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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/1292

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1292 della Commissione del 15 settembre 2020 recante misure volte ad impedire l’ingresso nell’Unione di Agrilus planipennis Fairmaire dall’Ucraina e che modifica l’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072

Normativa europea32020R1292

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento introduce misure provvisorie per prevenire l’ingresso nell’Unione dell’organismo nocivo Agrilus planipennis Fairmaire dall’Ucraina. Impone, per specifiche piante, legname e corteccia, condizioni di origine, certificazione fitosanitaria e, in alcuni casi, trattamenti o rimozione della corteccia/alburno esterno. Inoltre modifica l’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per allineare le prescrizioni documentali relative alle importazioni dall’Ucraina.

Misure fitosanitarie temporanee per impedire l’ingresso nell’Unione di Agrilus planipennis Fairmaire dall’Ucraina e modifica dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072.

Ambito di applicazione

Si applica all’introduzione nell’Unione di determinate piante, legname e corteccia separata dal tronco originari dell’Ucraina, in particolare di specie ospiti di Agrilus planipennis Fairmaire. Le misure riguardano gli operatori che importano tali merci e le autorità fitosanitarie competenti; non si applica a prodotti diversi da quelli elencati nell’allegato. Il regolamento opera nell’ambito della protezione fitosanitaria UE e incide anche sui requisiti documentali dei certificati fitosanitari previsti dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072.

Misure di esecuzione per impedire l’ingresso di Agrilus planipennis dall’Ucraina

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1292 della Commissione è adottato in risposta alla prima segnalazione ufficiale, nel novembre 2019, della presenza di Agrilus planipennis Fairmaire in Ucraina. L’organismo è già qualificato come organismo nocivo da quarantena rilevante per l’Unione e come organismo nocivo prioritario; la Commissione ritiene pertanto necessario introdurre misure specifiche e temporanee per ridurre il rischio di introduzione nell’Unione attraverso alcune piante, legname e corteccia provenienti dall’Ucraina.

Ambito e soggetti interessati

Le misure riguardano l’introduzione nell’Unione di merci originarie dell’Ucraina appartenenti a specie ospiti del parassita, in particolare:

  • piante di Fraxinus, Juglans ailantifolia, Juglans mandshurica, Ulmus davidiana e Pterocarya rhoifolia, escluse frutti e sementi;
  • legname delle medesime specie, incluse talune forme lavorate o non lavorate;
  • corteccia separata dal tronco e oggetti di corteccia delle medesime specie.

Il regolamento opera nel quadro del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, con effetto diretto in tutti gli Stati membri.

Presupposti e ratio delle misure

Nei considerando la Commissione evidenzia che:

  • Agrilus planipennis figura già tra gli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione;
  • l’Ucraina non è compresa tra i paesi terzi dai quali sono consentite importazioni ai sensi dell’allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072;
  • la presenza dell’organismo in Ucraina richiede misure specifiche per evitare l’ingresso nell’Unione;
  • sono necessari ulteriori dati tecnici e scientifici per valutare pienamente il rischio fitosanitario e aggiornare, se del caso, le misure dell’allegato VII.

Le misure sono quindi dichiarate provvisorie, in attesa di ulteriore valutazione scientifica.

Regola generale di importazione

L’articolo 2 stabilisce che le piante, il legname e la corteccia separata dal tronco originari dell’Ucraina possono essere introdotti nell’Unione solo se conformi alle misure elencate nell’allegato del regolamento. In sostanza, l’importazione non è libera, ma subordinata a requisiti documentali e/o tecnici variabili a seconda della categoria merceologica.

Piante: certificato fitosanitario e zona indenne

Per le piante elencate, l’allegato richiede che esse siano accompagnate da un certificato fitosanitario con una dichiarazione supplementare che attesti:

  • l’origine da una zona riconosciuta indenne da Agrilus planipennis Fairmaire;
  • la creazione della zona da parte dell’organizzazione nazionale per la protezione delle piante dell’Ucraina nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie;
  • la distanza di almeno 100 km dalla zona nota più vicina in cui la presenza del parassita sia stata ufficialmente confermata.

Inoltre, lo status di indennità della zona deve essere stato comunicato in anticipo e per iscritto alla Commissione dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante dell’Ucraina.

Legname: alternative documentali e trattamenti ammessi

Per il legname delle specie indicate, l’allegato prevede tre possibili vie di conformità, sempre mediante certificato fitosanitario con dichiarazione supplementare:

  • origine da una zona specificamente indicata e riconosciuta indenne, con i requisiti di distanza minima di 100 km e comunicazione preventiva alla Commissione;
  • rimozione della corteccia e di almeno 2,5 cm dell’alburno esterno in un impianto autorizzato e controllato dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante dell’Ucraina;
  • trattamento con radiazioni ionizzanti fino a ottenere un assorbimento minimo di 1 kGy in tutto lo spessore.

