Regolamento (UE) 2020/1294
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1294 della Commissione del 15 settembre 2020 sul meccanismo unionale di finanziamento dell’energia rinnovabile (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento disciplina il meccanismo unionale di finanziamento dell'energia rinnovabile previsto dal regolamento (UE) 2018/1999. Il meccanismo ha una duplice funzione: colmare eventuali divari rispetto alla traiettoria indicativa nazionale/unionale e sostenere, in via più generale, un quadro favorevole alla diffusione delle rinnovabili in tutta l'Unione. Sono previste fonti di finanziamento miste, procedure competitive di concessione di sovvenzioni e regole dettagliate sulla ripartizione dei benefici statistici tra Stati membri contribuenti e ospitanti. Il testo contiene inoltre norme su coordinamento con altri strumenti UE, rendicontazione, valutazione e applicazione diretta.
Stabilisce le regole di attuazione e funzionamento del meccanismo unionale di finanziamento dell'energia rinnovabile, volto a sostenere nuovi progetti e la cooperazione tra Stati membri.
Ambito di applicazione
Si applica al meccanismo unionale di finanziamento dell'energia rinnovabile istituito ai sensi dell'articolo 33 del regolamento (UE) 2018/1999. Riguarda gli Stati membri contribuenti, gli Stati membri ospitanti, eventuali paesi terzi partecipanti nei casi previsti dalla direttiva (UE) 2018/2001, i promotori di progetti e, per la parte di finanziamento, anche fondi dell'Unione e contributi di soggetti privati. Copre progetti nuovi nel campo delle energie rinnovabili nei settori dell'energia elettrica, del riscaldamento e del raffrescamento e dei trasporti, inclusi taluni progetti su piccola scala, innovativi, in regioni ultraperiferiche o isole piccole/remote e, in condizioni specifiche, lo stoccaggio abbinato a nuova capacità rinnovabile. Non si applica ai progetti finanziati da fonti diverse dai pagamenti degli Stati membri ai fini dell'attribuzione di benefici statistici agli Stati membri, salvo il conteggio a livello dell'obiettivo vincolante dell'Unione.
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1294 della Commissione sul meccanismo unionale di finanziamento dell'energia rinnovabile
Il regolamento attua l'articolo 33 del regolamento (UE) 2018/1999 e definisce l'architettura operativa del meccanismo unionale di finanziamento dell'energia rinnovabile. La finalità è duplice: sostenere nuovi progetti rinnovabili per colmare eventuali scostamenti rispetto alla traiettoria indicativa degli Stati membri e, più in generale, rafforzare il quadro favorevole alla diffusione delle rinnovabili nell'Unione. Il testo si colloca nel contesto dell'obiettivo UE al 2030 di almeno il 32 % di energia da fonti rinnovabili e richiama la necessità di una governance trasparente, prevedibile ed efficiente in termini di costi.
Ambito e logica del meccanismo
Il meccanismo è concepito come strumento di cooperazione tra Stati membri contribuenti e Stati membri ospitanti, con possibile partecipazione di paesi terzi nei casi consentiti dalla direttiva (UE) 2018/2001. Il regolamento disciplina sia il versante finanziario sia quello statistico: i pagamenti possono provenire da Stati membri, fondi dell'Unione o soggetti privati, mentre l'energia prodotta dai progetti sostenuti può dare luogo all'assegnazione di benefici statistici ai partecipanti secondo regole predeterminate. Il meccanismo può operare in gestione diretta o indiretta e può utilizzare sia sovvenzioni sia strumenti finanziari, anche in combinazione con altri programmi dell'Unione.
Definizioni e categorie soggettive
L'articolo 3 è centrale per l'interpretazione del regolamento. Vengono definiti, tra gli altri, il meccanismo, le sue due funzioni, lo Stato membro contribuente, lo Stato membro ospitante e gli Stati membri partecipanti. Sono inoltre chiariti concetti tecnici rilevanti per l'operatività delle procedure, come pagamento finanziario volontario, pagamenti supplementari, operazione di finanziamento misto, prezzo massimo, unità supplementare, premio fisso e premio variabile. Le definizioni distinguono con precisione il sostegno agli investimenti dal sostegno operativo, nonché le varie modalità di determinazione del prezzo di aggiudicazione.
