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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/1952

Regolamento (UE) 2016/1952 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle statistiche europee sui prezzi di gas naturale ed energia elettrica e che abroga la direttiva 2008/92/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32016R1952

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento istituisce un quadro giuridico comune per produrre e diffondere statistiche europee comparabili sui prezzi del gas naturale e dell'energia elettrica. Mira a migliorare la trasparenza del mercato e a fornire dati affidabili, aggiornati e armonizzati a sostegno della politica energetica dell'Unione, senza armonizzare la struttura dei prezzi o degli oneri nazionali. Definisce fonti di dati, frequenza di trasmissione, requisiti di qualità, modalità di diffusione e un regime di deroghe, oltre ad abrogare la direttiva 2008/92/CE dal 1o marzo 2017.

Statistiche europee comparabili sui prezzi del gas naturale e dell'energia elettrica per clienti civili e non civili, con abrogazione della direttiva 2008/92/CE.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell'Unione europea, ai fini della raccolta, compilazione, trasmissione e diffusione di statistiche sui prezzi del gas naturale e dell'energia elettrica applicati ai clienti civili e ai clienti finali non civili. Copre i prezzi, le componenti e sottocomponenti tariffarie, i volumi di consumo e le quote di mercato, secondo le metodologie e le fasce di consumo degli allegati I e II. Sono esclusi dal perimetro alcuni usi specifici: per il gas naturale, i clienti che lo utilizzano solo per produzione elettrica o per usi non energetici; per l'energia elettrica, l'energia autoprodotta e consumata dagli autoproduttori. È prevista una deroga per gli Stati membri in cui il consumo di gas naturale nel settore domestico è inferiore all'1,5 % del consumo finale energetico domestico.

Regolamento (UE) 2016/1952 relativo alle statistiche europee sui prezzi di gas naturale ed energia elettrica

Il regolamento istituisce un sistema armonizzato di statistiche europee sui prezzi del gas naturale e dell'energia elettrica applicati ai clienti civili e ai clienti finali non civili. La finalità è fornire dati comparabili, aggiornati, affidabili e di elevata qualità a supporto della politica energetica dell'Unione e del monitoraggio del mercato interno, in un'ottica di maggiore trasparenza sui prezzi, sui costi di rete e sul livello di imposizione, senza incidere sulla struttura dei prezzi nazionali.

Finalità e contesto normativo

Il testo si inserisce nel quadro dell'Unione dell'energia e richiama l'esigenza di dati omogenei per valutare competitività, sostenibilità e sicurezza energetica. Esso sostituisce il precedente regime fondato sulla direttiva 2008/92/CE, che disciplinava in modo specifico la trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale, estendendo e stabilizzando su base legislativa la raccolta di dati anche per il settore domestico.

Ambito oggettivo e soggettivo

L'articolo 1 delimita l'oggetto alla produzione e diffusione di statistiche comparabili sui prezzi di gas naturale ed energia elettrica nell'Unione. Le definizioni dell'articolo 2 rinviano, per i termini tecnici di settore, al regolamento (CE) n. 1099/2008 e alle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE. Sono compresi i prezzi applicati ai clienti civili e non civili; sono invece esclusi, per il gas naturale, gli impieghi esclusivamente per la produzione di energia elettrica o per usi non energetici, e per l'energia elettrica l'energia autoprodotta e autoconsumata dagli autoproduttori.

Raccolta dei dati, fonti e rappresentatività

L'articolo 3 impone agli Stati membri di elaborare i dati relativi ai prezzi, alle componenti e sottocomponenti tariffarie, ai costi di rete, alle imposte, canoni, tributi e oneri, nonché ai volumi di consumo, secondo le metodologie degli allegati I e II. Le fonti possono essere indagini statistiche, fonti amministrative o altre fonti che applichino stime statistiche, con attenzione alla riduzione degli oneri amministrativi per i rispondenti. L'articolo 4 richiede che la raccolta produca dati comprensibili, comparabili e rappresentativi; per il gas domestico è prevista un'esenzione se il consumo nel settore domestico è inferiore all'1,5 % del consumo finale energetico domestico, con verifica periodica della Commissione almeno ogni tre anni.

