Cassazione Civile, Ordinanza n. 12749/2026 del 05/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dalla notifica di un avviso di accertamento con cui erano stati recuperati IVA, IRAP e IRES per complessivi euro 283.985,34, in relazione all’utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti emesse da una terza società. La contribuente ha impugnato prima l’intimazione di pagamento e poi l’avviso di accertamento, sostenendo di aver conosciuto il contenuto dell’atto solo tramite accesso agli atti, poiché l’avviso non le sarebbe mai stato validamente notificato. In appello la CTR ha invece ritenuto valida la notifica, affermando che per gli atti tributari si applica l’art. 60 d.P.R. 600/1973 e che la società aveva comunque avuto piena conoscenza dell’atto avendolo impugnato; ha poi dichiarato inammissibili le ulteriori questioni (sottoscrizione, decadenza, merito) perché avrebbero dovuto essere proposte tempestivamente contro l’avviso. In cassazione la società ha proposto sei motivi: (1) violazione delle norme sulla notificazione degli atti tributari alle persone giuridiche, deducendo che, in caso di irreperibilità presso la sede, occorreva procedere secondo l’art. 145 c.p.c. verso la persona fisica rappresentante e non direttamente con deposito in casa comunale ex art. 60; (2) invalidità della notifica per carenza di adeguata descrizione delle ricerche del messo notificatore; (3) violazione dell’art. 156 c.p.c. e dell’art. 1334 c.c., sostenendo che la CTR aveva erroneamente ritenuto sanata la nullità per raggiungimento dello scopo nonostante l’atto fosse stato conosciuto solo tramite accesso e, comunque, la sanatoria richiede conoscenza tempestiva prima della decadenza del potere impositivo; (4) omessa pronuncia sulla validità della sottoscrizione digitale dell’avviso; (5) omessa pronuncia sulla decadenza in relazione ai crediti IVA e IRAP e violazione delle norme sui termini di accertamento; (6) omessa pronuncia e violazione dell’art. 2697 c.c. quanto alla fondatezza nel merito della pretesa. La Cassazione ha accolto il primo motivo e il terzo motivo limitatamente al profilo di violazione di legge, ritenendo corretta la censura sulla notificazione e sull’erronea affermazione di sanatoria/tardività; ha dichiarato assorbiti gli altri motivi e ha cassato con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo sulla notifica dell’avviso di accertamento, affermando che, per la notificazione di un atto impositivo a una società, non è corretto procedere direttamente in forma impersonale alla società mediante deposito ex art. 60 d.P.R. 600/1973 quando siano fallite le forme ordinarie dell’art. 145 c.p.c.; è invece necessario il previo tentativo nei confronti della persona fisica che rappresenta l’ente. Ha inoltre accolto la censura sulla sanatoria per raggiungimento dello scopo, chiarendo che la proposizione del ricorso sana la nullità solo se l’impugnazione è tempestiva e dimostra la conoscenza dell’atto in tempo utile, mentre nel caso concreto la CTR aveva contraddittoriamente ritenuto sia la sanatoria sia la tardività del ricorso. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, che dovrà riesaminare le doglianze della contribuente e regolare anche le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 60 d.P.R. 600/1973
Per gli atti tributari, quando nel Comune non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l’avviso di deposito previsto dall’art. 140 c.p.c. si affigge nell’albo del Comune e la notificazione si ha per eseguita nell’ottavo giorno successivo all’affissione; tuttavia la norma non consente di prescindere dalle regole di notificazione alla persona giuridica e al suo rappresentante secondo l’ordine corretto delle forme applicabili.
art. 140 c.p.c.
Richiamato come disciplina cui l’art. 60 d.P.R. 600/1973 rinvia per la notificazione agli irreperibili, ma da applicarsi secondo la sequenza corretta prevista per gli enti.
art. 143 c.p.c.
Richiamato come ulteriore forma di notificazione agli irreperibili, utilizzabile solo nel rispetto delle condizioni di legge e non direttamente in via impersonale all’ente.
art. 145 c.p.c.
Per le persone giuridiche la notificazione deve avvenire secondo la disciplina speciale dell’ente; se non è possibile notificare presso la sede, occorre il tentativo nei confronti della persona fisica che rappresenta l’ente, prima di ricorrere alle forme sussidiarie.
art. 156 c.p.c.
La nullità della notificazione è sanata per raggiungimento dello scopo solo se il destinatario ha comunque conoscenza dell’atto; tale raggiungimento può desumersi dalla tempestiva impugnazione dell’atto invalidamente notificato.
art. 1334 c.c.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla conoscenza dell’atto e agli effetti della notificazione, ma non costituisce la base decisoria della Corte.
art. 360 c.p.c.
È il parametro processuale dei motivi di ricorso esaminati; il n. 5 è stato dichiarato inammissibile per doppia conforme, mentre i profili di violazione di legge e omessa pronuncia sono stati valutati nei limiti indicati in motivazione.
art. 348-ter c.p.c.
Il vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile in presenza di doppia conforme nei limiti applicabili al caso.
art. 112 c.p.c.
Invocato per omessa pronuncia sulle questioni di sottoscrizione, decadenza e merito; tali censure sono rimaste assorbite dall’accoglimento dei motivi principali.
art. 2697 c.c.
Richiamato nel sesto motivo per la dedotta errata valutazione della prova sul merito della pretesa; la questione è stata assorbita.
art. 43 d.P.R. 600/1973
Richiamato dalla ricorrente sui termini di decadenza dell’accertamento; la doglianza è stata assorbita.
art. 57 d.P.R. 633/1972
Richiamato dalla ricorrente sui termini di decadenza in materia IVA; la doglianza è stata assorbita.
art. 10 L. 212/2000
Richiamato dalla ricorrente nel contesto delle doglianze sulla decadenza; non è stato oggetto di decisione autonoma.
art. 3-bis CAD
Richiamato nel quarto motivo sulla validità della sottoscrizione digitale dell’avviso, ma la censura è rimasta assorbita.
art. 4-ter CAD
Richiamato nel quarto motivo in tema di sottoscrizione digitale; assorbito.
art. 23 CAD
Richiamato nel quarto motivo in tema di validità della sottoscrizione digitale; assorbito.
Massime di principio
- Nella notificazione degli atti impositivi a una persona giuridica, la disciplina speciale dell’art. 145 c.p.c. opera in via prioritaria; se la notifica presso la sede non riesce, occorre il tentativo verso la persona fisica che rappresenta l’ente prima di ricorrere alle forme sussidiarie previste per gli irreperibili.
- La notificazione dell’atto tributario è una condizione di efficacia dell’atto e non un suo elemento costitutivo: la nullità della notificazione può essere sanata per raggiungimento dello scopo solo se il destinatario ha comunque avuto conoscenza dell’atto in tempo utile, desumibile anche dalla tempestiva impugnazione.
- La sanatoria per raggiungimento dello scopo non può essere affermata in modo incoerente con la ritenuta tardività del ricorso: se il giudice ritiene che la proposizione del ricorso abbia dimostrato la conoscenza dell’atto, deve anche verificare se tale conoscenza sia intervenuta prima della scadenza del termine di decadenza dell’azione impositiva.
- Nel giudizio di cassazione, il motivo è ammissibile anche se ‘misto’ tra diversi vizi ex art. 360 c.p.c., purché le doglianze siano distinguibili e separabili; il vizio di cui al n. 5 non è scrutinabile in presenza di doppia conforme nei limiti di legge.
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