Fonti di finanziamento e contributi
L'articolo 4 stabilisce che il meccanismo può essere alimentato da tre grandi categorie di risorse: pagamenti degli Stati membri, fondi dell'Unione e contributi del settore privato. Gli Stati membri possono intervenire con pagamenti volontari per colmare il divario o con pagamenti supplementari per sostenere il quadro favorevole. I contributi di altri programmi UE sono ammessi se l'atto di base pertinente lo consente; in tal caso la Commissione decide a quali inviti destinarli. Il settore privato può contribuire anche indicando preferenze per inviti, tecnologie o usi finali e può chiedere garanzie di origine, ferma restando la discrezionalità della Commissione. Il versamento del contributo privato deve avvenire entro tre mesi dalla comunicazione degli elementi finali dell'invito.
Procedura di manifestazione di interesse e costruzione degli inviti
La costruzione delle procedure di concessione delle sovvenzioni passa attraverso una manifestazione di interesse annuale degli Stati membri. Gli Stati membri ospitanti indicano capacità disponibili, eventuali restrizioni territoriali, preferenze tecnologiche, quota minima di benefici statistici e regole nazionali sui costi di rete; i contribuenti indicano il volume di energia che intendono sostenere, la dotazione massima per kWh/kW, il contributo finanziario massimo e la preferenza per procedure neutrali, multitecnologiche, tecnologiche o di progetto. La Commissione utilizza queste informazioni per definire l'oggetto dell'invito, la forma del sostegno, le tecnologie ammissibili, il prezzo massimo, i criteri ambientali, la durata di realizzazione e la ripartizione dei benefici statistici. Le informazioni fornite restano riservate salvo autorizzazione dello Stato membro interessato.
Impegni vincolanti di Stati membri ospitanti e contribuenti
Gli Stati membri ospitanti devono confermare, entro tre mesi dalla ricezione delle informazioni finali dell'articolo 7, il loro impegno irrevocabile e incondizionato ad accogliere impianti sul proprio territorio. Tale impegno è vincolante e si accompagna all'obbligo di fornire assistenza amministrativa, in particolare per la comunicazione dell'energia prodotta. Analogamente, gli Stati membri contribuenti devono confermare entro tre mesi il loro impegno irrevocabile e incondizionato a effettuare i pagamenti al meccanismo; l'impegno deve specificare importo, tempistiche, base giuridica del pagamento e ripartizione dei benefici statistici.
Inviti a presentare proposte, valutazione e mancato buon esito
La Commissione pubblica gli inviti solo dopo aver ricevuto gli impegni vincolanti e i pagamenti. Può emettere più inviti contemporaneamente o scegliere di non procedere se i volumi sono troppo ridotti o i costi di transazione eccessivi. La valutazione segue la procedura dell'articolo 200 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046; in via ordinaria i premi sono assegnati a partire dall'offerta più bassa, salvo criteri diversi previsti nell'invito. Se la procedura non va a buon fine, il contribuente può recuperare l'importo versato oppure mantenerlo per un nuovo invito, che richiederà una nuova conferma dell'impegno.
Inadempimento dei progetti e tutela degli Stati membri
Se il promotore non rispetta l'invito o la convenzione di sovvenzione, si applicano le regole del regolamento finanziario su sospensione, risoluzione e riduzione. Se il progetto non raggiunge la capacità o l'energia attesa, i benefici statistici vengono rideterminati sulla base del risultato effettivo. Per il periodo in cui il progetto avrebbe dovuto generare benefici statistici, gli Stati membri partecipanti sono comunque considerati come aventi adottato misure supplementari ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1999, calcolate dalla Commissione in funzione della capacità attesa, del contributo versato e dei prezzi massimi applicabili.
Struttura delle procedure di sovvenzione
Le sovvenzioni sono assegnate tramite inviti a presentare proposte e possono assumere forme diverse in base all'obiettivo perseguito. Per i pagamenti finanziari volontari, il contributo può finanziare solo progetti selezionati con il criterio del prezzo più basso. Per i pagamenti supplementari, invece, possono essere finanziati anche progetti comuni, con paesi terzi, regimi comuni di sostegno, piccoli progetti, tecnologie innovative, progetti nelle regioni ultraperiferiche o nelle isole piccole o remote e progetti di integrazione delle rinnovabili nel sistema energetico. Le procedure devono comunque essere competitive, ridurre il rischio finanziario per i richiedenti e contenere i costi di transazione.
Tipologie di procedure, sostegno e criteri di selezione
L'articolo 16 consente procedure tecnologicamente neutrali, multitecnologiche, specifiche per tecnologia, specifiche per progetto e specifiche per uso finale. La Commissione decide l'ambito della procedura tenendo conto delle preferenze degli Stati membri e dell'evoluzione del mercato. Il sostegno può essere orientato all'energia elettrica, al riscaldamento e raffrescamento o ai trasporti. L'articolo 17 distingue il sostegno agli investimenti, finalizzato ad aumentare la capacità installata, dal sostegno operativo, che può assumere la forma di premio fisso o variabile per kWh. Gli articoli 18 e 19 rinviano agli inviti per la disciplina concreta di erogazione.
