Cassazione Penale, Sentenza n. 15313/2026 del 28/04/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il detenuto Roman Antonov (alias Pati Shah) ha presentato istanze per la correzione di un presunto errore materiale nella sentenza n. 10 della Corte d'assise d'appello di Genova (sentenza di condanna ritenuta contenere errori nelle generalità). Le istanze, trasmesse dalla Casa di reclusione di Padova ai sensi dell'art. 123 c.p.p., sono state alternate tra gli uffici di Genova e del Tribunale di Brescia, determinando un conflitto negativo di competenza tra i due giudici circa chi dovesse decidere sulla correzione materiale della sentenza irrevocabile. La questione riguarda anche l'individuazione del giudice competente quando la fase esecutiva è già iniziata e la sentenza è divenuta irrevocabile.
La decisione
La Corte ha dichiarato la competenza del Tribunale di Brescia in funzione di giudice dell'esecuzione. La decisione si fonda sul principio che, dopo l'inizio della fase esecutiva e quando il titolo è divenuto irrevocabile, la competenza a provvedere sulla correzione di errori materiali della sentenza spetta al giudice dell'esecuzione (e non al giudice che ha originariamente deciso), soprattutto quando il provvedimento esecutivo più recente è stato emesso dal giudice dell'esecuzione stesso (nella specie la sentenza n. 477/2025 del Tribunale di Brescia, irrevocabile). La Corte ha pertanto disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Brescia e l'immediata comunicazione dell'estratto della sentenza ai giudici in conflitto, al pubblico ministero e la notificazione alle parti private secondo quanto previsto dall'art. 32 c.p.p.
Norme richiamate
art. 123 cod. proc. pen.
norma richiamata per la trasmissione da parte della Casa di reclusione degli atti manoscritti della persona detenuta agli uffici giudiziari
art. 619 c.p.p.
richiamato in relazione a un precedente dispositivo della Corte di Cassazione che aveva disposto correzioni: la Corte d'appello aveva omesso annotazioni di correzioni disposte dalla Cassazione
art. 130 cod. proc. pen.
richiama la competenza del giudice che ha emesso il provvedimento quale destinatario delle istanze per la correzione (il Tribunale di Brescia era indicato come giudice che ha emesso l'ultimo provvedimento esecutivo)
art. 28 cod. proc. pen.
definisce il conflitto di competenza; utilizzato per la rimessione degli atti alla Corte per la risoluzione del conflitto negativo
art. 30 e art. 31 cod. proc. pen.
norme procedurali sulle modalità di rimessione alla Corte e trasmissione degli atti necessari per la risoluzione del conflitto
art. 665, comma 4, cod. proc. pen.
richiamato per stabilire la competenza del giudice dell'esecuzione a provvedere sulla correzione dell'errore materiale di una sentenza irrevocabile in fase esecutiva
art. 32, comma 1 e comma 2, cod. proc. pen.
norme applicate per l'affermazione della competenza (comma 1) e per l'obbligo di comunicazione e notificazione dell'estratto della sentenza ai giudici in conflitto, al pubblico ministero e alle parti (comma 2)
Cass. Sez. 1, ord. n. 3627 del 11/01/2022 (Nicosia)
giurisprudenza richiamata per il principio che, iniziata la fase esecutiva, le funzioni correttive sulla sentenza spettano al giudice dell'esecuzione e non al giudice che ha emesso il provvedimento
Cass. Sez. 1, n. 14046 del 22/09/2014 (Liguoro)
giurisprudenza che ammette la correzione dell'errore materiale delle generalità del condannato da parte del giudice dell'esecuzione, purché sia stata accertata la regolare citazione in giudizio della persona fisicamente destinataria della sentenza, anche se con altro nome
Cass. Sez. 1, n. 48349 del 15/11/2012 (Ambrosoni)
ulteriore conferma giurisprudenziale del principio che la correzione di errori nelle generalità deve essere trattata nell'ambito delle competenze del giudice dell'esecuzione
Cass. ord. n. 35553 del 28/10/2020
atto della Corte di Cassazione che aveva disposto la correzione materiale nell'intestazione della sentenza di Genova; rilevante perché il detenuto invocava l'annotazione di tale correzione nella sentenza di appello
Massime di principio
- Quando la sentenza è divenuta irrevocabile e la fase esecutiva è iniziata, la competenza a provvedere sulla correzione di errori materiali spetta al giudice dell'esecuzione e non al giudice che ha originariamente emesso la sentenza.
- Se si deduce un errore nelle generalità del condannato dopo l'irrevocabilità della sentenza, il giudice dell'esecuzione può correggere l'errore materiale a condizione che sia accertata la regolare citazione in giudizio della persona fisicamente destinataria della sentenza, anche se indicata con altro nome.
- In caso di reciproca trasmissione degli atti tra uffici (conflitto negativo), si applicano gli artt. 28, 30 e 31 c.p.p.: il conflitto va rimesso alla Corte competente che risolve affermando quale ufficio sia competente e dispone la trasmissione degli atti al giudice designato.
- Le correzioni disposte dalla Corte di Cassazione devono essere annotate e, se la correzione riguarda una sentenza già in fase esecutiva, l'intervento per l'annotazione o per la rettifica sostanziale avviene tramite il giudice dell'esecuzione.
- La parte che ritiene di subire una confusione di identità o un errore materiale nelle generalità deve proporre istanza al giudice dell'esecuzione; se emergono dubbi di competenza, il ricorso procede con gli strumenti del conflitto di competenza tra uffici.
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