Struttura dei prezzi e allegati tecnici

Gli allegati I e II definiscono la metodologia per gas naturale ed energia elettrica. I prezzi sono espressi in valuta nazionale per GJ nel caso del gas e per kWh nel caso dell'elettricità, e devono essere ponderati in funzione delle quote di mercato dei fornitori; se ciò non è possibile, è ammessa la media aritmetica, purché il dato copra una quota rappresentativa del mercato nazionale. Sono previste fasce standard di consumo annuale differenziate per clienti civili e non civili, con soglie dettagliate per gas e elettricità.

Per entrambi i prodotti, il prezzo finale è suddiviso in tre grandi componenti:

  • energia e approvvigionamento;
  • componente pertinente alla rete;
  • imposte, canoni, tributi e oneri.

Per la rete, gli allegati distinguono le quote medie di trasporto/distribuzione o trasmissione/distribuzione in percentuale del totale dei costi di rete. La parte fiscale è ulteriormente scomposta in sottocomponenti da trasmettere singolarmente; tra queste figurano, in entrambi i casi, l'IVA, gli oneri per rinnovabili, efficienza energetica e cogenerazione, i prelievi per sicurezza energetica e regolazione, gli oneri ambientali e le imposte sulle emissioni. Per l'elettricità sono previste anche voci specifiche sul settore nucleare; per il gas, invece, tali voci non compaiono. Gli allegati richiedono inoltre la trasmissione di tre livelli di prezzo: al netto di imposte e oneri, al netto dell'IVA e altre imposte recuperabili, e comprensivo di tutte le imposte.

Frequenza di trasmissione e tempistiche

L'articolo 6 stabilisce periodi di riferimento annuali o semestrali a seconda della tipologia di dato; i primi periodi decorrono dal 2017. La trasmissione alla Commissione (Eurostat) deve avvenire entro tre mesi dalla chiusura del periodo di riferimento. I volumi di consumo per fascia vanno trasmessi annualmente insieme ai dati relativi al secondo semestre, e i dati non devono essere più vecchi di due anni.

Qualità, controllo e diffusione

L'articolo 7 richiama i criteri standard di qualità del regolamento (CE) n. 223/2009 e impone agli Stati membri di comunicare entro un mese ogni modifica metodologica rilevante. Ogni tre anni deve essere trasmessa una relazione standard sulla qualità, contenente informazioni su ambito di applicazione, raccolta, criteri di calcolo, metodologia e fonti. Eurostat valuta i dati e le relazioni, quindi pubblica una relazione sulla qualità delle statistiche europee coperte dal regolamento. L'articolo 8 prevede che la diffusione delle statistiche avvenga entro cinque mesi dalla fine di ciascun periodo di riferimento.

Deroghe, esecuzione e abrogazione del previgente regime

L'articolo 9 consente deroghe con atti di esecuzione quando l'applicazione del regolamento comporti adeguamenti rilevanti o un onere significativo per i rispondenti. La richiesta motivata dello Stato membro interessato doveva essere presentata entro l'8 agosto 2017; le deroghe durano il periodo più breve possibile e comunque non oltre tre anni. Durante la deroga continua ad applicarsi la direttiva 2008/92/CE per le disposizioni pertinenti.

L'articolo 10 affida alla Commissione la procedura di comitato con l'assistenza del comitato del sistema statistico europeo e applicazione del regolamento (UE) n. 182/2011 per gli atti di esecuzione. L'articolo 11 abroga la direttiva 2008/92/CE dal 1o marzo 2017, precisando che i riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti al regolamento. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Oggetto e finalità

L'articolo 1 definisce un quadro comune per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee comparabili sui prezzi di gas naturale ed energia elettrica per clienti civili e non civili nell'Unione.

