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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23120/2025 del 20/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza di condanna confermata in appello. Motivi: (1) vizio di motivazione (manifesta illogicità) in quanto la condanna sarebbe stata fondata solo sul rinvenimento di una scarpa identica a quella trovata nell'abitazione dell'imputato, mentre il Menniti aveva dichiarato di aver perso la scarpa nello spogliatoio; (2) violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'art. 62-bis c.p., per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nonostante il risarcimento del danno. Preliminarmente il ricorrente osservava che la persona offesa (Legittimo Giuseppe) aveva rimesso la querela per il reato di danneggiamento e che tale remissione era stata accettata, con conseguente improcedibilità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso: ha annullato senza rinvio la sentenza in relazione al reato di danneggiamento aggravato (capo A) perché estinto per remissione di querela, richiamando l'art. 9, comma 1, d.lgs. 19/03/2024 n.31 e applicando l'estinzione con spese a carico del querelato. Ha dichiarato inammissibili i due motivi principali del ricorrente: il primo (presunta illogicità) è infondato perché la Corte d'Appello ha motivato la condanna con il rinvenimento della scarpa identica, il racconto del testimone sull'andatura claudicante compatibile con la perdita della scarpa e la contiguità temporale dei rinvenimenti; il secondo (circostanze attenuanti) è infondato perché il diniego è stato adeguatamente motivato con riferimento alla gravità della condotta e al rischio derivante dall'esplosione della bomba carta. Poiché, a seguito dell'estinzione del reato di danneggiamento, sussisteva una precedente qualificazione che aveva ritenuto la continuazione tra il delitto estinto e la contravvenzione (art. 679 c.p., capo B), la Corte ha annullato limitatamente al trattamento sanzionatorio relativo al capo B) e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Roma per un nuovo giudizio sul punto. Nel resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31, art. 9, comma 1

    Il Collegio ha ritenuto che la disposizione ha esteso la perseguibilità a querela all'ipotesi di danneggiamento aggravato anche con riferimento a fatti commessi prima dell'entrata in vigore, e ha applicato il principio per constatare che il reato di danneggiamento era procedibile a querela e quindi estinto per remissione della querela.

  • codice penale, art. 679

    La contravvenzione prevista dall'art. 679 era stata ritenuta dal giudice di prime cure in continuazione con il delitto di danneggiamento; l'annullamento del capo A ha reso necessario riesaminare il trattamento sanzionatorio della contravvenzione in sede di merito.

  • codice penale, art. 62-bis

    Il ricorrente lamentava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis. La Corte ha richiamato il principio per cui non è richiesta l'analisi di tutti gli elementi favorevoli, ma solo di quelli ritenuti decisivi; ha ritenuto congruo il diniego motivato dalla gravità della condotta e dal rischio connesso all'uso della bomba carta.

  • legge n. 895/1967, artt. 2 e 7

    artt. 2 e 7 legge n. 895/1967

    I rilievi iniziali indicavano la contestazione originaria (reato ascritto e successiva riqualificazione in art. 679 c.p.). La sentenza conferma che la fattispecie originaria era stata ricondotta anche a disposizioni di tale legge, poi riqualificata dal giudice di primo grado.

Massime di principio

  • Se la persona offesa rimette la querela per un reato procedibile a querela e tale remissione è accettata, il reato si estingue e la sentenza di condanna relativa a quel reato deve essere annullata per estinzione; il giudice di legittimità può disporre l'annullamento senza rinvio quando l'estinzione è certa.
  • Le modifiche normative che estendono la perseguibilità a querela possono essere applicate anche a fatti anteriori se espressamente previste; è necessario verificare la compatibilità temporale dell'applicazione della norma.
  • La valutazione della prova di merito è sindacabile in Cassazione solo se emerge una manifesta illogicità, contraddittorietà o insufficienza della motivazione; elementi plurimi e congruenti (es. corrispondenza di reperti, testimonianze e contiguità temporale) rendono legittima la decisione di merito.
  • Per il riconoscimento o diniego delle circostanze attenuanti generiche non è necessario che il giudice esamini ogni elemento favorevole; è sufficiente che motivi adeguatamente la scelta sulla base degli elementi ritenuti decisivi e risponda alle specifiche argomentazioni dell'imputato.
  • L'estinzione di un reato principale può incidere sul piano sanzionatorio di reati connessi o in continuazione: se la condanna complessiva era stata fondata sul vincolo di continuazione, l'estinzione di una delle fattispecie richiede il riesame del trattamento sanzionatorio residuo in sede di merito.
  • Quando la Corte di Cassazione deve valutare profili che implicano discrezionalità di merito (es. determinazione della pena o valutazioni sulla continuazione), è corretto il rinvio ad altra sezione del giudice di merito per nuovo esame.

Testo integrale

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