Regolamento (UE) 2016/1954
Regolamento (UE) 2016/1954 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 1365/2006 relativo alle statistiche sui trasporti di merci per vie navigabili interne per quanto riguarda il conferimento alla Commissione di poteri delegati e competenze di esecuzione ai fini dell’adozione di alcune misure
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il quadro normativo del regolamento (CE) n. 1365/2006 per adeguarlo al sistema del Trattato di Lisbona, sostituendo le precedenti competenze di esecuzione con atti delegati e atti di esecuzione della Commissione. Definisce inoltre regole più puntuali su trasmissione, diffusione e qualità dei dati statistici, nonché sulla revisione periodica dell’applicazione del regolamento. Infine, introduce studi pilota volontari sulla disponibilità di dati relativi al trasporto di passeggeri per vie navigabili interne, con possibile finanziamento del bilancio UE.
Modifica il regolamento (CE) n. 1365/2006 sulle statistiche dei trasporti di merci per vie navigabili interne, allineando i poteri della Commissione agli articoli 290 e 291 TFUE e introducendo studi pilota sui passeggeri.
Ambito di applicazione
Si applica alla disciplina UE delle statistiche sui trasporti di merci per vie navigabili interne di cui al regolamento (CE) n. 1365/2006, con effetti per gli Stati membri, le autorità statistiche nazionali, i rispondenti e la Commissione (Eurostat). Interviene sui poteri di adozione di atti delegati e di esecuzione, sulle modalità di trasmissione e diffusione dei dati, sui criteri di qualità e sugli studi pilota relativi al trasporto di passeggeri per vie navigabili interne, inclusi i servizi transfrontalieri. Restano salve le procedure di adozione delle misure già avviate ma non completate prima dell’entrata in vigore del regolamento.
Regolamento (UE) 2016/1954 che modifica il regolamento (CE) n. 1365/2006 sulle statistiche dei trasporti di merci per vie navigabili interne
Il regolamento interviene sul quadro delle statistiche europee relative al trasporto di merci per vie navigabili interne per adeguarlo alla ripartizione dei poteri introdotta dagli articoli 290 e 291 TFUE. La modifica sostituisce progressivamente il precedente sistema di competenze della Commissione con atti delegati e atti di esecuzione, rafforza il presidio sulla qualità dei dati e introduce una componente sperimentale sulle statistiche dei passeggeri.
Finalità e contesto normativo
L’atto nasce dall’esigenza, evidenziata nei considerando, di allineare il regolamento (CE) n. 1365/2006 al sistema del Trattato di Lisbona e al regolamento (UE) n. 182/2011. Il legislatore UE richiama anche il principio di proporzionalità, la necessità di consultazioni adeguate con gli esperti degli Stati membri e l’obiettivo di evitare un aggravio significativo degli oneri per amministrazioni nazionali e rispondenti.
Poteri delegati della Commissione
Il regolamento conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per tre profili principali:
- innalzare la soglia della copertura statistica del trasporto di merci per vie navigabili interne oltre il milione di tonnellate, tenendo conto dei progressi economici e tecnici;
- adeguare o integrare le definizioni statistiche esistenti in funzione delle evoluzioni adottate a livello internazionale;
- modificare gli allegati del regolamento per recepire variazioni di codifica e nomenclatura a livello internazionale o nei pertinenti atti dell’Unione.
L’esercizio della delega è soggetto a limiti espressi: la Commissione deve evitare oneri significativi per Stati membri e rispondenti e deve motivare le misure con adeguata analisi costi-benefici, compresa la valutazione degli oneri per i rispondenti e dei costi di produzione richiamata dal regolamento (CE) n. 223/2009.
Durata, revoca e controllo degli atti delegati
Il nuovo articolo 9 disciplina in modo puntuale l’esercizio della delega. Il potere è conferito alla Commissione per cinque anni a decorrere dal 7 dicembre 2016, con proroga tacita per periodi identici salvo opposizione di Parlamento europeo o Consiglio tre mesi prima della scadenza. La delega può essere revocata in qualsiasi momento da una delle due istituzioni; la revoca produce effetti dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o dalla data successiva indicata.
