Sentenza del 10/06/2019 n. 149 - Comm. Trib. Prov. Cuneo
IMU - Esenzione - Fabbricati nuova costruzione - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'applicazione dell'esenzione IMU prevista dall'art. 13, comma 9-bis, del D.L. n. 201/2011 per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita. Il punto centrale è stabilire se l'agevolazione possa continuare ad applicarsi quando gli immobili vengono concessi in locazione. La locazione è stata considerata incompatibile con l'esclusiva destinazione alla vendita richiesta dalla norma.
La decisione
La sentenza ha riconosciuto che l'esenzione IMU opera per i fabbricati di nuova costruzione destinati esclusivamente alla vendita, poiché mira a evitare che l'impresa costruttrice sia gravata dall'imposizione locale durante il periodo in cui detiene gli immobili in attesa della cessione. Tuttavia, la concessione in locazione modifica la destinazione economica dei fabbricati e fa venir meno il presupposto dell'agevolazione. Pertanto, dalla locazione consegue la decadenza dall'esenzione e l'immobile torna assoggettabile a IMU.
Norme richiamate
Art. 13, comma 9-bis, D.L. n. 201/2011
Esenzione IMU per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita
L'agevolazione è finalizzata a favorire le imprese che costruiscono immobili con l'esclusiva finalità della vendita. Essa non si applica, o viene meno, quando l'immobile è locato, poiché la locazione dimostra una destinazione diversa dalla vendita.
Massime di principio
- Le agevolazioni fiscali relative agli immobili destinati alla vendita devono essere interpretate in modo coerente con la loro finalità: l'impresa deve mantenere l'esclusiva destinazione alla cessione.
- La locazione dell'immobile normalmente interrompe la destinazione esclusiva alla vendita e può comportare la decadenza dall'esenzione IMU.
- Per conservare l'agevolazione, occorre verificare e rispettare tutti i requisiti richiesti dalla norma, inclusi la qualifica di impresa costruttrice, la natura di nuova costruzione e l'effettiva destinazione alla vendita.
- La mera intenzione di vendere non è necessariamente sufficiente se il comportamento concreto del proprietario, come la stipula di un contratto di locazione, dimostra una diversa destinazione del bene.
- In situazioni analoghe è opportuno verificare il periodo esatto in cui sono stati rispettati i requisiti, poiché la decadenza può incidere sull'imposta dovuta per il periodo successivo alla perdita della destinazione agevolata.
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