Circolare INAIL n. 55 del 11 novembre 1992
Sentenza n. 226 del 4 giugno 1987 della Corte Costituzionale. Decentramento decisionale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare, emanata a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 226/1987, restituisce alle Unità Operative l’autonomia decisionale nella trattazione delle denunce di malaria professionale. Stabilisce i criteri medico-assicurativi per accertare il nesso con l’attività lavorativa, il rischio epidemiologico, la prova diagnostica e la valutazione dell’indennizzabilità, richiamando inoltre l’elenco aggiornato dei Paesi e delle aree a rischio malaria riportato in allegato. I casi dubbi o non riconducibili alle indicazioni fornite devono essere sottoposti alla Direzione Generale, previo esame della Direzione Regionale.
Decentramento decisionale per i casi di infezione malarica denunciata come contratta in occasione di lavoro
Sentenza n. 226 del 4 giugno 1987 della Corte Costituzionale. Decentramento decisionale
La circolare INAIL interviene dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 226 del 4 giugno 1987, già recepita con la circolare n. 7/67 T.U. del 15 febbraio 1988, che aveva dettato le prime direttive per l’indennizzabilità dell’infezione malarica contratta in occasione di lavoro ai sensi del Testo Unico 30 giugno 1965, n. 1124. Dopo un periodo iniziale di osservazione centralizzata, finalizzato a raccogliere elementi conoscitivi e a uniformare i criteri di valutazione, la Direzione ritiene ora superata tale fase e restituisce alle Unità Operative l’autonomia decisionale nella trattazione delle denunce.
Presupposti per il riconoscimento della malaria professionale
Perché l’infezione malarica possa essere considerata contratta in occasione di lavoro, l’assicurato deve dimostrare l’effettiva esposizione al rischio di puntura di zanzara infetta, conseguente a soggiorni per motivi di lavoro in aree con presenza epidemiologica endemica per la malaria. A tal fine la circolare indica come riferimento l’elenco dei Paesi e delle zone a rischio fornito e aggiornato dall’Organizzazione mondiale della Sanità, riportato in allegato.
Non basta la mera denuncia dell’infezione: deve emergere un nesso concreto tra il luogo di lavoro e la contrazione dei plasmodi malarici. Il punto centrale dell’accertamento resta quindi la dimostrazione che il danno denunciato derivi da esposizione in ambiente lavorativo e non da altre cause.
Accertamento etiologico e prova sanitaria
La circolare afferma che il solo mezzo idoneo a fondare una diagnosi eziologica è il riscontro obiettivo della presenza del parassita malarico in tempi compatibili con l’infezione denunciata. Tale verifica, secondo il documento, è facilmente eseguibile mediante la metodica ematologica della "goccia spessa".
L’assenza di tale riscontro diagnostico impedisce di ricostruire con adeguata certezza il nesso tra malattia e lavoro. L’impostazione è quindi rigorosamente probatoria e richiede un accertamento laboratoristico tempestivo e coerente con i tempi clinici dell’evento denunciato.
Misure profilattiche e responsabilità del lavoratore
La circolare chiarisce che l’inosservanza delle misure profilattiche non incide sulla trattazione assicurativa del caso. Viene espressamente ricordato che la colpa del lavoratore non esclude l’accesso alle prestazioni, principio che impedisce di negare la tutela sulla base del solo comportamento omissivo dell’assicurato rispetto alle misure preventive.
Indennità temporanea assoluta e recidive
Per l’eventuale indennizzo dei periodi di indennità temporanea assoluta, occorre valutare caso per caso la reale potenzialità del plasmodio responsabile di produrre recidive, in rapporto al periodo di infezione. La circolare richiama, come criterio pratico, i seguenti intervalli:
- P. malariae, responsabile della cosiddetta "quartana": recidive possibili fino a 5-10 anni dall’infezione;
- P. vivax e P. ovale, responsabili della terzana benigna: recidive possibili al massimo fino a quattro anni;
- P. falciparum: nei casi con evoluzione favorevole, guarigione entro due anni.
Valutazione del danno ai fini della rendita
Sul piano dell’indennizzo permanente, la circolare precisa che non possono essere previste tutte le possibili manifestazioni clinico-disfunzionali conseguenti all’infezione malarica. Tuttavia, le condizioni per il riconoscimento della rendita devono considerarsi sussistenti quando si manifestino:
- insufficienze funzionali del fegato;
- insufficienze funzionali del rene;
- ipoacusie iatrogene di adeguata entità.
Per contro, anemia, splenomegalia ed epatomegalia, pur essendo riscontri molto frequenti, non possono essere valutate con percentuali di inabilità pari o superiori al minimo indennizzabile.
Casi particolari e flusso istruttorio
Le fattispecie che presentino difficoltà interpretative o caratteristiche non riconducibili alle linee di orientamento metodologico indicate devono essere sottoposte alla Direzione Generale - Servizio per la Gestione delle Funzioni Assicurative, previo esame della Direzione Regionale. La circolare mantiene dunque un canale di riserva per i casi più complessi o atipici, pur affidando la gestione ordinaria alle Unità Operative.
