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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/2031

Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio

Normativa europea32016R2031

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento sostituisce il precedente regime frammentato fondato sulla direttiva 2000/29/CE e introduce un sistema armonizzato di prevenzione, individuazione e gestione dei rischi fitosanitari nell’Unione. La disciplina ruota attorno alla classificazione degli organismi nocivi, alla loro eventuale inclusione negli elenchi UE, alle misure di eradicazione o contenimento, ai divieti e alle prescrizioni per l’importazione e la circolazione di piante e materiali vegetali, nonché ai passaporti delle piante, ai certificati fitosanitari e agli obblighi di registrazione e tracciabilità. Sono inoltre previsti poteri delegati ed esecutivi della Commissione, un sistema elettronico di notifiche e disposizioni su sanzioni, abrogazioni e modifiche di atti collegati.

Misure fitosanitarie dell’Unione per prevenire l’introduzione e la diffusione di organismi nocivi per le piante, con disciplina di quarantena, certificazione, passaporti delle piante e tracciabilità.

Ambito di applicazione

Si applica alle piante, ai prodotti vegetali e agli altri oggetti che possono veicolare organismi nocivi, nonché agli operatori professionali, alle autorità competenti degli Stati membri e, in parte, al pubblico e ai viaggiatori. Copre il territorio dell’Unione, ma esclude Ceuta, Melilla e, in generale, le regioni ultraperiferiche di cui all’articolo 355, paragrafo 1, TFUE, salvo Madera e Azzorre; i riferimenti ai paesi terzi includono tali territori esclusi. Si applica dal 14 dicembre 2019, con alcune disposizioni dal 1º gennaio 2017 e altre dal 1º gennaio 2021; alcune abrogazioni differite producono effetti dal 1º gennaio 2022. Sono previste esclusioni e deroghe per piccoli quantitativi, usi non commerciali, transito fitosanitario, prove ufficiali/scientifiche/sperimentali, zone di frontiera e zone protette, nonché per alcune attività soggette a regimi specifici.

Misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante

Il regolamento istituisce un quadro unico e direttamente applicabile per la prevenzione dell’introduzione e della diffusione degli organismi nocivi per le piante nell’Unione. Esso sostituisce il precedente sistema fondato sulla direttiva 2000/29/CE, recependo l’esigenza di un approccio armonizzato, basato sul rischio e coerente con gli obblighi internazionali, in particolare con l’IPPC e l’accordo SPS.

Oggetto, finalità e perimetro territoriale

L’articolo 1 definisce la funzione del regolamento: individuare i rischi fitosanitari posti da organismi nocivi e ridurli a un livello accettabile. Il regolamento può applicarsi anche a piante non parassite diverse da quelle già regolate dal regolamento (UE) n. 1143/2014, quando vi siano prove che esse comportano rilevanti rischi fitosanitari.

Sotto il profilo territoriale, i riferimenti ai paesi terzi comprendono anche Ceuta, Melilla e, con alcune eccezioni, le regioni ultraperiferiche di cui all’articolo 355, paragrafo 1, TFUE; il territorio dell’Unione, ai fini del regolamento, ne esclude alcune aree. Il legislatore segnala espressamente la necessità di tener conto di aspetti biogeografici e della diversa esposizione al rischio.

Definizioni essenziali

L’articolo 2 contiene un impianto definitorio molto ampio. Vengono precisati i concetti di piante, prodotti vegetali, piante da impianto, altri oggetti, operatore professionale, operatore registrato e operatore autorizzato, oltre a nozioni tecniche fondamentali come incidenza, insediamento, eradicazione, contenimento, stazione di quarantena, struttura di confinamento, codice di tracciabilità e misura fitosanitaria.

Per gli operatori del settore, tali definizioni sono cruciali perché determinano l’ambito degli obblighi di registrazione, tracciabilità, esame, certificazione e rilascio dei passaporti delle piante.

Classificazione degli organismi nocivi e divieti di base

Il regolamento distingue tre grandi categorie: organismi nocivi da quarantena, organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione e organismi nocivi prioritari. Un organismo nocivo è da quarantena se è identificato, non è presente o non è ampiamente diffuso nel territorio considerato, può introdursi/insediarsi/diffondersi e causa un impatto economico, ambientale o sociale inaccettabile, purché esistano misure efficaci di prevenzione e contenimento.

