui l’ufficio aveva rideterminato sinteticamente il reddito complessivo ai sensi dell’art. 38, commi 4 e 5, del d.P.R. n. 600/1973, ritenendo maggiore il reddito imponibile in ragione del possesso di due autovetture, del pagamento di premi assicurativi, delle rate di rimborso di un finanziamento per l’acquisto di un’auto e di incrementi patrimoniali. Dopo il rigetto in primo e secondo grado, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione della sentenza d’appello per non avere esaminato eccezioni, doglianze e documenti prodotti, tra cui disponibilità su conti correnti, sovvenzioni AGEA, contributi economici del familiare e un provvedimento di riduzione in via conciliativa della pretesa fiscale; 2) violazione dell’art. 38, commi 4 e 5, d.P.R. n. 600/1973 e delle norme sul reddito imponibile, per non avere riconosciuto che le disponibilità del contribuente derivavano da risparmio, elargizioni e finanziamenti pubblici e privati, anche in ragione della sua attività di coltivatore diretto; 3) violazione dell’art. 38, comma 4, d.P.R. n. 600/1973 e di norme codicistiche richiamate in ricorso, censurando l’adesione della CTR alla natura di presunzione relativa del redditometro. Nelle more, il ricorrente ha depositato istanza di cessazione della materia del contendere, deducendo di avere aderito alla definizione agevolata dei carichi e di avere integralmente pagato le rate, producendo documentazione del debito residuo e dei versamenti effettuati.
La decisione
La Corte ha preso atto della documentazione depositata dal ricorrente relativa alla definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo, ritenendo che, in mancanza di contestazioni dell’Agenzia delle Entrate, essa fosse utilizzabile e idonea a dimostrare la sopravvenuta definizione della lite. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, con spese a carico di chi le aveva anticipate, ai sensi dell’art. 46 del processo tributario. Non è stata quindi esaminata nel merito la fondatezza dei tre motivi di ricorso.
Norme richiamate
art. 38, commi 4 e 5, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
norma posta a fondamento dell’accertamento sintetico del reddito, richiamata per la rideterminazione della capacità contributiva in base a beni e spese indice di ricchezza
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.
parametri di ricorso per cassazione invocati per denunciare sia vizi di motivazione sia violazioni di legge
art. 36, comma 2, nn. 3 e 4, d.lgs. n. 546/1992
richiamato in relazione al contenuto della motivazione della sentenza tributaria
art. 62, d.lgs. n. 546/1992
norma di rinvio richiamata nel ricorso per cassazione in materia tributaria
art. 32 e ss. d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi sulle disponibilità economiche e sulla loro rilevanza reddituale
art. 2227 c.c.
citato nel terzo motivo, senza che la Corte ne sviluppi un autonomo principio
art. 2228 c.c.
citato nel terzo motivo, senza che la Corte ne sviluppi un autonomo principio
art. 2229 c.c.
citato nel terzo motivo, senza che la Corte ne sviluppi un autonomo principio
art. 6 d.l. 22 ottobre 2016, n. 193
norma che disciplina la definizione agevolata dei carichi, invocata per la cessazione della materia del contendere
art. 46 d.lgs. n. 546/1992
richiamato per la regolazione delle spese in caso di cessazione della materia del contendere nel processo tributario
Massime di principio
- Nel processo tributario, la sopravvenuta definizione agevolata del carico iscritto a ruolo relativo all’atto impugnato può determinare la cessazione della materia del contendere e l’estinzione del giudizio, quando la documentazione prodotta dal contribuente non sia contestata dall’Amministrazione finanziaria.
- Se la controparte non contesta la documentazione depositata a sostegno della definizione della lite e tale documentazione risulta coerente con l’importo oggetto di causa, il giudice può prenderla in considerazione come elemento sufficiente a ritenere cessata la materia del contendere.
- Quando il giudizio viene dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere, la Corte non procede all’esame dei motivi di ricorso nel merito.
- Nel processo tributario, l’adesione a una procedura di definizione agevolata dei carichi può incidere non solo sulla riscossione ma anche sulla sorte del giudizio sull’atto presupposto, se il debito definito coincide sostanzialmente con quello controverso.
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