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Circolare

Circolare INAIL n. 44 del 18 agosto 1992

Pagamento delle prestazioni assicurative.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare riassume la disciplina del pagamento delle prestazioni assicurative, con particolare riferimento alle rendite, ai pagamenti delegati, alle capitalizzazioni, ai pagamenti localmente corrisposti e alla gestione di smarrimenti, furti, duplicati, riaccrediti e riaddebiti dei titoli di pagamento. Vengono definite le modalità ammesse, gli adempimenti delle Unità operative e i rapporti con banche e Amministrazione postale, anche alla luce dell’Ordinamento contabile, della Convenzione per il servizio di cassa generale e della normativa postale vigente. Sono inoltre richiamate le procedure da seguire in caso di pagamento irregolare o fraudolento e si precisa che la circolare n. 23/1987 è abrogata.

Pagamento delle prestazioni assicurative INAIL

Pagamento delle prestazioni assicurative INAIL

La circolare riassume la disciplina applicabile al pagamento delle prestazioni assicurative, con particolare attenzione alle rendite, ai pagamenti delegati, alle capitalizzazioni, ai casi di mancata ricezione o fraudolenta negoziazione dei titoli e alle procedure di riaccredito e riaddebito. L’intervento tiene conto dell’Ordinamento contabile, della Convenzione per il servizio di cassa generale e della normativa postale e bancaria richiamata nel testo.

Quadro normativo di riferimento

La disciplina viene ricondotta principalmente a tre fonti:

  • l’Ordinamento contabile approvato con delibera n. 114 del 29 novembre 1989, che abroga ogni norma precedente incompatibile o sostituita, compresa quella del D.P.R. n. 696/1979;
  • la Convenzione per il Servizio di cassa generale vigente dal 1° marzo 1989, che introduce per le rendite l’accreditamento in conto corrente bancario e riduce da 10 a 6 mesi il termine per il riaccredito di assegni circolari o vaglia cambiari non trasferibili non negoziati e degli ordinativi di pagamento per cassa non riscossi;
  • il D.P.R. 1° giugno 1989, n. 256, recante il regolamento di esecuzione del libro terzo del Codice postale e delle telecomunicazioni, che modifica gli adempimenti del servizio postale.

Modalità di pagamento delle rendite

Per l’erogazione delle rendite sono previste, a scelta dell’interessato, le seguenti forme di pagamento:

  • assegno di conto corrente postale non trasferibile, localizzato o non localizzato secondo l’importo;
  • assegno circolare o vaglia cambiario non trasferibile;
  • pagamento per cassa presso lo sportello di una banca incaricata;
  • accredito su conto corrente bancario acceso presso qualsiasi banca scelta dall’interessato;
  • accredito su conto corrente postale.

Per attivare la modalità prescelta il reddituario deve compilare il mod. 172/I "Scelta della forma di pagamento delle rate di rendita". In caso di accredito bancario è richiesto anche il mod. 172.1/I mecc. "Richiesta di accreditamento della rendita INAIL in conto corrente bancario" e la dichiarazione di autorizzazione allo storno delle somme indebitamente accreditate dopo la cessazione del diritto. In caso di accredito postale deve essere sottoscritto il mod. 172.2/I mecc., ma la circolare precisa che tale opzione, al momento, non è ancora attivata e che seguiranno ulteriori istruzioni.

Indicazioni operative sulla scelta della forma di pagamento

La circolare segnala un aumento dei casi di mancata ricezione degli assegni circolari e di loro successiva negoziazione fraudolenta. Per tale ragione invita le Unità operative a orientare, per quanto possibile, le richieste degli assicurati verso la forma di pagamento mediante accredito in conto corrente bancario, scoraggiando l’utilizzo della forma di pagamento tramite assegno circolare.

Si precisa inoltre che, nel caso di accredito su conto corrente bancario acceso presso un istituto diverso da quelli sub-convenzionati, il materiale accredito può avvenire con qualche giorno di ritardo rispetto a quanto accade per il Credito Italiano e per le banche sub-convenzionate.

Pagamenti delegati e rappresentanza legale

In materia di pagamenti delegati, la circolare modifica l’impostazione precedentemente contenuta nella circ. n. 23/1987. In presenza di procura ad esigere rilasciata dall’avente diritto ai sensi dell’art. 108 del Testo Unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, il pagamento della rendita può avvenire anche con modalità diverse dalla forma 1, con l’eccezione delle forme 4 e 5, che restano escluse in tale ipotesi. Il titolo viene intestato esclusivamente al delegato.