Gli organismi nocivi rilevanti per l’Unione sono iscritti in un elenco adottato dalla Commissione con atto di esecuzione ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2. Per essi l’articolo 5, paragrafo 1, vieta introduzione, spostamento, detenzione, moltiplicazione e rilascio nel territorio dell’Unione. Gli organismi prioritari, individuati con atto delegato ai sensi dell’articolo 6, sono quelli con impatto economico, ambientale o sociale più grave e sono soggetti a obblighi rafforzati di informazione, indagine, pianificazione e intervento.

Notifica, conferma ufficiale e obblighi immediati di intervento

Gli articoli 9-16 costruiscono una catena di reazione rapida. Quando vi sia un pericolo imminente di ingresso, gli Stati membri devono notificare immediatamente Commissione e altri Stati membri; lo stesso vale per gli operatori professionali, che devono informare senza ritardo le autorità competenti. La presenza sospetta o confermata deve essere confermata ufficialmente mediante diagnosi di un laboratorio ufficiale designato.

Gli operatori professionali, una volta accertata o sospettata la presenza di un organismo nocivo, devono adottare misure cautelative, eliminare il rischio, ritirare o richiamare le partite, informare i soggetti della catena commerciale e, se richiesto, fornire tutte le informazioni pertinenti. Anche le persone diverse dagli operatori professionali hanno un obbligo di notifica e di collaborazione. Sono previste deroghe agli obblighi di notifica in casi specifici, ad esempio nelle aree delimitate per contenimento o per misure di eradicazione di lunga durata.

Eradicazione, aree delimitate e contenimento

Se la presenza di un organismo nocivo rilevante per l’Unione è confermata, l’autorità competente deve adottare immediatamente le misure di eradicazione previste dall’allegato II. Deve inoltre effettuare indagini sull’origine della presenza e sulla possibile diffusione ad altre piante, prodotti vegetali o altri oggetti.

L’articolo 18 prevede la creazione di aree delimitate costituite da zona infestata e zona cuscinetto; quest’ultima non è necessaria se il rischio di diffusione è eliminato o ridotto a livello accettabile da barriere naturali o artificiali. L’area delimitata può non essere istituita se il primo esame consente di ritenere che l’organismo possa essere eliminato immediatamente, ma in tal caso è necessaria un’indagine aggiuntiva.

L’articolo 19 impone indagini almeno annuali sulle aree delimitate, la notifica della presenza nella zona cuscinetto, la possibile modifica dei confini e, se i requisiti sono soddisfatti, la revoca dell’area delimitata e delle misure di eradicazione. Per alcuni organismi oggetto di misure di eradicazione di lunga durata o di contenimento, le indagini annuali nella zona infestata possono essere derogate.

La Commissione può adottare, con atti di esecuzione, misure dell’Unione contro specifici organismi nocivi, includendo eradicazione, contenimento, aree delimitate, indagini, piani di emergenza, esercizi di simulazione e piani d’azione. In caso di grave rischio, sono previsti atti immediatamente applicabili. Gli Stati membri possono mantenere temporaneamente le proprie misure fino all’adozione di quelle europee.

Indagini, programmi pluriennali, organismi prioritari e pianificazione d’emergenza

Gli articoli 22 e 23 introducono un sistema di indagini basate sul rischio in tutte le zone in cui la presenza degli organismi nocivi non è nota. Le indagini devono essere progettate su solidi principi scientifici e tecnici, includere esami visivi e, se del caso, campionamenti e prove, e riguardare anche siti, veicoli, macchinari e materiali di imballaggio utilizzati dagli operatori. Gli Stati membri devono riferire annualmente alla Commissione entro il 30 aprile e predisporre programmi pluriennali di durata quinquennale o settennale.

Per gli organismi prioritari, l’articolo 24 impone indagini annuali specifiche. L’articolo 25 richiede piani di emergenza distinti per ogni organismo prioritario in grado di entrare e insediarsi nel territorio dello Stato membro; tali piani devono essere predisposti entro quattro anni dall’inserimento nell’elenco e aggiornati regolarmente. L’articolo 26 impone esercizi di simulazione a intervalli coerenti con la biologia dell’organismo nocivo, anche in forma congiunta fra Stati membri confinanti. L’articolo 27 impone, in caso di conferma ufficiale, un piano d’azione immediato con calendario di attuazione delle misure di eradicazione o contenimento.

