Regolamento (UE) 2016/1953
Regolamento (UE) 2016/1953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo all’istituzione di un documento di viaggio europeo per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, e recante abrogazione della raccomandazione del Consiglio del 30 novembre 1994
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento istituisce un documento di viaggio europeo per il rimpatrio, destinato a rendere più agevole e più sicuro l’allontanamento dei cittadini di paesi terzi soggiornanti irregolarmente. L’obiettivo è aumentare l’accettazione del documento da parte dei paesi terzi, ridurre gli oneri amministrativi e velocizzare le procedure di rimpatrio e riammissione. La disciplina si concentra sul formato uniforme, sulle informazioni obbligatorie, sulle misure di sicurezza e sulla delega alla Commissione per modifiche tecniche del modello.
Istituisce un documento di viaggio europeo uniforme per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, con formato, contenuti e caratteristiche di sicurezza armonizzati.
Ambito di applicazione
Si applica ai cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nel territorio di uno Stato membro è irregolare e ai documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri per consentirne il rimpatrio verso il paese terzo di destinazione. Il regolamento incide sulle autorità competenti degli Stati membri che adottano decisioni di rimpatrio e rilasciano il documento, nonché sui rapporti con i paesi terzi in materia di riammissione e riconoscimento del documento. Non armonizza le condizioni di rilascio del documento, ma solo il suo formato, le caratteristiche di sicurezza e le specifiche tecniche. Si applica, per quanto riguarda la partecipazione degli Stati, secondo i protocolli Schengen richiamati: la Danimarca, il Regno Unito e l’Irlanda non partecipano, mentre per Islanda, Norvegia, Svizzera e Liechtenstein il testo costituisce sviluppo dell’acquis di Schengen nei limiti indicati nel regolamento.
Documento di viaggio europeo per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
Il regolamento istituisce un documento di viaggio europeo uniforme destinato a facilitare il rimpatrio e la riammissione dei cittadini di paesi terzi presenti irregolarmente nel territorio di uno Stato membro. La ratio è rafforzare la credibilità della politica migratoria dell’Unione, migliorare l’accettazione del documento da parte dei paesi terzi e ridurre gli ostacoli amministrativi alle procedure di allontanamento, nel rispetto dei diritti fondamentali e della direttiva 2008/115/CE.
Contesto e finalità
I considerando evidenziano che le autorità nazionali incontrano difficoltà quando il cittadino di paese terzo irregolarmente soggiornante non possiede documenti di viaggio validi. Il precedente documento standard, introdotto dalla raccomandazione del Consiglio del 30 novembre 1994, non aveva ottenuto ampia accettazione, anche per l’insufficienza degli standard di sicurezza. Il nuovo strumento mira quindi a offrire un documento più sicuro e uniforme, idoneo a essere riconosciuto più facilmente dai paesi terzi e utilizzabile sia nell’ambito di accordi di riammissione dell’Unione o degli Stati membri, sia nella cooperazione informale in materia di rimpatrio.
Ambito di applicazione e definizioni
L’articolo 1 delimita l’oggetto del regolamento al documento di viaggio europeo per il rimpatrio. L’articolo 2 rinvia alle definizioni della direttiva 2008/115/CE per i concetti di cittadino di paese terzo, rimpatrio e decisione di rimpatrio, assicurando che la disciplina del documento sia coerente con quella delle procedure comuni di rimpatrio.
Sul piano soggettivo, il regolamento riguarda i cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e le autorità degli Stati membri che adottano la decisione di rimpatrio e rilasciano il documento. Sul piano geografico, il testo si colloca nell’area Schengen e richiama espressamente la posizione della Danimarca, del Regno Unito e dell’Irlanda, che non partecipano alla sua adozione né ne sono vincolati; per Islanda, Norvegia, Svizzera e Liechtenstein esso costituisce sviluppo dell’acquis di Schengen secondo i rispettivi accordi di associazione.
Contenuto del documento
L’articolo 3 stabilisce che il formato del documento corrisponda al modello allegato. Il documento deve contenere:
- nome, cognome, data di nascita, sesso, cittadinanza, segni distintivi e, se noto, indirizzo nel paese terzo di rimpatrio;
- una fotografia del cittadino di paese terzo;
- autorità emittente, data e luogo di rilascio e periodo di validità;
- informazioni relative alla partenza e all’arrivo.
Il documento è redatto in una o più lingue ufficiali dello Stato membro che emette la decisione di rimpatrio e, se opportuno, anche in inglese e francese. La validità è limitata a un viaggio di sola andata fino all’arrivo nel paese terzo di rimpatrio. Se necessario, possono essere allegati documenti aggiuntivi indispensabili per il rimpatrio.
