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Sentenza

Sentenza n. 4612/2026 - Milano, Sezione 4

per l'ottemperanza della sentenza n. 1018/2025 del Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, pubblicata in data 8.09.2025, passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202600309

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per gli anni scolastici 2020/2021, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 e condannato il Ministero ad accreditare complessivi 2.000 euro

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La docente ha proposto ricorso per ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 1018/2025 del Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, pubblicata l’8 settembre 2025, chiedendo l’accredito del bonus Carta docente per complessivi 2.000 euro e, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta. Ha dedotto l’inadempimento del Ministero. Il titolo era stato notificato via PEC all’indirizzo dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it, indicato in un comunicato ministeriale; il TAR ha rilevato d’ufficio, previo avviso alle parti, la possibile inammissibilità per mancato decorso del termine dilatorio di 120 giorni, in ragione della contestata validità della notificazione.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il TAR ha ritenuto applicabile anche all’ottemperanza il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. 669/1996 per l’esecuzione di titoli giudiziali che comportano il pagamento di somme, anche quando la prestazione avvenga mediante moneta elettronica. Per avviare il termine, il titolo deve essere notificato alla sede legale dell’amministrazione utilizzando il domicilio digitale individuato secondo le norme sui pubblici elenchi. Poiché il Ministero aveva un indirizzo nel Registro delle Pubbliche Amministrazioni (uffgabinetto@postacert.istruzione.it), la notificazione all’indirizzo dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it, indicato in un comunicato organizzativo interno, non era idonea. L’indirizzo del Registro IPA è utilizzabile solo se l’amministrazione non risulta nel Registro delle Pubbliche Amministrazioni; neppure la notificazione presso l’Avvocatura dello Stato sostituisce quella richiesta alla sede legale per gli effetti sostanziali dell’art. 14. Non essendo validamente notificato il titolo, il termine di 120 giorni non era iniziato a decorrere. La richiesta di nomina del commissario ad acta non è stata esaminata nel merito. Spese compensate, in considerazione della difesa meramente formale del Ministero.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La ricorrente ha proposto azione di ottemperanza ex art. 112 c.p.c., chiedendo a questo giudice di adottare i provvedimenti necessari per dare esecuzione alla predetta pronuncia mediante accredito del bonus Carta docente e di nominare, per il caso di ulteriore inadempimento, un commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva, con condanna dell’amministrazione al pagamento delle spese di giudizio da distrarsi in favore del difensore antistatario.

    La domanda è stata trattata come azione di ottemperanza diretta a ottenere l’esecuzione del giudicato e, in via eventuale, l’intervento sostitutivo di un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996

    La previsione di un termine dilatorio di 120 giorni ai fini del pagamento spontaneo da parte dell’amministrazione debitrice è dunque applicabile al ricorso in ottemperanza con cui si richieda l’esecuzione di una sentenza di condanna al pagamento di somme di danaro, anche mediante moneta elettronica, trattandosi di un titolo esecutivo di formazione giudiziale rispetto a cui detto giudizio costituisce rimedio alternativo all’esecuzione forzata.

    Il termine di 120 giorni si applica anche al ricorso in ottemperanza per l’esecuzione di una condanna pecuniaria, inclusa una prestazione da effettuare tramite moneta elettronica. Il termine decorre dalla notificazione valida del titolo esecutivo alla sede legale dell’amministrazione.

  • art. 16-ter, commi 1 e 1-ter, d.l. 179/2012, convertito dalla l. 221/2012

    Ne consegue che l’estrazione del domicilio digitale dal Registro IPA è valida, ai fini della notificazione degli atti giudiziari, soltanto nel caso in cui l’indirizzo dell’amministrazione debitrice non sia presente nel Registro delle PP.AA., cioè nel Registro contenente gli indirizzi di Posta Elettronica Certificata delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’art. 16, comma 12, del D.L. n. 179/2012.

    Per notificare atti giudiziari alla pubblica amministrazione occorre utilizzare l’indirizzo del Registro delle Pubbliche Amministrazioni, se presente. Il domicilio digitale del Registro IPA è utilizzabile soltanto in mancanza dell’indirizzo dell’amministrazione nel Registro delle PP.AA.

  • art. 3-bis, comma 1-bis, l. 53/1994

    La disposizione, difatti, non include l’elenco IPA nel novero dei pubblici elenchi utilizzabili per le notificazioni degli atti in materia amministrativa equiparandolo agli altri pubblici elenchi, ma si limita a ribadire – con funzione di raccordo e armonizzazione delle fonti normative – che la notifica è valida anche presso l’indirizzo digitale che risulta “individuato” in applicazione della disciplina del citato art.16-ter, comma 1-ter del D.Lgs. n. 179/2012, cioè anche all’indirizzo risultante dal Registro IPA ma solo a condizione che l’amministrazione di riferimento non abbia provveduto a comunicare il proprio indirizzo digitale all’interno del Registro delle PP.AA.

    La norma non rende il Registro IPA un elenco liberamente alternativo per notificare alle amministrazioni: rinvia alle condizioni dell’art. 16-ter, comma 1-ter, e consente l’uso dell’indirizzo IPA solo se l’amministrazione non ha comunicato un domicilio nel Registro delle PP.AA.

Massime di principio

  • Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. 669/1996 si applica anche all’azione di ottemperanza diretta a eseguire un giudicato che impone il pagamento di somme, compreso l’accredito di una prestazione in forma di moneta elettronica.
  • Il termine di 120 giorni per l’adempimento spontaneo dell’amministrazione decorre solo dalla valida notificazione del titolo esecutivo alla sede legale dell’ente, mediante il domicilio digitale individuato secondo le regole sui pubblici elenchi.
  • Se l’amministrazione è presente nel Registro delle Pubbliche Amministrazioni, la notificazione degli atti giudiziari va effettuata al domicilio digitale ivi indicato; l’indirizzo del Registro IPA è utilizzabile soltanto quando quello dell’amministrazione non risulta nel Registro delle PP.AA.
  • Un indirizzo PEC indicato dall’amministrazione in un comunicato organizzativo interno, privo di efficacia normativa, non sostituisce il domicilio digitale risultante dal Registro delle PP.AA. La notificazione presso l’Avvocatura dello Stato, prevista a fini processuali, non equivale alla notificazione alla sede legale necessaria per avviare il termine dilatorio dell’art. 14, comma 1, del d.l. 669/1996.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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