Organismi nocivi non ancora elencati

Gli articoli 29 e 30 disciplinano i casi in cui un organismo nocivo non è ancora incluso negli elenchi UE ma presenta caratteristiche tali da potervi rientrare. Lo Stato membro, una volta confermata la presenza ufficiale, valuta immediatamente i criteri dell’allegato I e, se soddisfatti, adotta misure di eradicazione; se l’eradicazione non è possibile in un’area delimitata, può applicarsi il contenimento. La Commissione, ricevuta la notifica o acquisiti elementi di prova, può adottare misure temporanee dell’Unione, compreso il contenimento e la prevenzione nelle aree esterne alle zone delimitate.

Zone protette

Gli articoli 32-35 prevedono un regime speciale per le zone protette, cioè aree dell’Unione in cui un organismo nocivo è presente nel territorio dell’Unione ma non in quello dello Stato membro, o di una parte di esso, che chiede il riconoscimento. In tali zone sono vietati introduzione, spostamento, detenzione, moltiplicazione e rilascio dell’organismo nocivo rilevante per la zona protetta.

Il riconoscimento richiede una richiesta dello Stato membro, una descrizione dei confini, risultati di indagini di almeno tre anni e prove del rispetto dei criteri fitosanitari. La Commissione può riconoscere anche zone protette temporanee, con durata massima di tre anni. Se vengono meno le condizioni o le indagini non sono regolari, il riconoscimento può essere revocato o ridotto; in caso di presenza dell’organismo e mancata eradicazione, la revoca può essere obbligatoria.

Organismi nocivi regolamentati non da quarantena

Il capo III introduce una categoria distinta: gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l’Unione. Si tratta di organismi presenti nell’Unione, trasmessi prevalentemente attraverso specifiche piante da impianto e capaci di causare un impatto economico inaccettabile sull’uso previsto di tali piante. Il divieto riguarda l’introduzione e lo spostamento nel territorio dell’Unione sulle piante da impianto interessate.

La Commissione adotta un elenco specifico e può definirne soglie e categorie; l’articolo 37 consente, in particolare, che il divieto si applichi solo oltre una certa soglia di incidenza. L’articolo 39 esclude dal divieto gli usi scientifici, educativi, sperimentali, di selezione varietale, riproduttivi o espositivi.

Misure su piante, prodotti vegetali e altri oggetti

Gli articoli 40-49 regolano l’accesso al territorio dell’Unione. Alcune piante, prodotti vegetali e altri oggetti sono soggetti a divieti di introduzione da determinati paesi o territori terzi; altre merci sono ammesse solo se rispettano prescrizioni particolari o prescrizioni equivalenti. L’articolo 42 disciplina le merci ad alto rischio, che possono essere vietate in via provvisoria fino alla conclusione della valutazione dei rischi; il primo atto di elenco doveva essere adottato entro il 14 dicembre 2018.

L’articolo 43 impone per il materiale da imballaggio di legno il rispetto dell’ISPM n. 15. L’articolo 45 impone informazioni ai viaggiatori e agli utenti dei servizi postali; l’articolo 46 prevede eccezioni per zone di frontiera; l’articolo 47 disciplina il transito fitosanitario; l’articolo 48 consente autorizzazioni temporanee per attività scientifiche, educative e simili; l’articolo 49 permette misure temporanee per rischi fitosanitari nuovi o non ancora valutati, come campionamenti intensivi, quarantena o divieto di introduzione.

L’articolo 50 prevede una relazione della Commissione, entro il 14 dicembre 2021, sull’efficacia delle misure relative alle importazioni.

Divieti e prescrizioni nelle zone protette, altre misure e strutture di quarantena

Gli articoli 53-64 riproducono, per le zone protette, il sistema di divieti, prescrizioni particolari, eccezioni e transiti già previsto per il territorio generale dell’Unione. Sono previsti obblighi di informazione ai viaggiatori, eccezioni per le zone di frontiera, disciplina del transito fitosanitario e autorizzazioni per usi scientifici o sperimentali.