Parametri economici dell'invito e tempistiche di realizzazione
L'oggetto della procedura può essere definito in capacità, in energia o in dotazione di bilancio. Il volume dell'invito è predeterminato e non può essere modificato in corso di procedura. I periodi di attuazione devono essere realistici e specifici per tecnologia, salvo nei casi in cui un periodo uniforme sia più appropriato per procedure neutrali o multitecnologiche. In casi giustificati, la Commissione può stabilire periodi specifici per paese per attenuare svantaggi sistematici.
Coordinamento con altri strumenti e prevenzione del doppio finanziamento
Il regolamento consente il finanziamento combinato con altri programmi o strumenti UE o nazionali, pubblici o privati, ma nel rispetto della disciplina sugli aiuti di Stato e del divieto di doppio finanziamento. Il sostegno complessivo non può superare il costo totale del progetto. È inoltre vietato combinare il meccanismo con regimi nazionali sulle stesse unità supplementari e utilizzare il sostegno rimborsabile per prefinanziare o rimborsare la sovvenzione del meccanismo sul medesimo progetto.
Pagamenti, attribuzione statistica e ripartizione tra Stati membri
La Commissione emette note di addebito agli Stati membri contribuenti, che devono pagare entro il termine indicato. L'energia prodotta dai progetti finanziati esclusivamente con pagamenti degli Stati membri dà luogo a benefici statistici per gli Stati membri partecipanti. Se il progetto è finanziato solo con fondi UE o con contributi privati, l'energia è conteggiata solo ai fini dell'obiettivo vincolante dell'Unione, non per i singoli Stati membri. Nei casi misti, i benefici statistici per i contribuenti sono proporzionali alla quota finanziata dai loro pagamenti.
La ripartizione ordinaria prevede che l'energia rinnovabile generata dagli impianti finanziati dal meccanismo sia attribuita per l'80 % agli Stati membri contribuenti e per il 20 % agli Stati membri ospitanti, salvo diversa ripartizione proposta dalla Commissione nell'intervallo 50-100 % per i contribuenti e 0-50 % per gli ospitanti, in base a criteri legati alla concorrenza, al rischio di scarso esito dell'invito e ai costi potenziali, inclusi i costi di integrazione del sistema. Per gli impianti situati in paesi terzi partecipanti, il 100 % dei benefici statistici va ai contribuenti.
Comunicazione dei dati e calcolo annuale dei benefici statistici
Gli Stati membri ospitanti e i paesi terzi partecipanti devono comunicare alla Commissione, due volte l'anno, i dati di produzione relativi all'anno precedente entro il 1º gennaio e il 1º luglio. La Commissione calcola annualmente i benefici statistici effettivi e li comunica entro il 1º ottobre dell'anno successivo all'anno di produzione. Tali benefici sono poi comunicati dagli Stati membri nel quadro della direttiva (UE) 2018/2001.
Valutazione, rendicontazione e vigore
La Commissione deve valutare il funzionamento del meccanismo nell'ambito del riesame previsto dall'articolo 45 del regolamento (UE) 2018/1999, concentrandosi sulle sinergie con altri programmi UE, sull'efficacia rispetto agli obiettivi della direttiva (UE) 2018/2001 e del regolamento (UE) 2018/1999 e sull'utilizzo di forme rimborsabili e di finanziamento misto. I risultati sono resi pubblici e presentati al comitato dell'Unione dell'energia. Ogni anno, entro il 31 ottobre, la Commissione presenta inoltre una relazione sul funzionamento del meccanismo, sul contributo all'obiettivo UE 2030 sulle rinnovabili e all'azione del Green Deal europeo, nonché sull'uso delle entrate con destinazione specifica esterne e dei fondi UE ricevuti. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Oggetto e finalità del meccanismo
L'articolo 1 istituisce le disposizioni necessarie per l'attuazione e il funzionamento del meccanismo. L'articolo 2 ne definisce la duplice funzione: sostegno a nuovi progetti rinnovabili per colmare il divario rispetto alla traiettoria indicativa dell'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1999 e contributo al quadro favorevole di cui all'articolo 33, paragrafo 2, del medesimo regolamento. Le risorse sono assegnate in generale senza distinzione tra le due funzioni, salvo diversa previsione.
