Circolare INAIL n. 40 del 30 luglio 1992
Convenzione in materia di sicurezza sociale tra la Repubblica Italiana e la Repubblica del Venezuela. Accordo Amministrativo di applicazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la Convenzione di sicurezza sociale tra Italia e Venezuela, ratificata con legge n. 260/1991 ed entrata in vigore il 1° novembre 1991, insieme al relativo Accordo amministrativo di applicazione. Dopo i chiarimenti introduttivi, l’INAIL fornisce istruzioni operative su campo di applicazione, parità di trattamento, legislazione applicabile, prestazioni economiche e in natura, malattie professionali, aggravamenti, eventi pregressi, decorrenza dei diritti, domanda/ricorsi, accertamenti medico-legali ed esenzioni documentali. Vengono inoltre individuate le istituzioni competenti e precisato che non sono previsti rimborsi tra le istituzioni per prestazioni in natura e accertamenti medico-legali.
Convenzione di sicurezza sociale Italia-Venezuela e istruzioni operative INAIL
Convenzione di sicurezza sociale Italia-Venezuela e istruzioni operative INAIL
La circolare fornisce le istruzioni applicative della Convenzione di sicurezza sociale tra Italia e Venezuela, ratificata con legge 6 agosto 1991, n. 260, e in vigore dal 1° novembre 1991 insieme al relativo Accordo amministrativo. Il documento è rivolto alle strutture INAIL e disciplina le modalità di gestione delle prestazioni, dei rapporti con l’istituzione venezuelana e degli adempimenti connessi ai casi di lavoro transnazionale, infortuni e malattie professionali.
Quadro normativo e ambito della Convenzione
La Convenzione si applica alle persone assoggettate o già assoggettate alla legislazione di uno o di entrambi gli Stati contraenti e ai loro familiari aventi diritto. Il campo oggettivo coincide con le principali assicurazioni sociali previste nei due ordinamenti, includendo l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Per malattia e maternità la tutela è limitata alle sole prestazioni economiche, mentre l’assistenza sanitaria è prevista soltanto per infortuni sul lavoro e malattie professionali.
Istituzioni competenti
Ai fini dell’applicazione in materia infortunistica, per l’Italia è designato l’INAIL per le prestazioni economiche, protesiche e per gli accertamenti medico-legali; le Unità Sanitarie Locali territorialmente competenti intervengono per le prestazioni sanitarie in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale. Per il Venezuela l’istituzione competente è l’Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) di Caracas.
Parità di trattamento e regola generale di territorialità
I cittadini italiani e venezuelani destinatari della Convenzione sono soggetti agli obblighi e ammessi ai benefici della legislazione di sicurezza sociale alle stesse condizioni dei cittadini dell’altro Stato. Il principio di parità di trattamento è però temperato da regole speciali in materia infortunistica, in particolare per i lavoratori distaccati e per chi trasferisce la residenza dopo l’inizio delle prestazioni.
In via generale, i lavoratori venezuelani occupati in Italia sono assoggettati alla legislazione italiana e i lavoratori italiani occupati in Venezuela a quella venezuelana. Le eccezioni riguardano:
- i lavoratori temporaneamente inviati nell’altro Stato, che restano soggetti alla legislazione dello Stato in cui ha sede l’impresa per 24 mesi, prorogabili di ulteriori 12 mesi con autorizzazione congiunta;
- il personale viaggiante delle imprese di trasporto aereo, soggetto alla legislazione dello Stato in cui ha sede l’impresa;
- i membri dell’equipaggio delle navi, soggetti alla legislazione dello Stato di bandiera;
- i dipendenti pubblici e il personale assimilato inviati nel territorio dell’altro Stato, soggetti alla legislazione dell’Amministrazione di appartenenza;
- gli agenti diplomatici e consolari e il personale amministrativo e tecnico delle rappresentanze diplomatiche e consolari, secondo le convenzioni di Vienna richiamate;
- i lavoratori al servizio privato ed esclusivo del personale diplomatico, che se cittadini dello Stato accreditante possono optare entro tre mesi per l’una o l’altra legislazione.
Per i distaccati la sede INAIL deve verificare il possesso dell’attestato di distacco e dell’eventuale autorizzazione di proroga. L’attestato è rilasciato in Venezuela dall’IVSS e in Italia dall’INPS; l’autorizzazione alla proroga è concessa in Venezuela dal Ministero del Lavoro e in Italia dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.