L’articolo 59 impone che veicoli, macchinari e materiali di imballaggio usati per tali movimentazioni siano indenni da organismi nocivi rilevanti. Gli articoli 60-64 disciplinano la designazione di stazioni di quarantena e strutture di confinamento, le loro prescrizioni strutturali e operative, la supervisione dell’autorità competente, la conservazione dei dati per tre anni e l’uscita delle merci solo previa autorizzazione e verifica di indennità, salvo specifiche deroghe.

Registrazione e tracciabilità degli operatori professionali

Gli articoli 65-70 impongono un registro ufficiale degli operatori professionali che svolgono attività a rischio, tra cui introduzione e spostamento di merci soggette a certificazione o passaporto, rilascio di passaporti, marchi o attestati, attività in zone di frontiera e interventi in aree delimitate. Alcuni operatori sono esentati, ad esempio chi fornisce piccoli quantitativi direttamente agli utilizzatori finali o svolge solo trasporto.

La registrazione avviene su domanda con dati identificativi, siti, dichiarazioni sulle attività e categorie di merci. Il registro contiene anche il numero ufficiale di registrazione e l’indicazione delle autorizzazioni. Gli operatori devono registrare i dati di fornitura e ricezione per ciascuna unità di vendita e conservarli per almeno tre anni; devono inoltre predisporre sistemi per tracciare gli spostamenti tra i propri siti. La Commissione può ridurre o ampliare taluni obblighi con atti delegati o di esecuzione.

Certificazione fitosanitaria per importazione ed esportazione

Gli articoli 71-77 regolano i certificati fitosanitari per l’ingresso nell’Unione e quelli per l’esportazione e la riesportazione verso paesi terzi. Il certificato per l’importazione deve attestare che le merci sono indenni da organismi nocivi da quarantena dell’Unione e rispettano le prescrizioni applicabili. L’articolo 72 elenca le merci per le quali il certificato è obbligatorio; l’articolo 73 consente di estendere l’obbligo ad altre piante, mentre l’articolo 74 prevede i certificati per l’ingresso in zone protette.

L’articolo 75 introduce un’esenzione per piccoli quantitativi nel bagaglio dei viaggiatori, non destinati a usi professionali o commerciali. L’articolo 76 stabilisce le condizioni di accettazione dei certificati: contenuto conforme agli allegati V, lingua ufficiale UE, destinatario corretto, rilascio entro 14 giorni, e, per i paesi non aderenti all’IPPC, notifiche specifiche alla Commissione. L’articolo 77 disciplina l’annullamento dei certificati non conformi.

Per l’export, gli articoli 100-102 prevedono il certificato fitosanitario per l’esportazione e quello per la riesportazione, oltre al certificato di pre-esportazione per lo scambio di informazioni fra Stati membri. I modelli sono fissati nell’allegato VIII e i certificati elettronici sono ammessi tramite il sistema informatico UE o uno scambio elettronico compatibile.

Passaporti delle piante

Gli articoli 78-95 introducono il passaporto delle piante come etichetta ufficiale per lo spostamento di piante, prodotti vegetali e altri oggetti nell’Unione, nonché, ove previsto, nelle zone protette. I soggetti tenuti al passaporto sono definiti da elenchi adottati dalla Commissione; esistono esenzioni per fornitura diretta all’utilizzatore finale, piccoli quantitativi e spostamenti tra siti vicini dello stesso operatore registrato.

Il passaporto deve riportare gli elementi previsti dall’allegato VII e, per le zone protette, indicazioni specifiche sul rispettivo organismo nocivo e la dicitura “PZ”. Può essere elettronico. Gli operatori autorizzati lo rilasciano sotto supervisione dell’autorità competente, previo esame visivo, campionamenti e prove ove necessari. Sono previsti autorizzazione, formazione del personale, piani di gestione dei rischi, ispezioni almeno annuali e revoca dell’autorizzazione in caso di inosservanza.

Sono disciplinati anche la sostituzione del passaporto, il passaporto che sostituisce un certificato fitosanitario all’ingresso nell’Unione, e l’annullamento/rimozione del passaporto in caso di non conformità. La conservazione dei documenti e delle informazioni correlate deve durare almeno tre anni.