Allegato: elenco dei Paesi e delle aree a rischio malaria
L’allegato costituisce una parte sostanziale del documento e riporta un elenco dettagliato dei Paesi in cui esiste il rischio di malaria, con precisazioni epidemiologiche puntuali. Per ciascuna area sono indicati, quando necessario:
- il periodo dell’anno in cui il rischio è presente;
- la fascia altimetrica interessata;
- le province, i distretti o le regioni a rischio;
- le eventuali esclusioni relative a zone urbane, località turistiche o aree specifiche.
L’elenco comprende numerosi Stati dell’Africa, dell’Asia, dell’America Latina e dell’Oceania, distinguendo tra territori con rischio tutto l’anno e territori con rischio stagionale o limitato a particolari zone. In alcuni casi viene precisata anche la diversa intensità del rischio, come per il Messico, la Libia, la Malaysia, il Perù, la Thailandia, il Vietnam, lo Yemen e altri Paesi, con indicazioni mirate per province, vallate, regioni costiere, aree rurali o zone di confine.
Finalità applicativa della circolare
Nel complesso, il documento ha la funzione di fornire alle strutture periferiche criteri uniformi per l’istruttoria e la valutazione delle denunce di malaria professionale, assicurando coerenza nell’accertamento del rischio, nella prova eziologica e nella determinazione delle prestazioni dovute. L’allegato geografico rappresenta lo strumento operativo principale per verificare l’esposizione a contesti epidemiologicamente compatibili con la contrazione della malattia.
Punti principali
Decentramento decisionale
Dopo una prima fase di osservazione, in cui le denunce di malaria venivano esaminate dalla Direzione Generale per uniformare i criteri di valutazione, viene ritenuta ormai soddisfatta l’esigenza di acquisire un quadro approfondito del fenomeno. La circolare dispone quindi la restituzione alle Unità Operative della piena autonomia decisionale nella gestione delle fattispecie di infezione malarica denunciata come professionale.
Prova del rischio e del nesso causale
L’assicurato deve fornire elementi idonei a dimostrare l’effettiva esposizione al rischio di puntura di zanzara infetta, avendo soggiornato per motivi di lavoro in zone con presenza epidemiologica endemica per la malaria. Il riferimento per individuare tali zone è l’elenco dell’Organizzazione mondiale della Sanità, costantemente aggiornato. È inoltre necessario dimostrare che il danno lavorativo sia stato causato da plasmodi malarici provenienti dal luogo di lavoro.
Accertamento diagnostico
La circolare indica come unico mezzo idoneo alla diagnosi eziologica il riscontro obiettivo della presenza del parassita malarico in tempi compatibili con l’infezione denunciata. Tale accertamento può essere effettuato mediante la metodica ematologica della "goccia spessa".
Misure profilattiche e colpa del lavoratore
L’eventuale inosservanza delle misure profilattiche non incide sulla trattazione assicurativa del caso. Viene ribadito che la colpa del lavoratore non esclude l’accesso alle prestazioni assicurative.
Indennità temporanea assoluta e recidive
Per l’eventuale indennizzo dei periodi di inabilità temporanea assoluta occorre valutare caso per caso la potenzialità del parassita responsabile di produrre recidive, in rapporto al periodo di infezione. La circolare richiama le diverse durate di possibile recidiva: fino a 5-10 anni per P. malariae, fino a 4 anni per P. vivax e P. ovale, e guarigione entro 2 anni per P. falciparum nei casi con evoluzione favorevole.
Valutazione del danno in rendita
Ai fini dell’indennizzo in rendita, le condizioni si considerano verificate quando si manifestino insufficienze funzionali del fegato o del rene, oppure ipoacusie iatrogene di adeguata entità. Non possono invece essere attribuite percentuali di inabilità uguali o superiori al minimo indennizzabile per anemia, splenomegalia ed epatomegalia, indicate come riscontri molto frequenti.
Casi dubbi o non ricompresi
Le fattispecie che presentino difficoltà o caratteristiche non riconducibili alle linee di orientamento metodologico devono essere sottoposte alla Direzione Generale - Servizio per la Gestione delle Funzioni Assicurative - previo esame della Direzione Regionale.
Allegato: aree e Paesi a rischio malaria
L’allegato riporta un elenco dettagliato dei Paesi in cui esiste rischio di malaria, specificando per ciascuno la stagionalità, le altitudini, le aree urbane o rurali interessate e, in alcuni casi, le province o i distretti a rischio. Sono segnalati sia Paesi con rischio tutto l’anno su tutto il territorio, sia Paesi con rischio limitato a determinate regioni, altitudini o periodi dell’anno, con indicazioni epidemiologiche puntuali per ciascuna area.
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