Per i casi di rappresentanza legale, invece, sono consentite tutte le forme di pagamento. La circolare precisa quindi che, per assenti, minori, interdetti e inabilitati, sono ammesse anche le forme 4 e 5, cioè accredito in conto corrente bancario e accredito in conto corrente postale.

Pagamento del valore capitale delle rendite

Per il pagamento del valore capitale di una rendita, quando per la riscossione della stessa era stata rilasciata procura ad esigere ex art. 108 T.U., la circolare ritiene opportuno che sia acquisita un’idonea garanzia. In concreto, occorre una specifica delega del beneficiario, nel rispetto dei limiti soggettivi previsti dall’art. 108 T.U., che consenta al delegato di esigere la rendita capitalizzata.

In assenza di tale delega il pagamento deve essere eseguito direttamente al beneficiario. La limitazione non opera nei casi di rappresentanza obbligatoria. Inoltre, la circolare chiarisce che, per la specifica fattispecie dei valori capitali, la Direzione generale non procede al pagamento in presenza del codice di delega, sicché tali pagamenti devono essere curati direttamente dalle Unità operative. Per i valori capitali da devolvere in eredità si rinvia alle disposizioni della circ. n. 24/1991.

Prestazioni localmente corrisposte

Per le prestazioni corrisposte localmente resta ferma, come procedura ordinaria, la corresponsione mediante assegno circolare o vaglia cambiario non trasferibile. Tuttavia, nelle Unità operative situate in territori nei quali il fenomeno del furto di tali titoli si sia manifestato in modo rilevante, è consentito, previo accordo con la banca del conto uscite, disporre il pagamento presso lo sportello bancario.

In tali casi l’interessato deve essere informato tramite il mod. 20/I, opportunamente integrato manualmente.

Copertura assicurativa contro la fraudolenta negoziazione

La convenzione per il servizio di cassa generale prevede una copertura assicurativa del rischio di fraudolenta negoziazione degli assegni circolari e dei vaglia cambiari, tramite polizza con decorrenza dal 1° marzo 1989, che ha recepito la precedente in vigore dal 1° aprile 1986.

Per consentire alla banca di individuare i titoli coperti dalla polizza, è indispensabile che sull’ordinativo di pagamento sia apposta l’annotazione "assistito INAIL". La garanzia riguarda i titoli emessi dal 1° marzo 1989 a favore degli assicurati e spediti dalla banca con piego postale semplice.

La copertura non riguarda però i titoli non trasferibili negoziati "per conoscenza e garanzia" o senza l’annotazione degli estremi del documento d’identità di chi riscuote il titolo; in tali ipotesi la ripetizione del pagamento resta a carico della banca che ha effettuato il pagamento senza rispettare le norme della legge bancaria.

Gli assegni di conto corrente postale non sono coperti dall’assicurazione, poiché non emessi da istituti bancari.

Mancata ricezione, smarrimento, distruzione e furto dei titoli

La procedura distinta per la mancata ricezione dei titoli di credito è contenuta nell’allegato n. 2, che sostituisce gli allegati A e B della circ. n. 23/1987.

Per assegni circolari e vaglia cambiari non trasferibili, in caso di mancata ricezione, smarrimento, distruzione o furto, l’Unità operativa deve:

  • trascrivere sulla denuncia mod. 193/I gli estremi del titolo ricavati dal tabulato del pagato;
  • consegnare il modulo all’interessato perché lo completi nelle parti di sua competenza e lo restituisca firmato;
  • completare e trasmettere il mod. 193/I alla banca emittente, conservandone evidenza.

La banca effettua le ricerche e, se il titolo non risulta pagato, emette entro 40 giorni un nuovo assegno circolare o vaglia cambiario a favore del beneficiario; se il beneficiario è deceduto, il titolo viene emesso a favore dell’Unità operativa. Se invece il titolo risulta già pagato, la banca restituisce il mod. 193/I con gli estremi del pagamento e con copia fotostatica del titolo o altro documento quietanzato.

L’Unità operativa comunica poi l’esito all’interessato mediante il mod. 182/I, allegando eventualmente copia del titolo o del documento quietanzato.

Titoli pagati a persona diversa dal beneficiario

Se, in caso di titolo già pagato, il beneficiario non riconosce la firma di girata o di quietanza, deve:

  • inviare all’Unità operativa copia autentica o attestazione della denuncia alle Autorità competenti;
  • in alternativa, se non ha sporto denuncia, trasmettere fotocopia del disconoscimento della firma, dichiarando anche di essere estraneo alla persona che ha riscosso il titolo;
  • se il pagamento fraudolento è stato compiuto ai danni di un beneficiario deceduto, gli eredi devono produrre il certificato di morte e la denuncia alle Autorità.