Prima dell’adozione di un atto delegato, la Commissione deve consultare gli esperti designati da ciascuno Stato membro, nel rispetto dell’accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 "Legiferare meglio". L’atto delegato entra in vigore solo se, entro due mesi dalla notifica, né Parlamento europeo né Consiglio sollevano obiezioni; il termine può essere prorogato di altri due mesi su iniziativa di una delle due istituzioni.
Atti di esecuzione: trasmissione, diffusione e qualità
Per garantire condizioni uniformi di esecuzione, il regolamento attribuisce alla Commissione competenze di esecuzione in tre ambiti:
- trasmissione dei dati a Eurostat, inclusi gli standard per l’interscambio di dati;
- diffusione dei risultati;
- definizione delle prescrizioni e dei criteri metodologici per garantire la qualità dei dati ottenuti.
Per tali atti si applica la procedura d’esame di cui all’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. Inoltre, ai fini del regolamento, i criteri di qualità applicabili ai dati da trasmettere sono quelli dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009. La Commissione deve anche stabilire, con atti di esecuzione, modalità, struttura, periodicità ed elementi di comparabilità delle relazioni sulla qualità.
Studi pilota sul trasporto di passeggeri per vie navigabili interne
Il regolamento introduce l’articolo 4 bis, volto a esplorare la possibilità di estendere la rilevazione statistica al trasporto di passeggeri per vie navigabili interne, inclusi i servizi transfrontalieri. Entro l’8 dicembre 2018 la Commissione deve sviluppare, con gli Stati membri, una metodologia adeguata; entro l’8 dicembre 2019 deve avviare studi pilota volontari svolti dagli Stati membri; entro l’8 dicembre 2020 deve presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio.
Gli studi pilota devono valutare:
- la fattibilità di nuove rilevazioni;
- i costi delle rilevazioni;
- la qualità delle statistiche risultanti.
Sulla base degli esiti, la Commissione può presentare, entro un termine ragionevole, una proposta di modifica del regolamento. Il bilancio generale dell’Unione può contribuire al finanziamento degli studi pilota, ove opportuno e in considerazione del valore aggiunto dell’Unione.
Relazioni sull’applicazione del regolamento
L’articolo 8, riscritto integralmente, impone alla Commissione una relazione periodica sull’applicazione del regolamento e sui futuri sviluppi entro il 31 dicembre 2020 e successivamente ogni cinque anni. La relazione deve essere elaborata previa consultazione del comitato del sistema statistico europeo e tenere conto delle informazioni fornite dagli Stati membri sui possibili miglioramenti e sulle esigenze degli utilizzatori.
La relazione deve in particolare valutare:
- il rapporto tra costi delle statistiche prodotte e benefici per l’Unione, gli Stati membri, i fornitori e gli utilizzatori di informazioni statistiche;
- la qualità dei dati trasmessi e dei metodi utilizzati per la loro rilevazione.
Coordinamento istituzionale e disciplina transitoria
Il nuovo articolo 10 chiarisce che la Commissione è assistita dal comitato del sistema statistico europeo istituito dal regolamento (CE) n. 223/2009, qualificato come comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. Il regolamento fa inoltre salve le procedure di adozione delle misure già avviate ma non concluse prima della sua entrata in vigore.
Entrata in vigore ed efficacia
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto del diritto dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Conferimento di poteri delegati sulla copertura statistica
All’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1365/2006 è aggiunto il paragrafo 5: la Commissione può adottare atti delegati, secondo l’articolo 9, per modificare il paragrafo 2 e innalzare la soglia della copertura statistica dei trasporti per vie navigabili interne, tenendo conto dei progressi economici e tecnici. È previsto che tali atti non comportino un aggravio significativo degli oneri per Stati membri o rispondenti e che siano motivati con adeguata analisi costi-benefici, inclusa la valutazione degli oneri e dei costi di produzione di cui all’articolo 14, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 223/2009.
