Sentenza n. 1487/2026 - Palermo, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, al momento della proposizione del ricorso, della sentenza del Tribunale di Trapani che aveva ordinato l'attribuzione della carta del docente per gli anni scolastici 2023/24 e 2024/25
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 286/2025 del Tribunale di Trapani, recante condanna del Ministero all'attribuzione della carta del docente prevista dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015 per gli anni scolastici 2023/24 e 2024/25. Il Ministero si è costituito eccependo la parziale inammissibilità del ricorso, sul presupposto che la domanda comprendesse anche gli interessi, non contemplati dal titolo esecutivo. Nelle more, la ricorrente ha comunicato che il giudicato era stato integralmente eseguito e ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con condanna del Ministero alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale. Il giudice ha accertato che il ricorso non chiedeva il pagamento di interessi, sicché non sussisteva la prospettata causa di parziale inammissibilità.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che la pretesa sostanziale oggetto del giudizio era stata integralmente soddisfatta dal Ministero nelle more del processo. Ha respinto l'eccezione di parziale inammissibilità, poiché il ricorso non comprendeva una domanda relativa agli interessi sulla carta del docente. Ai fini della regolazione delle spese, il giudice ha applicato la soccombenza virtuale, ritenendo che il ricorso fosse stato ritualmente proposto e fondato nel merito e che l'adempimento amministrativo fosse intervenuto solo dopo la sua proposizione. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 500 euro, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La norma disciplina il giudizio di ottemperanza, promosso per ottenere l'esecuzione del giudicato; il giudizio è divenuto privo di oggetto dopo l'integrale adempimento dell'amministrazione.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Prevede la carta del docente, oggetto della condanna contenuta nel giudicato posto in esecuzione.
Massime di principio
- Quando, dopo la proposizione di un giudizio di ottemperanza, l'amministrazione esegue integralmente il giudicato e soddisfa la pretesa sostanziale azionata, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
- La verifica della sopravvenuta integrale soddisfazione della pretesa deve essere compiuta in rapporto al contenuto effettivo della domanda giudiziale e del titolo esecutivo; non può fondarsi su prestazioni ulteriori non richieste dal ricorrente.
- Se l'amministrazione adempie al giudicato soltanto dopo la proposizione del ricorso di ottemperanza, il giudice può regolare le spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, ponendole a carico dell'amministrazione quando il ricorso risultava ritualmente proposto e fondato nel merito.
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