Prestazioni economiche
Le istituzioni competenti devono corrispondere integralmente le prestazioni in denaro ai titolari residenti nell’altro Stato contraente o in uno Stato terzo, senza limitazioni. La circolare precisa che l’INAIL deve erogare le prestazioni economiche, compresi i ratei di rendita, agli assicurati residenti in Venezuela o in uno Stato terzo. Le prestazioni sono liquidate e pagate in moneta nazionale da ciascuna istituzione.
Prestazioni in natura e tutela sanitaria
Per i lavoratori rientranti nella Convenzione l’assistenza sanitaria per infortuni sul lavoro e malattie professionali è garantita secondo le competenze del Servizio Sanitario Nazionale o dell’INAIL. L’art. 11 della Convenzione disciplina i casi di lavoratori distaccati che subiscano un infortunio o contraggano una malattia professionale durante il distacco e i casi di lavoratori che, dopo aver iniziato a beneficiare delle prestazioni, trasferiscano la residenza definitiva nell’altro Stato di cui sono cittadini.
In tali ipotesi le prestazioni in natura sono a carico dell’istituzione dello Stato nel cui territorio si trovano i lavoratori e secondo la legislazione applicata da tale istituzione. Per i lavoratori interessati deve essere garantito il livello di tutela previsto dall’Accordo amministrativo, che comprende:
- cure mediche, chirurgiche, farmaceutiche, ospedaliere, sanatoriali e riabilitative;
- cure idrofangotermali e climatiche con relative spese alberghiere e di viaggio;
- assistenza protesica e presidi vari;
- prestazioni integrative.
Per le prestazioni protesiche e le altre prestazioni in natura di competenza dell’Istituto, le strutture periferiche devono verificare che la richiesta provenga da un lavoratore distaccato in Italia da impresa venezuelana o da un lavoratore cittadino italiano che, dopo infortunio o malattia professionale in Venezuela, abbia trasferito la residenza in Italia dopo aver beneficiato delle prestazioni secondo la legge venezuelana. Deve inoltre risultare il possesso dell’attestato dell’IVSS che certifichi il diritto alle prestazioni in natura; in mancanza, l’unità periferica deve richiederlo all’istituzione venezuelana competente.
Per i lavoratori italiani distaccati in Venezuela, l’attestato del diritto alle prestazioni in natura è rilasciato dalle Unità Sanitarie Locali territorialmente competenti; in tal caso l’INAIL, su richiesta delle UU.SS.LL., deve certificare lo status di assicurato ai sensi del D.P.R. n. 1124/1965.
Malattie professionali e rischio misto
Per le malattie professionali causate da attività lavorative svolte in entrambi i Paesi, la prestazione è concessa dallo Stato nel cui territorio si è verificata da ultimo l’esposizione al rischio specifico, secondo la propria legislazione. Se non ricorrono i presupposti per l’indennizzabilità in tale Stato, interviene in via sussidiaria l’altro Stato contraente.
L’unità operativa che riceve la domanda deve verificare se l’ultima lavorazione con esposizione a rischio specifico sia avvenuta in Italia. Se la competenza è italiana, la pratica va esaminata e definita secondo il Testo Unico n. 1124/1965 e successive modifiche. Se non risultano soddisfatte le condizioni per l’indennizzo, la sede deve trasmettere la domanda all’istituzione dell’altro Stato, con tutta la documentazione e copia della decisione, informando l’interessato del rigetto, dei motivi, dei mezzi e termini di ricorso e della data di trasmissione. Se invece la competenza primaria è venezuelana, l’istanza deve essere inoltrata immediatamente.
Aggravamento di malattie professionali
Se un lavoratore titolare di rendita per malattia professionale non ha svolto, sotto la legislazione dell’altro Stato, attività che possa provocare o aggravare la patologia, l’istituzione che ha dato origine al diritto continua a erogare la rendita e sopporta il maggiore onere derivante dall’aggravamento. Se l’aggravamento deriva da ulteriori lavorazioni svolte nell’altro Stato, l’istituzione del luogo dell’ultima attività rischiosa deve corrispondere un indennizzo supplementare pari alla differenza tra quanto dovuto dopo l’aggravamento e quanto sarebbe stato erogato prima dell’aggravamento se la malattia fosse stata valutata in quello Stato.
Nel caso di istanze di aggravamento presentate a fronte di rendita italiana, la sede deve riliquidare l’indennizzo tenendo conto dell’aggravamento se accerta la mancanza di ulteriori attività rischiose o la presenza di ulteriori lavorazioni morbigene in Italia. Se invece la domanda riguarda un lavoratore già indennizzato in Venezuela che abbia svolto ulteriore attività rischiosa in Italia, la competente unità periferica deve effettuare una doppia valutazione medico-legale e corrispondere un supplemento di rendita secondo la differenza fra gli importi.