Materiale da imballaggio di legno e altri attestati ufficiali

Gli articoli 96-99 disciplinano il marchio per il materiale da imballaggio di legno e la sua applicazione nel rispetto dell’ISPM n. 15. Il marchio può essere apposto solo da operatori autorizzati; la riparazione del materiale marchiato è ammessa a condizioni rigorose e l’autorità competente effettua controlli almeno annuali.

L’articolo 99 consente di introdurre attestati ufficiali diversi dal marchio, per dimostrare l’esecuzione di misure fitosanitarie previste dal diritto UE o da norme internazionali. La Commissione può fissarne elementi, formato, procedure di rilascio e controlli.

Sistema di notifiche, deleghe e procedure di attuazione

L’articolo 103 istituisce un sistema elettronico per le notifiche, collegato al sistema informatico per i controlli ufficiali. L’articolo 104 consente alla Commissione di precisare contenuti, formato, termini e casi di notifica, incluso il caso di presenza sospetta o di mancato rispetto delle misure che creino rischio di diffusione.

Gli articoli 105 e 106 disciplinano la delega alla Commissione: il potere di adottare atti delegati è conferito per cinque anni dal 13 dicembre 2016, con rinnovo tacito salvo opposizione del Parlamento o del Consiglio; è prevista una procedura d’urgenza per atti delegati in casi gravi. L’articolo 107 stabilisce la procedura di comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

Sanzioni, abrogazioni e coordinamento con altri atti

L’articolo 108 lascia agli Stati membri la determinazione delle sanzioni per le violazioni del regolamento, che devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Le sanzioni devono essere notificate alla Commissione entro il 14 dicembre 2019.

L’articolo 109 abroga la direttiva 2000/29/CE, salvo alcune disposizioni residuali/transitorie, e abroga espressamente anche le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE. Gli articoli 110-112 adeguano il regolamento (UE) n. 228/2013, il regolamento (UE) n. 652/2014 e il regolamento (UE) n. 1143/2014 alla nuova disciplina fitosanitaria.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 113 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applichi dal 14 dicembre 2019. Vi sono tuttavia date speciali: l’articolo 111, punto 8, si applica dal 1º gennaio 2017; l’articolo 100, paragrafo 3, e l’articolo 101, paragrafo 4, dal 1º gennaio 2021. Alcune abrogazioni differite diventano effettive dal 1º gennaio 2022. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Oggetto, definizioni e ambito territoriale

L’articolo 1 stabilisce che il regolamento disciplina la valutazione dei rischi fitosanitari derivanti da organismi nocivi e le misure per ridurli a livello accettabile. L’articolo 2 definisce le nozioni chiave: piante, prodotti vegetali, piante da impianto, altri oggetti, operatore professionale, operatore registrato/autorizzato, utilizzatore finale, quarantena, eradicazione, contenimento e misura fitosanitaria. È prevista una regola territoriale speciale: il territorio dell’Unione esclude Ceuta, Melilla e taluni territori ultraperiferici, mentre i riferimenti ai paesi terzi li includono.

Organismi nocivi da quarantena, prioritari e relativi elenchi

Gli articoli 3-7 definiscono gli organismi nocivi da quarantena, quelli rilevanti per l’Unione e gli organismi prioritari. È vietata nel territorio dell’Unione l’introduzione, lo spostamento, la detenzione, la moltiplicazione e il rilascio degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione (art. 5). La Commissione adotta con atti di esecuzione l’elenco degli organismi nocivi rilevanti per l’Unione e lo aggiorna; gli organismi prioritari sono individuati con atti delegati. L’articolo 8 consente deroghe temporanee per prove ufficiali, scientifiche, educative, sperimentali, di selezione varietale o riproduttive, a condizioni rigorose e in strutture designate.

Notifiche, conferma ufficiale, obblighi di operatori e pubblico

Gli articoli 9-16 impongono notifiche immediate in caso di pericolo imminente o sospetta/presunta presenza di organismi nocivi, sia agli Stati membri sia agli operatori professionali e, in certi casi, ai privati. L’articolo 10 prevede la conferma ufficiale mediante laboratorio ufficiale; l’articolo 11 impone la notifica alla Commissione e agli altri Stati membri tramite sistema elettronico. Gli articoli 14 e 15 disciplinano gli obblighi immediati di contenimento, eliminazione, ritiro/richiamo e informazione nella catena commerciale. L’articolo 16 prevede deroghe agli obblighi di notifica in alcune aree delimitate o per misure di eradicazione di lunga durata.

