Regolamento (UE) 2016/2030
Regolamento (UE, Euratom) 2016/2030 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, recante modifica del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 per quanto riguarda il segretariato del comitato di vigilanza dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento interviene sul quadro dell’OLAF per rafforzare l’indipendenza del comitato di vigilanza, chiarendo che il suo segretariato è assicurato direttamente dalla Commissione, in autonomia dall’Ufficio. Ridefinisce inoltre il trattamento di bilancio del comitato e del suo segretariato all’interno della sezione del bilancio della Commissione. Vengono confermati gli obblighi di riservatezza del personale e precisato che il responsabile della protezione dei dati dell’OLAF cura anche i dati del segretariato del comitato di vigilanza.
Modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 per disciplinare il segretariato del comitato di vigilanza dell’OLAF, la relativa indipendenza e il trattamento di bilancio.
Ambito di applicazione
Si applica all’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), al suo comitato di vigilanza, al segretariato del comitato di vigilanza, alla Commissione europea e al personale coinvolto. Incide sul regime interno di funzionamento e finanziamento dell’OLAF, con effetti su bilancio, organizzazione del segretariato, riservatezza e protezione dei dati. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal 1o gennaio 2017, con entrata in vigore il primo giorno del mese successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
Modifica del regolamento OLAF per il segretariato del comitato di vigilanza
Il regolamento (UE, Euratom) 2016/2030 interviene sul regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 con l’obiettivo di rafforzare l’indipendenza del comitato di vigilanza dell’OLAF e di chiarire il regime organizzativo e finanziario del suo segretariato. I considerando evidenziano la necessità di evitare qualsiasi dubbio circa possibili interferenze dell’Ufficio nello svolgimento delle funzioni del comitato e di mantenere trasparente l’assetto degli stanziamenti di bilancio.
Ambito soggettivo e istituzionale
La disciplina riguarda l’OLAF, il comitato di vigilanza, il segretariato del comitato, la Commissione europea e il personale interessato. Il regolamento non introduce regole sostanziali sull’attività investigativa dell’OLAF, ma modifica il suo quadro di governance interna, con particolare attenzione alla separazione funzionale tra Ufficio e comitato di vigilanza.
Protezione dei dati e segreto professionale
All’articolo 10, paragrafo 4, viene precisato che il responsabile della protezione dei dati è competente per il trattamento dei dati dell’Ufficio e del segretariato del comitato di vigilanza. L’articolo 10, paragrafo 5, sostituito dal regolamento, rafforza e precisa gli obblighi di riservatezza: il personale dell’Ufficio e del segretariato non può divulgare informazioni non autorizzate apprese nell’esercizio delle funzioni, salvo che siano già pubbliche o legalmente accessibili, e resta vincolato anche dopo la cessazione dal servizio. Lo stesso obbligo di segreto professionale si applica ai membri del comitato di vigilanza, anche dopo la fine del mandato.
Funzionamento del comitato di vigilanza
L’articolo 15, paragrafo 8, disciplina in modo più dettagliato l’organizzazione del comitato di vigilanza. Esso designa il proprio presidente e adotta il proprio regolamento interno, che deve essere trasmesso prima dell’adozione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e al Garante europeo della protezione dei dati. Le riunioni sono convocate dal presidente o dal direttore generale e il comitato deve riunirsi almeno dieci volte all’anno. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei membri che lo compongono.
Segretariato: indipendenza e rapporti con la Commissione
Il segretariato del comitato di vigilanza è assicurato dalla Commissione, ma in modo indipendente dall’OLAF e in stretta collaborazione con il comitato. Prima della nomina del personale del segretariato, il comitato deve essere consultato e le sue osservazioni devono essere prese in considerazione. Il segretariato agisce su istruzione del comitato di vigilanza e deve operare indipendentemente dalla Commissione. Quest’ultima non può interferire con le funzioni di controllo del comitato, fatta salva la sua competenza sul bilancio del comitato e del relativo segretariato. È inoltre espressamente previsto che i funzionari assegnati al segretariato non possano richiedere né accettare istruzioni da governi, istituzioni, organi, organismi o agenzie quanto all’esercizio delle funzioni di controllo.
Finanziamento e organico
Il nuovo articolo 18 ridefinisce la collocazione contabile degli stanziamenti. Gli stanziamenti complessivi dell’OLAF restano iscritti in una linea di bilancio specifica della sezione del bilancio generale dell’Unione europea relativa alla Commissione, con dettaglio in un allegato. Gli stanziamenti relativi al comitato di vigilanza e al suo segretariato sono iscritti nella medesima sezione del bilancio generale riguardante la Commissione. Sul piano dell’organico, la tabella dell’organico dell’OLAF è allegata a quella della Commissione e quest’ultima comprende anche il segretariato del comitato di vigilanza.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1o gennaio 2017. Essendo un regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Finalità della modifica del regolamento OLAF
La modifica del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 mira a rafforzare l’indipendenza del comitato di vigilanza dell’OLAF, garantendo al contempo trasparenza degli stanziamenti di bilancio e un assetto organizzativo del segretariato privo di interferenze da parte dell’Ufficio.
Protezione dei dati e riservatezza
All’articolo 10, paragrafo 4, si prevede espressamente che al responsabile della protezione dei dati competa il trattamento dei dati dell’Ufficio e del segretariato del comitato di vigilanza. All’articolo 10, paragrafo 5, è ribadito l’obbligo di non divulgazione non autorizzata per il personale dell’Ufficio e del segretariato, anche dopo la cessazione dal servizio, e per i membri del comitato di vigilanza, anche dopo la fine del mandato.
Funzionamento del comitato di vigilanza e segretariato
L’articolo 15, paragrafo 8, stabilisce che il comitato di vigilanza designa il proprio presidente e adotta il proprio regolamento interno, trasmesso prima dell’adozione per conoscenza al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e al Garante europeo della protezione dei dati. Il comitato è convocato dal presidente o dal direttore generale, si riunisce almeno dieci volte l’anno e decide a maggioranza dei membri. Il segretariato è assicurato dalla Commissione, indipendentemente dall’Ufficio, in stretta collaborazione con il comitato; prima della nomina del personale del segretariato, il comitato è consultato. Il segretariato agisce su istruzione del comitato e in modo indipendente dalla Commissione; la Commissione non interferisce con le funzioni di controllo del comitato, salvo il controllo sul bilancio del comitato e del relativo segretariato. Il personale del segretariato non può ricevere istruzioni da governi o istituzioni esterne in relazione alle funzioni di controllo.
Finanziamento e iscrizione in bilancio
Il nuovo articolo 18 prevede che gli stanziamenti complessivi dell’Ufficio siano iscritti in una linea di bilancio specifica della sezione del bilancio generale dell’Unione europea relativa alla Commissione, con dettaglio in un allegato. Gli stanziamenti relativi al comitato di vigilanza e al suo segretariato sono iscritti nella sezione del bilancio generale dell’Unione europea riguardante la Commissione. La tabella dell’organico dell’Ufficio è allegata a quella della Commissione e la tabella dell’organico della Commissione comprende il segretariato del comitato di vigilanza.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 1o gennaio 2017. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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