Definizioni rilevanti
L'articolo 3 definisce le categorie centrali: meccanismo, funzioni del meccanismo, Stato membro contribuente, Stato membro ospitante, Stati membri partecipanti, promotore di progetto, fondi dell'Unione, pagamento finanziario volontario, pagamenti supplementari, coordinamento, operazione di finanziamento misto, prezzo massimo, energia rinnovabile, unità supplementare, pagamento in base al prezzo di offerta (pay-as-bid), pagamento in base al prezzo di aggiudicazione (pay-as-clear), premio variabile, premio fisso, sostegno agli investimenti e sostegno operativo.
Fonti di finanziamento e contributi
L'articolo 4 prevede che il meccanismo possa essere finanziato da pagamenti degli Stati membri, fondi dell'Unione e contributi del settore privato. Sono possibili pagamenti volontari ex articolo 32, paragrafo 3, lettera d), e pagamenti supplementari ex articolo 33, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2018/1999. I contributi di altri programmi UE sono ammessi secondo i rispettivi atti di base e possono essere destinati anche al quadro favorevole. I soggetti privati possono indicare una preferenza per l'invito, la tecnologia o l'uso finale e chiedere garanzie di origine; la Commissione può tenerne conto, ma non è vincolata, e il versamento avviene entro tre mesi dalla comunicazione degli elementi finali dell'invito.
Attuazione, forme di sostegno e coordinamento
L'articolo 5 stabilisce la gestione diretta o indiretta del meccanismo e consente il ricorso a tutte le forme di finanziamento previste dal regolamento finanziario, incluse le sovvenzioni, nonché a strumenti finanziari nel quadro di operazioni di finanziamento misto. L'articolo 6 precisa che il contributo al quadro favorevole può avvenire anche tramite fondi UE e coordinamento con altri strumenti o programmi nazionali o dell'Unione, con applicazione delle regole sulle sovvenzioni quando il sostegno ha tale forma.
Manifestazione di interesse e progettazione degli inviti
L'articolo 7 prevede una fase annuale di manifestazione di interesse da parte degli Stati membri, che possono candidarsi come contribuenti e/o ospitanti. Gli Stati membri ospitanti indicano capacità disponibili, preferenze tecnologiche o settoriali, restrizioni geografiche o di sito, quota minima di benefici statistici e regime nazionale sui costi di rete; i contribuenti indicano volumi di energia da sostenere, dotazione massima per kWh/kW, contributo massimo in EUR, preferenze per la tipologia di procedura e quota minima di benefici statistici. La Commissione tiene conto di tali elementi per definire obiettivi dell'invito, forma del sostegno, tecnologie ammissibili, prezzo massimo, restrizioni, periodo di realizzazione, ripartizione dei benefici statistici e criteri di aggiudicazione. Le informazioni fornite dagli Stati membri restano riservate salvo autorizzazione.
Impegni vincolanti di Stati membri ospitanti e contribuenti
Gli articoli 8 e 10 impongono agli Stati membri ospitanti e contribuenti di confermare entro tre mesi l'impegno irrevocabile e incondizionato a partecipare al meccanismo. Gli ospitanti autorizzano l'installazione degli impianti nel proprio territorio e forniscono assistenza amministrativa; i contribuenti assumono l'impegno finanziario con indicazione dell'importo, dei tempi di pagamento, della base giuridica del pagamento e della ripartizione dei benefici statistici.
Invito a presentare proposte, valutazione e insuccesso della procedura
L'articolo 11 prevede la pubblicazione dell'invito o degli inviti solo dopo il ricevimento degli impegni e dei pagamenti degli Stati membri al bilancio UE; la Commissione può non pubblicare l'invito se i volumi sono troppo ridotti o i costi di transazione eccessivi. L'articolo 12 rinvia alla procedura di valutazione dell'articolo 200 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 e stabilisce che i premi siano assegnati dal prezzo più basso in ordine crescente, salvo criteri diversi. L'articolo 13 disciplina l'ipotesi di procedura senza esito, consentendo al contribuente di recuperare l'importo versato oppure mantenerlo per un nuovo invito.
Mancato avvio dei progetti e conseguenze
L'articolo 14 prevede, in caso di inadempimento del promotore, l'applicazione delle regole di sospensione, risoluzione e riduzione del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. Se il progetto non genera la capacità o l'energia attesa, i benefici statistici sono attribuiti sulla base dell'effettivo risultato; per il periodo di mancata produzione gli Stati membri sono comunque considerati come aventi adottato misure supplementari ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1999.