Eradicazione, aree delimitate e misure dell’Unione

Gli articoli 17-21 stabiliscono che, se confermata la presenza di un organismo nocivo rilevante per l’Unione, l’autorità competente adotta immediatamente le misure di eradicazione previste dall’allegato II, crea aree delimitate composte da zona infestata e zona cuscinetto, effettua indagini almeno annuali e può modificare o revocare le aree delimitate al ricorrere delle condizioni previste. La Commissione può adottare misure dell’Unione contro specifici organismi nocivi, anche misure di contenimento quando l’eradicazione non è possibile, nonché misure d’urgenza immediatamente applicabili. Gli Stati membri possono applicare misure più severe, purché giustificate e non incompatibili con i divieti e le prescrizioni armonizzate.

Indagini, programmi pluriennali e organismi prioritari

Gli articoli 22-27 impongono indagini basate sul rischio nelle zone in cui la presenza degli organismi nocivi non è nota e relazioni annuali alla Commissione entro il 30 aprile. Gli Stati membri devono predisporre programmi pluriennali di indagine di durata 5-7 anni. Per gli organismi nocivi prioritari sono previste indagini annuali, piani di emergenza entro quattro anni dall’elenco e, per nuovi inserimenti, entro un anno, oltre a esercizi di simulazione e piani d’azione immediati in caso di conferma ufficiale.

Organismi nocivi non ancora elencati e misure provvisorie

Gli articoli 29 e 30 consentono agli Stati membri e alla Commissione di adottare misure nei confronti di organismi nocivi non ancora iscritti come rilevanti per l’Unione, quando vi sia una conferma ufficiale o un pericolo imminente e l’organismo possa soddisfare i criteri di quarantena. Sono previste misure temporanee dell’Unione, anche di contenimento o prevenzione, in attesa di una valutazione completa. L’articolo 31 consente agli Stati membri di adottare misure più severe, nel rispetto dei principi dell’allegato II.

Zone protette

Gli articoli 32-35 disciplinano il riconoscimento delle zone protette per organismi nocivi presenti nell’Unione ma assenti in determinate aree. In tali zone sono vietati introduzione, spostamento, detenzione, moltiplicazione e rilascio degli organismi nocivi rilevanti per le zone protette; si applicano inoltre indagini annuali, obblighi di notifica e regole per revoca o riduzione dell’estensione della zona. È possibile il riconoscimento di zone protette temporanee per massimo tre anni.

Organismi nocivi regolamentati non da quarantena

Gli articoli 36-39 introducono la categoria degli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l’Unione: devono essere presenti nell’Unione, trasmessi prevalentemente attraverso specifiche piante da impianto e causare un impatto economico inaccettabile sull’uso previsto. È vietata la loro introduzione o spostamento sulle piante da impianto interessate, con elenco adottato dalla Commissione. Possono essere previste soglie e categorie specifiche, e il divieto non si applica ad usi scientifici, educativi, sperimentali, di selezione varietale, riproduttivi o espositivi.

Divieti, prescrizioni particolari e piante ad alto rischio

Gli articoli 40-42 prevedono divieti di introduzione nell’Unione di talune piante, prodotti vegetali e altri oggetti provenienti da determinati paesi terzi o zone, nonché l’assoggettamento a prescrizioni particolari o equivalenti. È prevista una categoria di piante, prodotti vegetali e altri oggetti ad alto rischio, per i quali l’introduzione è vietata in via provvisoria fino alla valutazione dei rischi; il primo elenco provvisorio era da adottarsi entro il 14 dicembre 2018. L’articolo 44 consente di riconoscere misure equivalenti di paesi terzi.

Materiale da imballaggio di legno e transiti

L’articolo 43 impone per il materiale da imballaggio di legno il rispetto dell’ISPM n. 15, compreso trattamento e marchio. Gli articoli 46 e 47 disciplinano eccezioni per zone di frontiera e transito fitosanitario, con condizioni rigorose, controllo ufficiale e dichiarazione dell’operatore. L’articolo 49 consente misure temporanee per rischi fitosanitari nuovi o non ancora valutati, inclusi campionamenti intensivi, quarantena o divieto di introduzione.