Adeguamento delle definizioni e degli allegati
All’articolo 3 è attribuito alla Commissione il potere di adottare atti delegati per adeguare le definizioni esistenti o introdurne di nuove in coerenza con le definizioni modificate o adottate a livello internazionale. All’articolo 4, paragrafo 4, la Commissione può inoltre modificare gli allegati per recepire cambiamenti nella codifica e nella nomenclatura internazionali o nei pertinenti atti legislativi dell’Unione, con il vincolo di non aumentare in modo significativo gli oneri amministrativi e di motivare le azioni statistiche previste.
Studi pilota sul trasporto passeggeri per vie navigabili interne
È inserito l’articolo 4 bis: entro l’8 dicembre 2018 la Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, deve sviluppare la metodologia per statistiche sul trasporto di passeggeri per vie navigabili interne, compresi i servizi transfrontalieri. Entro l’8 dicembre 2019 deve avviare studi pilota volontari effettuati dagli Stati membri per valutare fattibilità, costi e qualità delle nuove rilevazioni. Entro l’8 dicembre 2020 la Commissione deve presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio e, se opportuno, una proposta di modifica del regolamento. Il bilancio generale dell’Unione può contribuire al finanziamento degli studi pilota, tenendo conto del valore aggiunto dell’Unione.
Trasmissione, diffusione e qualità dei dati
L’articolo 5, paragrafo 2, è sostituito per prevedere atti di esecuzione della Commissione che stabiliscano le disposizioni per la trasmissione dei dati a Eurostat, inclusi gli standard per l’interscambio di dati. L’articolo 6 attribuisce alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione sulla diffusione dei risultati. L’articolo 7, paragrafo 1, prevede atti di esecuzione sulle prescrizioni e sui criteri metodologici per garantire la qualità dei dati; il nuovo paragrafo 4 rinvia ai criteri di qualità dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009; il paragrafo 5 disciplina atti di esecuzione su modalità, struttura, periodicità ed elementi di comparabilità delle relazioni sulla qualità.
Relazione periodica sull’applicazione
L’articolo 8 è sostituito: entro il 31 dicembre 2020 e successivamente ogni cinque anni, la Commissione, previa consultazione del comitato del sistema statistico europeo, deve trasmettere al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione del regolamento e sui futuri sviluppi. La relazione deve tener conto delle informazioni fornite dagli Stati membri sui possibili miglioramenti e sulle esigenze degli utilizzatori e deve in particolare valutare il rapporto tra costi di produzione e benefici per Unione, Stati membri, fornitori e utilizzatori, nonché la qualità dei dati e dei metodi di rilevazione.
Disciplina della delega e controllo del Parlamento e del Consiglio
Il nuovo articolo 9 disciplina durata, rinnovo, revoca, consultazione degli esperti, notifica e obiezione sugli atti delegati. La delega relativa agli articoli 2, 3 e 4 è conferita per cinque anni a decorrere dal 7 dicembre 2016, con proroga tacita per periodi identici salvo opposizione di Parlamento o Consiglio tre mesi prima della scadenza. La delega può essere revocata in qualsiasi momento; gli atti delegati richiedono consultazione degli esperti nazionali e entrano in vigore solo se non sono formulate obiezioni entro due mesi dalla notifica, prorogabili di ulteriori due mesi.
Procedura di comitato per gli atti di esecuzione
Il nuovo articolo 10 stabilisce che la Commissione è assistita dal comitato del sistema statistico europeo istituito dal regolamento (CE) n. 223/2009, qualificato come comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. Nei casi previsti si applica la procedura d’esame di cui all’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
Abrogazione dell’allegato G e disciplina transitoria
L’allegato G del regolamento (CE) n. 1365/2006 è soppresso. L’articolo 2 del regolamento di modifica fa salve le procedure di adozione delle misure previste dal regolamento (CE) n. 1365/2006 già avviate ma non completate prima dell’entrata in vigore del nuovo testo.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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