Ricevuta tale documentazione, l’Unità operativa la invia alla banca insieme al mod. 193/I e alla fotocopia del titolo pagato. La banca, entro 30 giorni, espleta gli adempimenti verso la compagnia assicurativa, rinnova l’assegno in favore dell’assicurato o dell’Istituto e comunica l’esito definitivo alla struttura INAIL competente.

Se il titolo è stato pagato a persona diversa dal beneficiario e ciò emerge da indagini dell’Ufficio postale o della banca, l’Unità operativa deve presentare immediata denuncia alla Procura della Repubblica del luogo dell’illecito per evitare le conseguenze previste dagli articoli 361 e 362 c.p., informando tempestivamente anche l’eventuale Unità operativa diversa da quella competente.

Pagamento a mezzo banca: gestione delle irregolarità

Quando la banca comunica, entro 40 giorni dalla presentazione del mod. 193/I, che il titolo è stato pagato, l’Unità operativa deve verificare se il pagamento sia avvenuto nel rispetto delle regole che disciplinano gli assegni circolari non trasferibili. In particolare deve accertare se il titolo sia stato negoziato con clausola "per conoscenza e garanzia" e senza annotazione degli estremi del documento di identità di chi lo ha riscosso.

Se sussiste responsabilità della banca, l’Unità operativa deve:

  • rinnovare senza indugio il pagamento al richiedente;
  • diffidare la banca emittente a rimborsare tempestivamente l’Istituto;
  • segnalare l’eventuale mancato rimborso alla Direzione generale - Servizio per la gestione degli investimenti, tramite le Direzioni regionali, interregionali o provinciali, per un eventuale intervento presso il Cassiere Unico.

Qualora anche tale intervento non dia esito, resta possibile l’azione giudiziaria.

Pagamento a mezzo assegno postale

Se l’Ufficio postale comunica che il titolo è stato pagato, l’Unità operativa deve acquisire dall’Ufficio postale compartimentale competente la fotocopia dell’assegno negoziato e verificare le modalità del pagamento, controllando se siano stati annotati gli estremi del documento della persona che ha riscosso il titolo, secondo le previsioni del D.P.R. 1° giugno 1989, n. 256.

L’Unità operativa deve effettuare senza indugio il nuovo pagamento al reddituario o al suo delegato e contestualmente chiedere il rimborso all’Amministrazione postale nei seguenti casi:

  • pagamento irregolare, ad esempio assegno non trasferibile girato, pagato con clausola "per conoscenza e garanzia" o privo degli estremi del documento di riconoscimento;
  • pagamento a persona diversa dal beneficiario, il quale deve disconoscere la firma apposta sull’assegno.

In quest’ultimo caso la richiesta di rimborso presuppone l’acquisizione della denuncia del beneficiario alla competente Autorità e della dichiarazione di disconoscimento della firma con la denuncia alla Procura della Repubblica del luogo dell’illecito.

In assenza di risposta entro 30 giorni, oppure in caso di contestazioni o rifiuti dell’Amministrazione postale, la questione deve essere sottoposta al Direttore regionale, interregionale o provinciale competente, previo parere dell’Avvocatura territoriale.

Il rinnovo del pagamento del rateo di rendita e delle altre prestazioni non andate a buon fine deve essere imputato ai rispettivi sottoconti del cap. 809, con contestuale accertamento di pari importo al cap. 209.

Riaddebiti dei titoli non trasferibili

I riaddebiti di assegni circolari o vaglia cambiari non trasferibili sono effettuati in forma decentrata. Le ipotesi considerate sono, in particolare:

  • negoziazione di un assegno o vaglia per il quale la banca, dopo il mod. 193/I di mancata ricezione, ha emesso un duplicato;
  • negoziazione di un titolo già riaccreditato dalla banca, dopo sei mesi dall’emissione, ai sensi della Convenzione.

Una volta regolarizzata la posizione contabile con la banca, la Sede deve:

  • recuperare l’importo nei confronti dell’assicurato, dandone comunicazione;
  • segnalare il recupero al Servizio per la gestione e manutenzione del sistema informatico e delle elaborazioni centrali.

Riaccrediti delle somme e dei titoli non riscossi

I riaccrediti, anch’essi gestiti in modo decentrato, riguardano diversi casi.

