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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/1794

Regolamento delegato (UE) 2020/1794 della Commissione del 16 settembre 2020 che modifica l’allegato II, parte I, del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’uso di materiale riproduttivo vegetale in conversione e non biologico (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32020R1794

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato (UE) 2020/1794 modifica l’allegato II del regolamento (UE) 2018/848 per favorire l’uso di materiale riproduttivo vegetale biologico e in conversione, limitando progressivamente il ricorso al materiale non biologico. Introduce una priorità per il materiale in conversione quando il biologico non è disponibile in quantità o qualità sufficiente, disciplina in modo più uniforme le autorizzazioni per il non biologico e consente agli Stati membri di adottare elenchi annuali e autorizzazioni generali. Vengono inoltre previste regole specifiche per gli operatori nei paesi terzi e per l’uso di materiale autoprodotto.

Modifica le regole UE sul ricorso a materiale riproduttivo vegetale in conversione e non biologico nella produzione biologica, introducendo criteri armonizzati e autorizzazioni generali nazionali.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori della produzione biologica disciplinata dal regolamento (UE) 2018/848, con particolare riguardo all’uso di materiale riproduttivo vegetale biologico, in conversione e, in via derogatoria, non biologico. Riguarda sia gli operatori stabiliti negli Stati membri sia, per specifiche deroghe, gli operatori nei paesi terzi riconosciuti ai fini del controllo biologico. Non disciplina le plantule, che restano escluse dalla banca dati e dai sistemi informativi richiamati, mentre include i tuberi-seme di patate. Si applica dal 1o gennaio 2021.

Materiale riproduttivo vegetale in conversione e non biologico nella produzione biologica

Il regolamento delegato (UE) 2020/1794 interviene sull’allegato II, parte I, del regolamento (UE) 2018/848 per favorire la progressiva sostituzione del materiale riproduttivo vegetale non biologico con materiale biologico e in conversione. Il provvedimento si inserisce nel contesto della soppressione graduale delle deroghe all’uso di materiale non biologico e mira a ridurre le differenze applicative tra Stati membri, limitando il rischio di distorsioni della concorrenza.

Ambito di applicazione

Le nuove regole riguardano gli operatori del settore biologico che impiegano materiale riproduttivo vegetale, con riferimento ai dati presenti nella banca dati nazionale di cui all’articolo 26, paragrafo 1, e nei sistemi informativi di cui all’articolo 26, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2018/848. Restano escluse le plantule, mentre sono espressamente inclusi i tuberi-seme di patate. Il regolamento disciplina anche le situazioni degli operatori stabiliti in paesi terzi e le autorizzazioni rilasciate da autorità di controllo o organismi di controllo riconosciuti ai sensi dell’articolo 46, paragrafo 1.

Priorità al materiale biologico e in conversione

La logica del testo è gerarchica: in primo luogo va usato materiale riproduttivo vegetale biologico; se questo non soddisfa le esigenze qualitative o quantitative dell’operatore, può essere utilizzato materiale in conversione ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 4, secondo comma, lettera a). Solo quando anche il materiale biologico e quello in conversione non siano disponibili in quantità o qualità sufficiente, è ammesso il ricorso al materiale non biologico, secondo condizioni rigorose e previa autorizzazione.

Autorizzazione individuale per il materiale non biologico

L’autorizzazione individuale all’uso di materiale non biologico è ammessa solo in casi tassativi:

  • nessuna varietà della specie risulta registrata nella banca dati o nel sistema informativo;
  • nessun fornitore è in grado di consegnare il materiale in tempo utile per la semina o l’impianto, a condizione che l’ordine sia stato effettuato per tempo;
  • la varietà desiderata non è registrata come biologica o in conversione e l’operatore dimostra che nessuna alternativa della stessa specie è idonea, in particolare per condizioni agronomiche, pedoclimatiche e proprietà tecnologiche richieste;
  • l’uso è giustificato da ricerca, sperimentazioni su piccola scala in campo, conservazione delle varietà o innovazione del prodotto, con consenso dell’autorità competente.

