Cassazione Penale, Sentenza n. 40700/2024 del 06/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma di condanna per il reato di cui all'art. 590-bis c.p., deducendo in cassazione: (i) manifesta contraddittorietà della motivazione per presunto travisamento della prova sulla dinamica dell'incidente (sostiene che l'urto non sarebbe avvenuto nella corsia della vittima ma "in corrispondenza della striscia longitudinale"); (ii) mancanza e manifesta illogicità della motivazione, perché la ricostruzione dei giudici di merito si fonderebbe su proposizioni prive di efficacia dimostrativa e non terrebbe conto della ricostruzione alternativa proposta dal consulente tecnico del responsabile civile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato si è estinto per remissione di querela. In data 16/10/2024 la persona offesa, Fausto Galfrè, ha rimesso la querela e il ricorrente ha accettato: la remissione intervenuta in pendenza del ricorso e regolarmente accettata determina l'estinzione del reato, che va rilevata dal giudice di legittimità. Non è stato ritenuto necessario esaminare il merito delle doglianze; le spese processuali sono state poste a carico del querelato ai sensi dell'art. 340 c.p.p. La motivazione è stata redatta in forma semplificata.
Norme richiamate
art. 590-bis cod. pen.
Norma sostanziale applicata in primo e secondo grado per la fattispecie di lesioni personali stradali; la condanna originaria era fondata su tale articolo
art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
Norma richiamata come base formale per la modalità di impugnazione in cassazione delle sentenze di appello; il ricorrente ha esercitato il rimedio sulla base di tale disciplina
art. 129, comma 2, c.p.p.
Norma che disciplina il proscioglimento per estinzione del reato: richiamata in raccordo per chiarire che la remissione di querela rientra tra le cause di estinzione del reato che rendono inapplicabile la decisione sul merito
art. 340 c.p.p.
Norma applicata per regolare le spese del procedimento: in mancanza di diverso patto nell'atto di remissione, le spese sono a carico del querelato
giurisprudenza consolidata (Sez. U, n. 24246/2004 e altri precedenti)
Principio consolidato secondo cui la remissione di querela intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e regolarmente accettata estingue il reato e deve essere rilevata dal giudice di legittimità; il ricorso può essere ammesso solo per introdurre l'atto di remissione
Massime di principio
- La remissione di querela, se intervenuta e accettata durante il pendente giudizio di cassazione, estingue il reato e deve essere dichiarata d'ufficio dal giudice di legittimità, comportando l'annullamento senza rinvio della sentenza penale impugnata
- Il giudice di cassazione può ammettere un ricorso principalmente per prendere atto della remissione di querela; non è necessario esaminare i motivi di impugnazione quando la remissione estingue il reato
- Le spese processuali restano a carico del querelato salvo diverso accordo esplicito nell'atto di remissione: è quindi importante regolare specificamente la questione delle spese nell'atto di remissione se si vuole disporsi diversamente
- La remissione di querela prevale anche rispetto a questioni formali di ammissibilità del ricorso e ad altre cause di estinzione, per cui la sua intervenuta accettazione ha efficacia estintiva immediata
- Se si è nella posizione della parte offesa, la remissione deve essere chiaramente formalizzata (atto scritto e, se previsto, tramite procuratore speciale) per produrre gli effetti estintivi; per l'imputato è necessario l'accettazione formale della remissione
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