Cassazione Civile, Sentenza n. 16372/2020 del 30/07/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione di avviso di rettifica e liquidazione dell'imposta di registro relativo alla compravendita di un terreno a Roma (Torre Spaccata) del 25/05/2007, con incremento del valore accertato dall'ufficio da € 203.000,00 a € 459.680,00. La contribuente contestava la fondatezza dell'accertamento perché basato sulla perizia dell'Agenzia del Territorio che, a sua volta, si era limitata a riferirsi alle quotazioni OMI, insufficienti di per sé a comprovare il valore venale in comune commercio; inoltre deduceva che la CTR non aveva valutato la perizia di stima prodotta dalla ricorrente e non aveva motivato l'abbattimento del 30% operato dalla CTP
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo (assorbente degli altri), ritenendo che l'avviso di liquidazione si fosse fondato esclusivamente sui valori OMI ricavati dalla perizia dell'Agenzia del Territorio e che tali quotazioni non costituiscono fonte tipica e sufficiente per determinare il valore venale ai fini dell'imposta di registro. La Corte ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui uno scostamento tra corrispettivo dichiarato e quotazioni OMI richiede ulteriori elementi indiziari gravi, precisi e concordanti. Pertanto la sentenza della CTR è stata cassata e, decidendo nel merito, il ricorso della contribuente è stato accolto. Le spese dei gradi di merito sono compensate tra le parti; l'Agenzia soccombente è condannata al rimborso delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 4.500,00 oltre spese forfetarie e accessori di legge
Norme richiamate
D.P.R. 131/1986
art. 51 D.P.R. 131/1986 (citato nel motivo di ricorso)
Richiamata dalla ricorrente come riferimento normativo per l'imposta di registro; la Corte ha valutato la legittimità dell'avviso di liquidazione alla luce delle regole probatorie e motivazionali connesse all'accertamento del valore degli immobili
D.P.R. n. 600/1973
art. 39 (richiamato nella giurisprudenza citata)
Nel contesto della giurisprudenza di legittimità, la modificazione normativa operata dalla legge 88/2009 su tale articolo è stata richiamata per spiegare i limiti delle presunzioni legali e la necessità di elementi probatori aggiuntivi
Legge n. 88/2009
La Corte richiama la modifica normativa che ha eliminato la presunzione legale relativa circa la corrispondenza del corrispettivo al valore normale, sottolineando che l'accertamento basato su scostamenti rispetto alle quotazioni OMI richiede elementi indiziari ulteriori e gravi
Decreto-legge n. 223/2006 conv. con modificazioni dalla Legge n. 248/2006
art. 35, comma 3 (richiamato nella ricostruzione normativa)
Citato nel quadro storico-normativo per spiegare l'evoluzione delle presunzioni in materia di accertamento fiscale e la successiva eliminazione della presunzione relativa
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Cass. n. 2155/2019; Cass. n. 9474/2017; Cass. n. 11439/2018; Cass. n. 25707/2015; Cass. n. 18651/2016; Cass. n. 21813/2018
Principio consolidato secondo cui le quotazioni OMI sono indicazioni di valore di massima e non fonte tipica e sufficiente per la rettifica del valore degli immobili. Per fondare un'accertamento occorrono elementi indiziari 'gravi, precisi e concordanti' oltre al mero scostamento dalle quotazioni OMI
Massime di principio
- Le quotazioni OMI, prese isolate, non sono prova tipica e sufficiente del valore venale in comune commercio di un immobile: esse forniscono solo indicazioni di massima
- Un avviso di rettifica basato esclusivamente su perizia che si fonda sui soli dati OMI è insufficiente e può essere annullato dalla giustizia tributaria
- Per rettificare il valore di un immobile e maggiorare imposte (registro, ipotecarie, catastali) l'amministrazione deve fornire elementi indiziari aggiuntivi, gravi, precisi e concordanti che giustifichino lo scostamento dal prezzo dichiarato
- La parte contribuente può efficacemente contestare l'accertamento producendo una perizia contraria e la mancata considerazione di tale prova da parte del giudice di secondo grado può essere censurata in cassazione
- In casi analoghi la Corte può decidere nel merito senza rinvio se non sono necessari ulteriori accertamenti istruttori, e può disporre la compensazione delle spese nei gradi di merito se la questione di diritto si è consolidata successivamente alla lite
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