Le istanze da trasmettere all’istituzione venezuelana devono essere inoltrate con il timbro recante la data di ricezione; analogo adempimento è previsto per le pratiche ricevute dall’ente straniero e destinate all’INAIL.
Eventi pregressi e decorrenza dei diritti
Per la determinazione del grado di inabilità devono essere considerati anche eventi professionali verificatisi nell’altro Paese come se fossero avvenuti sotto la propria legislazione. La sede, nella valutazione degli eventi professionali pregressi, deve applicare l’art. 79 del Testo Unico n. 1124/1965.
La Convenzione non ha efficacia retroattiva: le prestazioni economiche sono erogabili dal 1° novembre 1991, anche se riferite a eventi anteriori, purché tali eventi siano successivi all’entrata in vigore delle rispettive legislazioni nazionali in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali. Per il Venezuela la normativa di riferimento decorre dal 1° gennaio 1967. Per gli eventi occorsi o manifestatisi in Italia prima del 1° novembre 1991, invocati da lavoratori venezuelani, la sede deve esaminare i singoli casi secondo il D.P.R. n. 1124/1965, applicando i termini prescrizionali della normativa italiana a decorrere dalla data di entrata in vigore della Convenzione.
Domande, ricorsi e termini
Domande, dichiarazioni e ricorsi presentati a un’istituzione di uno Stato contraente entro i termini stabiliti sono considerati validamente prodotti se presentati entro lo stesso termine all’istituzione competente dell’altro Stato. L’INAIL, quando riceve tali atti, deve apporre il timbro con la data di ricezione e trasmetterli senza indugio all’autorità o istituzione competente, informandone l’interessato.
Accertamenti medico-legali, spese e collaborazione tra istituzioni
Gli accertamenti medico-legali sono effettuati dall’istituzione del luogo di residenza o di soggiorno dell’assicurato su richiesta dell’istituzione competente dell’altro Paese. Le spese sono a carico dell’istituzione che esegue gli esami e non sono rimborsabili.
Nel rapporto di collaborazione reciproca, l’INAIL deve sottoporre il lavoratore agli accertamenti, redigere la relazione sanitaria senza indicare il grado di inabilità e trasmetterla all’istituzione competente seguendo le procedure già previste per i casi trattati per conto di istituzioni estere. Se gli accertamenti devono essere eseguiti in Venezuela nei confronti di assicurati INAIL, la sede deve conferire l’incarico all’istituzione competente venezuelana. Gli oneri sostenuti dalle unità periferiche per tali esami sono imputati ai conti della gestione ordinaria.
Esenzioni e validità documentale
Le esenzioni da imposte, tasse e diritti previste dalla legislazione di uno dei due Stati valgono anche ai fini dell’applicazione della Convenzione. Tutti i documenti, atti o certificati necessari sono esenti da visto e legalizzazione da parte delle autorità diplomatiche e consolari. I documenti legalizzati dalle autorità o istituzioni competenti di uno Stato contraente devono essere considerati validi dalle corrispondenti autorità dell’altro Stato.
La circolare invita infine le sedi a consultare il testo integrale della Convenzione e dell’Accordo amministrativo e a segnalare immediatamente alla Direzione generale eventuali problemi applicativi.
Punti principali
Quadro normativo e decorrenza
La Convenzione di sicurezza sociale tra Repubblica Italiana e Repubblica del Venezuela, firmata a Roma il 7 giugno 1988, è stata ratificata con legge 6 agosto 1991, n. 260. Lo scambio degli strumenti di ratifica è avvenuto il 31 ottobre 1991 e la Convenzione, con il relativo Accordo amministrativo, è entrata in vigore il 1° novembre 1991.
Campo di applicazione e istituzioni competenti
La Convenzione si applica alle principali forme di assicurazioni sociali nei due Stati, compresa l’assicurazione contro infortuni sul lavoro e malattie professionali; per malattia e maternità sono previste solo prestazioni economiche, mentre l’assistenza sanitaria è limitata agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali. Sono tutelate le persone assoggettate o già assoggettate alla legislazione di uno o di entrambi gli Stati e i loro familiari aventi diritto. Per l’Italia l’INAIL è competente per prestazioni economiche, protesiche e accertamenti medico-legali, mentre le UU.SS.LL. competenti curano le prestazioni sanitarie; per il Venezuela l’istituzione competente è l’IVSS di Caracas.
