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Sentenza

Sentenza n. 1162/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600040

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Treviso che aveva accertato il diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente e condannato il Ministero all'importo complessivo di € 1.500,00

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del Tribunale di Treviso, Sezione Lavoro. La sentenza aveva accertato il diritto del docente all'assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione, del valore annuo di € 500,00, per ciascun anno scolastico di servizio a tempo determinato, con condanna al pagamento complessivo di € 1.500,00. Il ricorrente ha dedotto l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni e la persistente inerzia del Ministero, chiedendo l'attivazione della Carta elettronica, l'accredito dell'importo dovuto e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento. Il Ministero, benché intimato, non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha verificato che la sentenza del giudice ordinario era stata notificata al domicilio digitale dell'Amministrazione, che costituiva titolo esecutivo senza necessità di formula esecutiva ai sensi dell'art. 479 c.p.c. come modificato dal d.lgs. n. 149/2022; che era decorso inutilmente il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996; che la sentenza era passata in giudicato, come attestato dal certificato prodotto in giudizio; e che il Ministero non aveva dato esecuzione alla pronuncia. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, attivando la Carta elettronica e versandovi l'importo oggetto della condanna, con esclusione di ulteriori accessori, poiché tale importo non è equiparabile a voci retributive. Per il caso di perdurante inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni. Il commissario dovrà, se necessario, allocare la somma in bilancio e compiere tutte le fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa. L'esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono impedimento legittimo all'esecuzione del giudicato. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, in quanto dipendente dell'Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in € 800,00, oltre spese generali, accessori e restituzione del contributo unificato eventualmente versato.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    l'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione: […] c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato

    La disposizione consente di agire in ottemperanza per ottenere l'attuazione, da parte della pubblica amministrazione, delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza definito dal TAR.

  • art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107

    Prevede la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, del valore annuo di € 500,00.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo prima dell'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni; il suo decorso infruttuoso consente di procedere all'esecuzione.

  • art. 479 c.p.c.

    Le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva, a seguito della modifica introdotta dall'art. 3, comma 34, lett. e), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149.

  • art. 124 disp. att. c.p.c.

    Il certificato attestante il passaggio in giudicato è idoneo a comprovare tale presupposto nel giudizio di ottemperanza.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che imponga a una pubblica amministrazione un obbligo di facere o di pagamento.
  • L'azione di ottemperanza può essere proposta quando siano comprovati la notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione, il passaggio in giudicato della sentenza e l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
  • Accertata l'inerzia dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'esecuzione integrale del giudicato e nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento.
  • Nell'esecuzione di un giudicato di condanna al pagamento, il commissario ad acta deve adottare tutti gli atti contabili necessari, inclusa, ove occorra, l'allocazione della somma in bilancio e le successive fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento; l'insufficienza degli stanziamenti o la mancanza di cassa non costituiscono, di per sé, un legittimo impedimento all'esecuzione.
  • L'importo riconosciuto a titolo di Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti non costituisce voce retributiva e, pertanto, non è soggetto ad ulteriori accessori retributivi.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereEfficacia ed esecutorietà

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