Sicurezza, specifiche tecniche e cooperazione tra Stati membri
L’articolo 4 rinvia all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 333/2002 per le caratteristiche di sicurezza e le specifiche tecniche del documento. La scelta di un modello tecnicamente armonizzato risponde all’esigenza di contrastare contraffazione e falsificazione e di favorire il riconoscimento del documento da parte delle autorità dei paesi terzi. Gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione e agli altri Stati membri un esemplare del documento elaborato in conformità al regolamento.
Gratuità del rilascio
L’articolo 5 prevede espressamente che il documento di viaggio europeo per il rimpatrio sia rilasciato gratuitamente ai cittadini di paesi terzi. Si tratta di una regola netta, senza eccezioni nel testo.
Delega alla Commissione e controllo politico
L’articolo 6 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per modificare il formato del documento di viaggio europeo per il rimpatrio. La delega è attribuita a tempo indeterminato a decorrere dal 7 dicembre 2016. Parlamento europeo e Consiglio possono revocarla in qualsiasi momento; la revoca produce effetti dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale o da una data successiva specificata.
Prima dell’adozione dell’atto delegato, la Commissione consulta gli esperti designati dagli Stati membri nel rispetto dell’accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. L’atto delegato è notificato simultaneamente a Parlamento e Consiglio ed entra in vigore solo se nessuno dei due solleva obiezioni entro due mesi, termine prorogabile di due mesi su iniziativa di una delle due istituzioni.
Abrogazione, riesame ed entrata in vigore
L’articolo 7 abroga la raccomandazione del Consiglio del 30 novembre 1994 sul documento standard per l’allontanamento dei cittadini di paesi terzi. L’articolo 8 impone alla Commissione un riesame dell’effettiva applicazione del regolamento entro l’8 dicembre 2018, con relazione da presentare e integrazione nella valutazione prevista dall’articolo 19 della direttiva 2008/115/CE.
L’articolo 9 stabilisce che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applichi dall’8 aprile 2017. Trattandosi di un regolamento, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri.
Disposizioni principali
Oggetto e finalità
L’articolo 1 istituisce un documento di viaggio europeo uniforme per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, disciplinandone in particolare formato, caratteristiche di sicurezza e specifiche tecniche.
Definizioni e rinvio alla direttiva 2008/115/CE
L’articolo 2 rinvia alle definizioni di "cittadino di paese terzo", "rimpatrio" e "decisione di rimpatrio" contenute nella direttiva 2008/115/CE, assicurando coerenza con la disciplina unionale sui rimpatri.
Formato, contenuto e validità del documento
L’articolo 3 prevede che il documento corrisponda al modello in allegato e contenga dati identificativi del cittadino, fotografia, autorità emittente, data e luogo di rilascio, periodo di validità e informazioni su partenza e arrivo. Il documento è redatto in una o più lingue ufficiali dello Stato membro che emette la decisione di rimpatrio e, se opportuno, anche in inglese e francese. È valido per un viaggio di sola andata fino all’arrivo nel paese terzo di rimpatrio; possono essere allegati documenti aggiuntivi necessari. Alla Commissione è conferito il potere di modificare il formato mediante atti delegati.
Specifiche tecniche e sicurezza
L’articolo 4 stabilisce che le caratteristiche di sicurezza e le specifiche tecniche sono quelle dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 333/2002. Gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione e agli altri Stati membri un esemplare del documento elaborato in conformità al regolamento.
Gratuità del rilascio
L’articolo 5 dispone che il documento di viaggio europeo per il rimpatrio sia rilasciato gratuitamente ai cittadini di paesi terzi.
Delega alla Commissione
L’articolo 6 attribuisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per un periodo indeterminato a decorrere dal 7 dicembre 2016. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono revocare la delega in qualsiasi momento; l’atto delegato entra in vigore solo se non vi sono obiezioni entro due mesi dalla notifica, prorogabili di due mesi. Prima dell’adozione la Commissione consulta gli esperti designati dagli Stati membri e notifica contestualmente l’atto a Parlamento e Consiglio.
Abrogazione della disciplina precedente
L’articolo 7 abroga la raccomandazione del Consiglio del 30 novembre 1994 concernente l’adozione di un documento di viaggio standard per l’allontanamento di cittadini di paesi terzi.
Riesame della Commissione
L’articolo 8 impone alla Commissione, entro l’8 dicembre 2018, di riesaminare l’effettiva applicazione del regolamento e di riferirne in una relazione, integrando il riesame nella valutazione di cui all’articolo 19 della direttiva 2008/115/CE.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 9 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e l’applicazione a decorrere dall’8 aprile 2017. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri.
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