Parità di trattamento e particolarità per i distaccati
I cittadini italiani e venezuelani destinatari della Convenzione godono della parità di trattamento quanto a diritti e obblighi in materia di sicurezza sociale. Tale principio incontra però una disciplina speciale per i lavoratori distaccati e per chi, dopo aver iniziato a percepire prestazioni, trasferisca la residenza definitiva nell’altro Stato di cui è cittadino, con regole specifiche per le prestazioni in natura.
Legislazione applicabile e ipotesi di deroga
In via generale i lavoratori venezuelani in Italia sono soggetti alla legislazione italiana e i lavoratori italiani in Venezuela a quella venezuelana. Le eccezioni riguardano i distacchi temporanei fino a 24 mesi, prorogabili di ulteriori 12 mesi con autorizzazione congiunta; il personale viaggiante del trasporto aereo; i membri dell’equipaggio di navi battenti bandiera di uno Stato contraente; i dipendenti pubblici inviati nell’altro Stato; gli agenti diplomatici e consolari e il personale amministrativo e tecnico; nonché i lavoratori privati esclusivi del personale diplomatico, che possono optare entro tre mesi per una delle due legislazioni se cittadini dello Stato accreditante. Per i distaccati è necessario verificare attestato di distacco ed eventuale autorizzazione di proroga.
Prestazioni economiche
Le prestazioni in denaro, compresi i ratei di rendita, devono essere corrisposte integralmente e senza limitazioni ai titolari residenti nell’altro Stato contraente o in uno Stato terzo. L’INAIL deve quindi erogare le prestazioni economiche agli assicurati residenti in Venezuela o in un Paese terzo. Le prestazioni sono liquidate e pagate in moneta nazionale da ciascuna istituzione.
Prestazioni in natura e assistenza sanitaria
Per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali i lavoratori hanno diritto all’assistenza sanitaria secondo le competenze del Servizio Sanitario Nazionale o dell’INAIL. Nei casi regolati dall’art. 11 della Convenzione, le prestazioni in natura sono a carico dell’istituzione dello Stato nel cui territorio si trova il lavoratore e secondo la legislazione da essa applicata. L’Accordo amministrativo precisa il livello di tutela: cure mediche, chirurgiche, farmaceutiche, ospedaliere, sanatoriali e riabilitative; cure idrofangotermali e climatiche con spese di soggiorno e viaggio; assistenza protesica e presidi vari; prestazioni integrative.
Malattie professionali, rischio misto e aggravamento
Per le malattie professionali da rischio misto vale il criterio della competenza dello Stato dell’ultima esposizione al rischio specifico, con esame sussidiario dell’altro Stato se mancano i presupposti per la tutela. In caso di aggravamento, se il lavoratore non ha svolto attività rischiosa nell’altro Stato, continua a erogare la rendita l’istituzione competente originaria; se l’aggravamento deriva da ulteriori lavorazioni nell’altro Stato, l’istituzione del luogo dell’ultima attività rischiosa deve corrispondere un supplemento pari alla differenza tra quanto dovuto dopo l’aggravamento e quanto sarebbe spettato prima.
Eventi pregressi, decorrenza e termini
Per determinare l’inabilità si considerano anche eventi lavorativi verificatisi nell’altro Stato. La Convenzione non ha effetti retroattivi: le prestazioni economiche sono erogabili dal 1° novembre 1991 anche se riferite a eventi anteriori, purché successivi all’entrata in vigore delle rispettive legislazioni nazionali in materia. Per il Venezuela la legislazione in materia risale al 1° gennaio 1967. Domande, dichiarazioni e ricorsi presentati a un’istituzione dell’altro Stato entro il termine sono validi; la sede che li riceve deve timbrarli con la data e trasmetterli senza indugio all’autorità competente.
Accertamenti medico-legali e oneri
Gli accertamenti medico-legali sono effettuati, su richiesta dell’istituzione competente dell’altro Paese, dall’istituzione del luogo di residenza o soggiorno dell’assicurato. Le spese restano a carico dell’istituzione che effettua gli esami e non sono oggetto di rimborso. L’INAIL deve trasmettere la relazione sanitaria all’istituzione competente senza indicare il grado di inabilità, seguendo le procedure già previste per i casi trattati per conto di istituzioni estere.
Esenzioni documentali e validità degli atti
Per l’applicazione della Convenzione si estendono le esenzioni da imposte, tasse e diritti previste dalla legislazione nazionale. I documenti, atti e certificati necessari sono esenti da visto e legalizzazione consolare; i documenti legalizzati da autorità o istituzioni competenti di uno Stato sono considerati validi dall’altro Stato. Le Sedi devono attenersi a tali regole e segnalare alla Direzione generale eventuali difficoltà applicative.
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