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Circolare

Circolare INAIL n. 43 del 14 agosto 1992

Interesse di rateazione e di dilazione. Decreto del Ministero del Tesoro 23 giugno 1992.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica che, in base al Decreto del Ministero del tesoro 23 giugno 1992, il tasso di interesse dovuto dai datori di lavoro per le rateazioni e dilazioni di pagamento dei premi e accessori è fissato al 25,125% con decorrenza 27 giugno 1992. Il nuovo tasso si applica alle istanze presentate da tale data e, per richiamo alla circolare n. 51/1982, anche alle istanze antecedenti per le quali il piano di rateazione sia stato comunicato dalla Sede il 27 giugno 1992 o successivamente. La circolare precisa inoltre che la variazione del tasso va considerata anche ai fini delle somme aggiuntive di cui alla circolare n. 55/1988, e allega il prospetto dei tassi succedutisi dal 29 dicembre 1978.

Tasso di interesse per rateazioni e dilazioni dei debiti contributivi: fissazione al 25,125% dal 27 giugno 1992

Interesse di rateazione e di dilazione: tasso al 25,125% dal 27 giugno 1992

La circolare INAIL n. 43 del 14 agosto 1992 dà applicazione al Decreto del Ministero del tesoro 23 giugno 1992, intervenuto in materia di interessi dovuti dai datori di lavoro per le rateazioni e le dilazioni dei debiti contributivi. Il provvedimento aggiorna il tasso e ne definisce l’ambito di efficacia temporale, con richiamo anche agli effetti sulle somme aggiuntive.

Fonte normativa e misura del tasso

Il decreto ministeriale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 27 giugno 1992, è emanato in attuazione dell’articolo 2, comma 12, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. Esso fissa nella misura del 25,125% il tasso di interesse dovuto per le rateazioni e dilazioni di pagamento dei premi e accessori.

Decorrenza

La nuova misura decorre dal 27 giugno 1992. La circolare chiarisce che il tasso è applicabile ai datori di lavoro che abbiano presentato istanza di rateazione o dilazione a partire da tale data, secondo le ordinarie modalità operative.

Applicazione alle istanze anteriori

In applicazione di quanto già previsto dalla circolare n. 51/1982, il nuovo tasso trova applicazione anche per le istanze presentate prima del 27 giugno 1992, quando la Sede abbia comunicato al datore di lavoro il piano di rateazione in data 27 giugno 1992 o successiva. Il criterio rilevante, quindi, non è solo la data dell’istanza, ma anche quella della comunicazione del piano.

Riflessi sulle somme aggiuntive

La circolare precisa inoltre che la variazione della misura del tasso di interesse di rateazione deve essere considerata anche ai fini della determinazione delle somme aggiuntive, richiamando la circolare n. 55/1988.

Prospetto riepilogativo dei tassi

In allegato viene richiamato un prospetto storico delle misure dei tassi di interesse per rateazioni e dilazioni di debiti contributivi, fissate ai sensi dell’art. 23 della legge 21 dicembre 1978, n. 843 e successive modificazioni, con riferimento anche al decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito dalla legge 26 settembre 1981, n. 537. Il prospetto elenca le variazioni di tasso succedutesi dal 29 dicembre 1978 fino al 27 giugno 1992, con indicazione della data del decreto, della percentuale applicata, della data di decorrenza e della circolare di riferimento.

Punti principali

Fissazione del nuovo tasso

Il Decreto Ministeriale 23 giugno 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 27 giugno 1992, ha fissato nella misura del 25,125% il tasso di interesse dovuto dai datori di lavoro per le rateazioni e le dilazioni di pagamento relative a premi e accessori.

Decorrenza e ambito applicativo

La misura del 25,125% decorre dal 27 giugno 1992. Il tasso si applica alle istanze di rateazione e dilazione presentate a partire da tale data secondo le consuete modalità.

Applicazione alle istanze già presentate

In conformità alla circolare n. 51/1982, il nuovo tasso si applica anche alle istanze presentate prima del 27 giugno 1992, purché la Sede abbia comunicato al datore di lavoro il piano di rateazione in data 27 giugno 1992 o successiva.

Effetti sulle somme aggiuntive

La circolare precisa che la decorrenza della variazione del tasso di interesse di rateazione deve essere considerata anche ai fini della determinazione delle somme aggiuntive richiamate dalla circolare n. 55/1988.

Prospetto dei tassi storici

È allegato un prospetto riepilogativo delle misure dei tassi di interesse per rateazioni e dilazioni di debiti contributivi in vigore dal 29 dicembre 1978, con l’indicazione dei diversi decreti, delle decorrenze e delle relative circolari di riferimento.

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