Prima di presentare domanda, l’operatore deve verificare la disponibilità del materiale nella banca dati o nel sistema. L’autorizzazione va rilasciata prima della semina o dell’impianto, è personale, vale per una sola stagione di coltivazione e deve indicare i quantitativi autorizzati.

Materiale autoprodotto

Il regolamento precisa che gli operatori possono usare materiale riproduttivo vegetale biologico e in conversione ottenuto dalla propria azienda, indipendentemente dai dati di disponibilità risultanti dalla banca dati o dal sistema. Si tratta di una previsione coerente con l’articolo 6, lettera i), del regolamento (UE) 2018/848.

Regole per gli operatori nei paesi terzi

Per gli operatori stabiliti nei paesi terzi, il regolamento consente l’uso di materiale in conversione se è dimostrato che il materiale biologico non è disponibile in quantità o qualità sufficiente nel territorio del paese terzo interessato. Inoltre, le autorità di controllo o gli organismi di controllo riconosciuti possono autorizzare l’uso di materiale non biologico in un’unità di produzione biologica, alle condizioni sostanzialmente analoghe a quelle previste per gli operatori dell’Unione.

Trattamenti fitosanitari e conversione della parcella

Il materiale non biologico può essere trattato dopo il raccolto soltanto con prodotti fitosanitari autorizzati per il trattamento del materiale riproduttivo vegetale ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 1. Fa eccezione l’ipotesi in cui le autorità competenti impongano, per motivi fitosanitari, un trattamento chimico ai sensi del regolamento (UE) 2016/2031 su tutte le varietà e sul materiale eterogeneo di una determinata specie nell’area di utilizzo. In tale caso, se il materiale trattato viene impiegato, la parcella può essere soggetta a un periodo di conversione ai sensi dei punti 1.7.3 e 1.7.4 dell’allegato II.

Elenchi nazionali e autorizzazioni generali annuali

Per ridurre gli oneri amministrativi e limitare le autorizzazioni individuali, gli Stati membri devono predisporre un elenco ufficiale delle specie, sottospecie o varietà per le quali il materiale biologico o in conversione è disponibile in quantità sufficiente e per le varietà appropriate nel proprio territorio. Per tali voci, le autorizzazioni sono possibili solo per finalità di ricerca, sperimentazione su piccola scala, conservazione varietale o innovazione del prodotto.

Gli elenchi devono essere aggiornati ogni anno e pubblicati. Entro il 30 giugno di ogni anno, e per la prima volta entro il 30 giugno 2022, gli Stati membri devono comunicare alla Commissione e agli altri Stati membri il link al sito internet in cui l’elenco è pubblicato; la Commissione pubblica poi tali link in un sito dedicato.

In alternativa al regime individuale, le autorità competenti possono rilasciare ogni anno un’autorizzazione generale per tutti gli operatori interessati:

  • per una data specie o sottospecie, se nessuna varietà è registrata nella banca dati o nel sistema;
  • per una data varietà, se ricorrono le condizioni che giustificano l’assenza di disponibilità di materiale biologico o in conversione idoneo.

Gli operatori che si avvalgono dell’autorizzazione generale devono tenere registrazioni dei quantitativi utilizzati; le autorità competenti devono elencare i quantitativi di materiale non biologico autorizzato.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica dal 1o gennaio 2021. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e vincolante in ogni sua parte.

Disposizioni principali

Modifica dell’allegato II, parte I, del regolamento (UE) 2018/848

L’articolo 1 sostituisce e integra i punti 1.8.5.1-1.8.5.5 e inserisce i nuovi punti 1.8.5.6 e 1.8.5.7 dell’allegato II, parte I, del regolamento (UE) 2018/848, ridefinendo le condizioni di utilizzo del materiale riproduttivo vegetale in conversione e non biologico nella produzione biologica.

Priorità al materiale in conversione e autorizzazione del non biologico

Se dalla banca dati di cui all’articolo 26, paragrafo 1, o dal sistema di cui all’articolo 26, paragrafo 2, lettera a), risulta che il materiale biologico non soddisfa le esigenze qualitative o quantitative dell’operatore, questi può usare materiale in conversione ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 4, secondo comma, lettera a). Se nemmeno il biologico e l’in conversione sono disponibili in qualità o quantità sufficiente, l’autorità competente può autorizzare il materiale non biologico.