Informazione ai viaggiatori, relazioni e notifiche

Gli articoli 45 e 55 impongono a Stati membri, porti, aeroporti, vettori e servizi postali di informare i viaggiatori sui divieti e sulle prescrizioni, anche mediante manifesti, opuscoli e siti web. L’articolo 50 prevede una relazione della Commissione entro il 14 dicembre 2021 sull’applicazione delle misure relative alle importazioni. L’articolo 103 istituisce un sistema elettronico per le notifiche, integrato con il sistema informatico UE per i controlli ufficiali.

Registrazione degli operatori e tracciabilità

Gli articoli 65-70 impongono la registrazione di determinate categorie di operatori professionali e la tenuta di dati di tracciabilità per almeno tre anni. Gli operatori devono identificare fornitori e destinatari di ciascuna unità di vendita e adottare sistemi per tracciare gli spostamenti tra i propri siti. Sono previste deroghe per piccoli quantitativi diretti agli utilizzatori finali, trasporto per conto terzi e trasporto di merci con solo materiale da imballaggio di legno.

Certificati fitosanitari in entrata nell’Unione

Gli articoli 71-77 disciplinano il certificato fitosanitario per l’introduzione nell’Unione e quello per la riesportazione, i cui contenuti sono armonizzati negli allegati V e VIII. I certificati devono essere rilasciati dall’autorità competente del paese terzo o, per la riesportazione, dell’Unione, rispettando condizioni di validità, lingua, data di rilascio e requisiti IPPC. Sono previste regole per certificati elettronici e per l’annullamento dei certificati non conformi.

Passaporti delle piante

Gli articoli 78-95 disciplinano il passaporto delle piante come etichetta ufficiale per lo spostamento nell’Unione e, in certi casi, nelle zone protette. Il passaporto è richiesto per determinate piante, prodotti vegetali e altri oggetti, salvo eccezioni per fornitura diretta agli utilizzatori finali, spostamenti tra siti a breve distanza, zone di frontiera, transito e usi scientifici/sperimentali. Sono previste regole su contenuto, formato, passaporti elettronici, rilascio da operatori autorizzati o autorità competenti, esami preliminari, autorizzazione degli operatori, piani di gestione del rischio, revoca dell’autorizzazione, sostituzione, annullamento e rimozione dei passaporti.

Materiale da imballaggio di legno e altri attestati

Gli articoli 96-99 disciplinano il marchio ISPM n. 15 per il materiale da imballaggio di legno, la riparazione del materiale marchiato, l’autorizzazione e il controllo degli operatori che applicano il marchio, nonché gli attestati ufficiali diversi dal marchio richiesti dalle norme internazionali o da atti dell’Unione. La Commissione può adottare atti delegati e di esecuzione su prescrizioni, formato e procedure.

Esportazione, riesportazione e pre-esportazione

Gli articoli 100-102 regolano i certificati fitosanitari per l’esportazione e la riesportazione verso paesi terzi e il certificato di pre-esportazione per lo scambio di informazioni fra Stati membri. I certificati sono rilasciati dall’autorità competente se la partita soddisfa le prescrizioni del paese di destinazione; è possibile il ricorso a passaporti delle piante, marchi e altri attestati come base probatoria. Sono previsti modelli armonizzati e certificati elettronici tramite il sistema informatico UE.

Poteri della Commissione, comitato, sanzioni e abrogazioni

Gli articoli 105-107 disciplinano delega, urgenza e procedura di comitato; la delega è conferita per cinque anni dal 13 dicembre 2016, con rinnovo tacito salvo opposizione. L’articolo 108 impone agli Stati membri di stabilire sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, da notificare alla Commissione entro il 14 dicembre 2019. L’articolo 109 abroga la direttiva 2000/29/CE, salvo alcune disposizioni transitorie, e le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE; gli articoli 110-112 apportano modifiche collegate ai regolamenti 228/2013, 652/2014 e 1143/2014. L’articolo 113 fissa l’entrata in vigore e la decorrenza applicativa principale del 14 dicembre 2019, con ulteriori date speciali per singole disposizioni.

Come è indicizzato

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