Definizioni e rinvii ad altri atti

L'articolo 2 richiama le definizioni di "autoproduttori", "consumo finale energetico" e "famiglia" dal regolamento (CE) n. 1099/2008, nonché le definizioni settoriali di trasmissione, distribuzione, fornitura, cliente e cliente finale dalle direttive 2009/72/CE ed 2009/73/CE. Definisce inoltre la "componente pertinente alla rete" come combinazione dei costi di trasporto e distribuzione indicata negli allegati.

Fonti dei dati e metodologie

L'articolo 3 impone agli Stati membri di elaborare i dati su prezzi, componenti e sottocomponenti, costi di rete, imposte, canoni, tributi, oneri e volumi di consumo secondo gli allegati I e II. Le fonti ammesse sono indagini statistiche, fonti amministrative o altre fonti con metodi di stima statistica, tenendo conto della riduzione degli oneri per i rispondenti e della semplificazione amministrativa.

Copertura e esenzione per il gas domestico

L'articolo 4 richiede che il sistema di raccolta e compilazione produca dati di elevata qualità, comprensibili e comparabili, rappresentativi dei prezzi e dei consumi. Gli Stati membri non devono trasmettere i dati sui prezzi del gas naturale per clienti civili se il consumo di gas naturale nel settore domestico è inferiore all'1,5 % del consumo finale energetico domestico; la Commissione verifica almeno ogni tre anni quali Stati membri rientrano in tale esenzione.

Trasmissione dei dati e termini

L'articolo 5 prevede la trasmissione alla Commissione (Eurostat) dei dati indicati negli allegati I e II. La Commissione adotta atti di esecuzione sul formato e sulle modalità di trasmissione; gli Stati membri inviano le statistiche entro tre mesi dalla fine del periodo di riferimento.

Periodi di riferimento e frequenza

L'articolo 6 stabilisce periodi di riferimento annuali (gennaio-dicembre) o semestrali (gennaio-giugno e luglio-dicembre). I primi periodi iniziano nel 2017. La trasmissione è annuale per alcune voci specifiche degli allegati e semestrale per altre, secondo la ripartizione prevista dall'articolo.

Assicurazione della qualità e relazioni di qualità

L'articolo 7 obbliga gli Stati membri a garantire la qualità dei dati secondo i criteri del regolamento (CE) n. 223/2009. Devono comunicare alla Commissione, entro un mese, le modifiche metodologiche o altre variazioni con impatto significativo, e trasmettere ogni tre anni una relazione standard sulla qualità contenente informazioni su ambito, raccolta, criteri di calcolo, metodologia e fonti. Eurostat valuta i dati e pubblica una relazione sulla qualità delle statistiche.

Diffusione delle statistiche

L'articolo 8 impone alla Commissione (Eurostat) di diffondere le statistiche sui prezzi entro cinque mesi dalla fine di ciascun periodo di riferimento.

Deroghe

L'articolo 9 consente alla Commissione di concedere deroghe, mediante atti di esecuzione, quando l'applicazione del regolamento richieda notevoli adeguamenti del sistema statistico nazionale o comporti un onere rilevante per i rispondenti. La richiesta motivata dello Stato membro deve essere presentata entro l'8 agosto 2017; le deroghe durano il periodo più breve possibile e comunque non oltre tre anni. Durante la deroga continua ad applicarsi la direttiva 2008/92/CE per le disposizioni pertinenti.

Procedura di comitato

L'articolo 10 prevede l'assistenza del comitato del sistema statistico europeo istituito dal regolamento (CE) n. 223/2009 e l'applicazione della procedura d'esame del regolamento (UE) n. 182/2011 per gli atti di esecuzione.

Abrogazione della direttiva 2008/92/CE

L'articolo 11 abroga la direttiva 2008/92/CE con effetto dal 1o marzo 2017. La direttiva continua ad applicarsi per gli Stati membri destinatari di una deroga ai sensi dell'articolo 9. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti al presente regolamento.

Entrata in vigore e diretta applicabilità

L'articolo 12 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiestatistiche europeeenergiamercato interno dell'energiafiscalità energeticatrasparenza dei prezzi

Testo integrale

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