Casi tassativi per l’autorizzazione individuale

L’autorizzazione individuale all’uso di materiale non biologico è consentita solo se: nessuna varietà della specie è registrata nella banca dati/sistema; nessun fornitore è in grado di consegnare in tempo; la varietà richiesta non è registrata come biologica o in conversione e non esistono alternative idonee della stessa specie; oppure l’uso è giustificato da ricerca, sperimentazioni su piccola scala in campo, conservazione varietale o innovazione del prodotto, con consenso dell’autorità competente.

Consultazione preventiva e uso di materiale autoprodotto

Prima di chiedere l’autorizzazione, l’operatore deve consultare la banca dati o il sistema informativo per verificare la disponibilità del materiale pertinente. Gli operatori possono utilizzare il materiale riproduttivo vegetale biologico o in conversione ottenuto dalla propria azienda, a prescindere dai dati di disponibilità risultanti, in conformità all’articolo 6, lettera i), del regolamento (UE) 2018/848.

Regole per gli operatori dei paesi terzi

Gli operatori dei paesi terzi possono usare materiale in conversione se dimostrano che il biologico non è disponibile in quantità o qualità sufficiente nel territorio del paese terzo in cui sono stabiliti. Le autorità di controllo o gli organismi di controllo riconosciuti ai sensi dell’articolo 46, paragrafo 1, possono autorizzare l’uso di materiale non biologico in un’unità di produzione biologica alle condizioni previste per l’autorizzazione nell’allegato.

Trattamenti fitosanitari e conversione della parcella

Il materiale non biologico è trattato dopo il raccolto solo con prodotti fitosanitari autorizzati per il trattamento del materiale riproduttivo vegetale ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 1, salvo che le autorità competenti impongano, per motivi fitosanitari e in applicazione del regolamento (UE) 2016/2031, un trattamento chimico su tutte le varietà e il materiale eterogeneo di una specie nella zona di utilizzo. In tal caso, se il materiale è usato, la parcella può dover essere assoggettata a periodo di conversione secondo i punti 1.7.3 e 1.7.4.

Tempistica e limiti dell’autorizzazione individuale

L’autorizzazione all’uso di materiale non biologico deve essere ottenuta prima della semina o dell’impianto. Essa è rilasciata al singolo utente, per una sola stagione di coltivazione alla volta, e deve indicare i quantitativi di materiale autorizzato.

Elenchi nazionali di disponibilità e pubblicazione

Le autorità competenti degli Stati membri devono redigere un elenco ufficiale delle specie, sottospecie o varietà per le quali il materiale biologico o in conversione è disponibile in quantità sufficiente. Per le voci incluse nell’elenco, le autorizzazioni sono rilasciate solo per gli scopi di ricerca, sperimentazione su piccola scala, conservazione varietale o innovazione del prodotto. Gli elenchi sono aggiornati annualmente e pubblicati; entro il 30 giugno di ogni anno, e per la prima volta entro il 30 giugno 2022, gli Stati membri trasmettono alla Commissione e agli altri Stati membri il link al sito di pubblicazione, che la Commissione rende disponibile su un sito dedicato.

Autorizzazioni generali annuali

In deroga al regime delle autorizzazioni individuali, le autorità competenti possono rilasciare ogni anno un’autorizzazione generale per tutti gli operatori interessati per una specie o sottospecie se non è registrata alcuna varietà nella banca dati o nel sistema, oppure per una data varietà se ricorrono le condizioni che giustificano l’assenza di disponibilità di materiale biologico o in conversione idoneo. Gli operatori devono tenere registrazioni dei quantitativi usati e le autorità devono elencare i quantitativi autorizzati.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è applicabile dal 1o gennaio 2021. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materieagricoltura biologicamateriale riproduttivo vegetaleetichettatura dei prodotti biologicicontrolli e autorizzazionimercato interno

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