Principi e tipologie delle procedure di sovvenzione
L'articolo 15 impone procedure competitive e mira a ridurre il rischio finanziario e i costi di transazione. Per i pagamenti finanziari volontari il contributo può finanziare solo progetti selezionati con il criterio del prezzo più basso; i pagamenti supplementari possono invece sostenere anche progetti comuni, con paesi terzi, regimi comuni, piccoli progetti, innovazione, regioni ultraperiferiche e isole, integrazione delle rinnovabili nel sistema energetico e altri progetti del quadro favorevole. L'articolo 16 ammette procedure tecnologicamente neutrali, multitecnologiche, specifiche per tecnologia, specifiche per progetto o per uso finale.
Forma del sostegno: investimenti e sostegno operativo
L'articolo 17 prevede due forme di sovvenzione: sostegno agli investimenti, per aumentare la capacità di produzione, e sostegno operativo, per incentivare l'utilizzo degli impianti tramite premi fissi o variabili. Gli articoli 18 e 19 rinviano agli inviti per la disciplina concreta di erogazione e condizioni specifiche.
Criteri di ammissibilità, selezione e concessione
L'articolo 20 demanda agli inviti la definizione dei criteri di ammissibilità e selezione in conformità agli articoli 197 e 198 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. L'articolo 21 richiede criteri di concessione coerenti con la funzione di colmare il divario e con l'articolo 3, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2018/2001 per la funzione abilitante; per quest'ultima si considerano, per quanto possibile, le preferenze degli Stati membri, anche ambientali. Per progetti dimostrativi innovativi possono essere previsti criteri specifici.
Oggetto, volume, tempi di realizzazione e allocazione del sostegno
L'articolo 22 consente di definire l'invito in termini di capacità installata, energia prodotta o dotazione di bilancio in EUR; il volume è predeterminato e non modificabile in corso di procedura. L'articolo 23 richiede periodi di attuazione specifici per tecnologia, con possibili periodi uniformi per procedure neutrali o multitecnologiche e, in casi giustificati, periodi specifici per paese.
Coordinamento con altri strumenti e prevenzione del doppio finanziamento
L'articolo 24 consente il finanziamento combinato con altri programmi e strumenti UE o nazionali, pubblici o privati, nel rispetto della disciplina sugli aiuti di Stato e del divieto di doppio finanziamento. Sono previsti limiti cumulativi: il costo totale del progetto non può essere superato, non si possono combinare finanziamenti del meccanismo con regimi nazionali per le stesse unità supplementari, il sostegno rimborsabile non può prefinanziare o essere rimborsato tramite sovvenzioni del meccanismo per lo stesso progetto.
Pagamenti e note di addebito
L'articolo 25 prevede che la Commissione emetta note di addebito sulla base dell'impegno vincolante degli Stati membri contribuenti; il pagamento deve avvenire sul conto indicato entro il termine fissato nella nota.
Attribuzione e ripartizione dei benefici statistici
Gli articoli 26 e 27 disciplinano l'attribuzione statistica dell'energia rinnovabile prodotta. Se il progetto è finanziato esclusivamente da pagamenti degli Stati membri, i benefici statistici vanno agli Stati membri partecipanti secondo l'invito; se è finanziato solo da fondi UE o contributi privati, l'energia è conteggiata solo a livello di obiettivo dell'Unione. In caso di cofinanziamento misto, i benefici agli Stati membri contribuenti sono proporzionali alla quota finanziata dai loro pagamenti. La ripartizione ordinaria è 80 % ai contribuenti e 20 % agli ospitanti, ma la Commissione può proporre una ripartizione diversa tra 50-100 % per i contribuenti e 0-50 % per gli ospitanti; per progetti in paesi terzi che partecipano al meccanismo, il 100 % dei benefici statistici va ai contribuenti.
Comunicazione dei dati di produzione e calcolo annuale
L'articolo 28 impone agli Stati membri ospitanti e ai paesi terzi partecipanti di comunicare alla Commissione, due volte l'anno, i dati di produzione relativi all'anno precedente entro il 1º gennaio e il 1º luglio. La Commissione calcola annualmente i benefici statistici effettivi e li comunica entro il 1º ottobre dell'anno successivo all'anno di produzione.
Valutazione, relazioni e applicazione
L'articolo 29 prevede una valutazione del funzionamento del meccanismo nel quadro del riesame ex articolo 45 del regolamento (UE) 2018/1999, con focus su sinergie con altri programmi UE, efficacia rispetto agli obiettivi della direttiva (UE) 2018/2001 e del regolamento (UE) 2018/1999 e uso di strumenti rimborsabili e operazioni di finanziamento misto. L'articolo 30 impone relazioni annuali entro il 31 ottobre al comitato dell'Unione dell'energia e al Parlamento europeo, con pubblicazione dei risultati. L'articolo 31 stabilisce l'entrata in vigore al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e la diretta applicabilità in tutti gli Stati membri.
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