Per assegni circolari o vaglia cambiari non trasferibili e ordinativi di pagamento, i riaccrediti avvengono quando il titolo non sia stato negoziato per:

  • decesso del beneficiario;
  • irreperibilità del beneficiario all’indirizzo segnalato;
  • mancata negoziazione dopo 6 mesi dall’emissione in Italia;
  • mancata riscossione del pagamento per cassa dopo 6 mesi dalla disposizione dell’ordinativo;
  • mancata esecuzione del bonifico all’estero entro tre mesi dalla disposizione.

Per le somme corrisposte tramite accredito in conto corrente bancario si distinguono:

  • i casi di mancato incasso per errata codifica ABI/CAB o per conti estinti, errati o non rintracciabili, nei quali la banca sub-convenzionata accredita l’importo all’Unità interessata;
  • i casi in cui lo storno avviene con la causale "Titolare deceduto", per i quali la banca accredita la somma all’Unità interessata secondo la Convenzione;
  • i casi in cui l’INAIL venga a sapere che è venuto meno il diritto alla prestazione, come decesso, recupero della capacità lavorativa o perdita del diritto alla rendita ai superstiti: in tal caso l’Unità operativa comunica tempestivamente la circostanza al Cassiere Unico e chiede il riaccredito delle somme indebitamente corrisposte.

Per le richieste di accredito in conto corrente bancario non andate a buon fine, l’Unità operativa deve verificare l’esito presso la banca sub-convenzionata, seguire la pratica fino alla conferma dell’avvenuto accredito, chiedere il riaccredito se necessario e rinnovare il pagamento all’interessato.

Riaccrediti degli assegni di conto corrente postale

L’Amministrazione postale riaccredita:

  • d’ufficio, ogni dieci giorni, gli assegni validi comunque in suo possesso;
  • tramite postagiro, gli assegni scaduti di validità inoltrati dalle Unità operative al Servizio Gestione Investimenti mediante mod. CH/64;
  • in forma cumulativa, sempre a mezzo postagiro, gli assegni postali scaduti e non pagati entro il biennio successivo all’anno di vidimazione, su richiesta del Servizio per la gestione degli investimenti, cui spettano anche gli adempimenti per l’interruzione della prescrizione.

La circolare osserva che la terza forma di riaccredito potrebbe essere sostanzialmente eliminata se fosse risolta la questione degli assegni emessi dopo il decesso del reddituario e non presentati dagli eredi. Tuttavia, poiché l’Amministrazione postale non considera le richieste di riaccredito per assegni emessi post mortem anche se corredate del certificato di morte, vengono sospese ulteriori istruzioni in attesa della pronuncia della Magistratura. Resta comunque fermo l’obbligo dell’Unità operativa di richiedere agli aventi causa la restituzione delle somme indebitamente riscosse.

Recuperi su rendite cessate

Per i recuperi dei ratei di rendita non dovuti in caso di cessazione della rendita, la circolare ricorda che dal luglio 1990 i dati trasmessi dal giorno 1 al giorno 20 del mese sono elaborati per il rateo immediatamente successivo, con la conseguenza che non vengono emessi ratei non dovuti. La possibilità di recupero permane invece per i dati trasmessi dal 21 al 31 del mese, per i quali si continua ad applicare la circ. n. 84/1984, in linea con la procedura rendite vigente.

Disposizioni finali e abrogazioni

La circolare conclude abrogando espressamente la circ. n. 23/1987 e i relativi allegati. Rimangono richiamate, per gli aspetti specifici, le istruzioni della circ. n. 24/1991 e della circ. n. 84/1984, nonché le ulteriori circolari indicate nel testo per i profili di denuncia, recupero e gestione dei pagamenti irregolari.

Punti principali

Modalità di pagamento delle rendite

Per le rendite sono previste, a scelta dell’interessato, cinque forme di pagamento: assegno di conto postale non trasferibile, assegno circolare o vaglia cambiario non trasferibile, pagamento per cassa presso banca incaricata, accredito su conto corrente bancario e accredito su conto corrente postale. Per ottenere il pagamento il reddituario deve compilare il mod. 172/I; in caso di accredito bancario deve anche sottoscrivere il mod. 172.1/I e la dichiarazione di autorizzazione allo storno delle somme indebitamente accreditate, mentre per l’accredito postale deve essere sottoscritto il mod. 172.2/I, opzione che però non è ancora attivata.

Orientamento dell’Istituto verso l’accredito bancario

La circolare segnala la recrudescenza dei casi di mancata ricezione e di fraudolenta negoziazione degli assegni circolari e invita le Unità operative a indirizzare, per quanto possibile, le richieste degli assicurati verso la forma di pagamento tramite accredito su conto corrente bancario, scoraggiando la scelta dell’assegno circolare. Viene anche precisato che l’accredito su banca diversa dalle sub-convenzionate può comportare qualche giorno di ritardo rispetto ai pagamenti tramite Credito Italiano e banche convenzionate.