Il regolamento precisa inoltre alcune esclusioni e inclusioni per le forme di legname interessate, includendo espressamente anche il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale e taluni manufatti di legno non trattato.

Piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi e cascami

Per il legname in forma di piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami derivati dalle specie indicate, l’allegato richiede il certificato fitosanitario con attestazione che il materiale provenga da una zona specificamente indicata e riconosciuta indenne da Agrilus planipennis Fairmaire, istituita secondo le norme internazionali e distante almeno 100 km dalla zona infestata più vicina. Anche in questo caso è necessaria la comunicazione preventiva e scritta alla Commissione dello status di indennità della zona.

Corteccia separata dal tronco

Per la corteccia separata dal tronco e per gli oggetti di corteccia delle specie elencate, l’allegato richiede una certificazione analoga a quella prevista per le piante:

  • certificato fitosanitario con dichiarazione supplementare sull’origine da una zona specificamente indicata e indenne;
  • istituzione della zona da parte dell’organizzazione nazionale per la protezione delle piante dell’Ucraina in conformità alle norme internazionali;
  • distanza minima di 100 km dalla zona infestata più vicina;
  • comunicazione preventiva e scritta alla Commissione.

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072

L’articolo 3 modifica l’allegato XI, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, aggiornando i punti 3, 11 e 12 relativi a Fraxinus, Juglans, Pterocarya e Ulmus davidiana per includere l’Ucraina nell’elenco dei paesi terzi da cui è richiesto il certificato fitosanitario. La modifica ha l’effetto di coordinare il nuovo regime temporaneo con la disciplina generale sulle importazioni fitosanitarie.

Carattere temporaneo e riesame

Le misure sono espressamente qualificate come provvisorie, perché basate su rischi fitosanitari non ancora valutati in modo esaustivo. La Commissione dispone che esse siano riesaminate quanto prima e, in ogni caso, entro un anno dalla data di adozione del regolamento.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Oggetto e finalità

L’articolo 1 stabilisce misure volte a impedire l’ingresso nell’Unione di Agrilus planipennis Fairmaire dall’Ucraina. La base giuridica è il regolamento (UE) 2016/2031, in particolare l’articolo 41, paragrafo 2, e l’articolo 72, paragrafo 1.

Condizioni per l’introduzione di piante, legname e corteccia dall’Ucraina

L’articolo 2 prevede che le piante, il legname e la corteccia separata dal tronco originari dell’Ucraina possano essere introdotti nell’Unione solo se conformi alle misure indicate nell’allegato. Le categorie interessate includono specie di Fraxinus, Juglans, Ulmus davidiana e Pterocarya rhoifolia, con specifiche differenziazioni tra piante, legname in varie forme e corteccia.

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072

L’articolo 3 modifica l’allegato XI, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, inserendo l’Ucraina negli elenchi relativi a Fraxinus L., Juglans L., Pterocarya Kunth e Ulmus davidiana Planch. ai punti 3, 11 e 12, in modo da richiedere il certificato fitosanitario per l’introduzione nell’Unione delle corrispondenti piante e dei prodotti vegetali.

Carattere provvisorio e riesame

L’articolo 4 qualifica le misure come temporanee, adottate per rischi fitosanitari non ancora valutati in modo esaustivo. Le misure devono essere riesaminate quanto prima e comunque entro un anno dalla data di adozione del regolamento.

Entrata in vigore e diretta applicabilità

L’articolo 5 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto regolamentare, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Requisiti specifici dell’allegato per piante, legname e corteccia

Per le piante, il certificato fitosanitario deve contenere nella rubrica "Dichiarazione supplementare" l’attestazione che provengono da una zona indenne da Agrilus planipennis, istituita dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante dell’Ucraina conformemente alle norme internazionali e situata ad almeno 100 km dalla zona infestata più vicina; lo status di indennità deve essere stato comunicato per iscritto e in anticipo alla Commissione. Per il legname, in alternativa alla provenienza da zona indenne, è ammesso anche il trattamento con radiazioni ionizzanti fino ad almeno 1 kGy in tutto lo spessore oppure la rimozione della corteccia e di almeno 2,5 cm dell’alburno esterno in un impianto autorizzato e controllato. Per le piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami derivati dal legname indicato, è richiesto il certificato con provenienza da zona specificamente indicata e indenne, con comunicazione preventiva alla Commissione. La corteccia separata dal tronco è soggetta alla stessa logica di certificazione per area indenne e comunicazione preventiva.

Come è indicizzato

Materiefitosanitarioagricolturaimportazionicontrolli ufficiali

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