Pagamenti delegati e rappresentanza legale

In presenza di procura ad esigere ex articolo 108 del Testo Unico n. 1124/1965, il pagamento della rendita può avvenire anche con forme diverse dall’assegno di c/c postale, con esclusione delle forme 4 e 5, e il titolo è intestato al solo delegato. In caso di rappresentanza legale sono consentite tutte le forme di pagamento, comprese le forme 4 e 5, per assenti, minori, interdetti e inabilitati.

Pagamento del valore capitale delle rendite

Per il pagamento del valore capitale di una rendita già riscossa con procura ad esigere è opportuno acquisire una specifica delega del beneficiario, nel rispetto delle limitazioni soggettive dell’articolo 108 T.U., così da consentire la riscossione al delegato. In mancanza di tale delega il pagamento deve essere eseguito direttamente al beneficiario. Nei casi di rappresentanza obbligatoria la limitazione non opera. Per i valori capitali l’Unità operativa deve curare direttamente i pagamenti, mentre per quelli da devolvere in eredità si rinvia alla circolare n. 24/1991.

Prestazioni corrisposte localmente e titoli assistiti da assicurazione

Per le prestazioni localmente erogate resta ferma la corresponsione mediante assegno circolare o vaglia cambiario non trasferibile. Nei territori in cui il furto di tali titoli sia significativo, le Unità operative possono, previo accordo con la banca del conto uscite, disporre il pagamento allo sportello bancario, informando l’interessato con mod. 20/I opportunamente integrato. La convenzione di cassa generale prevede inoltre una copertura assicurativa per la fraudolenta negoziazione dei titoli emessi dal 1 marzo 1989, a condizione che sull’ordinativo sia apposta la dicitura "assistito INAIL".

Mancata ricezione, smarrimento, furto e procedure per i duplicati

Per assegni circolari e vaglia cambiari non trasferibili, in caso di mancata ricezione, smarrimento, distruzione o furto, l’Unità operativa trascrive gli estremi sul mod. 193/I, lo fa completare all’interessato e lo trasmette alla banca emittente. Se il titolo non risulta pagato, la banca emette un nuovo titolo entro 40 giorni; se risulta pagato, restituisce il mod. 193/I con gli estremi del pagamento e copia del titolo quietanzato. Per gli assegni di conto corrente postale localizzati e non localizzati si segue la procedura di rinnovazione tramite mod. 179/I e successivo mod. CH/64 presso l’Ufficio postale competente.

Pagamenti fraudolenti, denuncia e rimborso

Se il titolo è stato pagato irregolarmente o a persona diversa dal beneficiario, l’Unità operativa deve rinnovare il pagamento all’avente diritto e attivare la richiesta di rimborso verso banca o Amministrazione postale, acquisendo la documentazione necessaria, tra cui denuncia alle Autorità competenti e, nei casi previsti, certificato di morte e dichiarazione di mancata ricezione da parte degli eredi. In caso di pagamento a persona diversa dal beneficiario, qualora emergano profili di illecita negoziazione, deve essere presentata immediata denuncia alla Procura della Repubblica del luogo dell’illecito.

Riaddebiti e riaccrediti

I riaddebiti di assegni circolari o vaglia cambiari non trasferibili vengono gestiti in maniera decentrata nei casi di negoziazione di titoli già duplicati o già riaccreditati dopo sei mesi dall’emissione; una volta regolarizzata la posizione con la banca, la Sede procede al recupero verso l’assicurato e ne dà comunicazione ai servizi competenti. I riaccrediti, anch’essi decentrati, riguardano titoli non negoziati per decesso, irreperibilità, mancata negoziazione o mancata riscossione nei termini, nonché somme corrisposte tramite accredito bancario o assegni postali, secondo le casistiche indicate e con gli interventi delle banche sub-convenzionate o dell’Amministrazione postale.

Recuperi su rendite cessate e abrogazione precedente circolare

Per i recuperi dei ratei di rendita non dovuti in caso di cessazione della rendita, la circolare ricorda che dal luglio 1990 i dati trasmessi dal primo al ventesimo giorno del mese sono elaborati per il rateo successivo e non generano ratei non dovuti; la disciplina residua resta quella della circolare n. 84/1984 per i dati trasmessi tra il 21° e il 31° giorno. La circolare n. 23/1987, con i relativi allegati, è espressamente abrogata.

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