Regolamento (UE) 2016/1889
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1889 della Commissione, del 26 ottobre 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2016/1889 stabilisce i valori forfettari all’importazione per specifici ortofrutticoli, da utilizzare nel calcolo del prezzo di entrata previsto dalla normativa di settore. Si tratta di un atto di applicazione tecnica adottato dalla Commissione sulla base del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. I valori sono fissati nell’allegato per singoli codici NC e origini dei paesi terzi. L’atto produce effetti dal giorno della sua pubblicazione ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi.
Fissazione giornaliera dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli ai fini del calcolo del prezzo di entrata nell'Unione.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell'Unione di taluni ortofrutticoli freschi indicati nell’allegato del regolamento, individuati tramite codici NC e, per ciascuna origine, tramite codici paese terzo. I valori forfettari sono utilizzati ai fini della determinazione del prezzo di entrata previsto dalla disciplina UE del settore ortofrutticolo. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Non disciplina altri prodotti diversi da quelli elencati nell’allegato né altre fasi della commercializzazione.
Valori forfettari all’importazione per taluni ortofrutticoli
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1889 della Commissione fissa i valori forfettari all’importazione da utilizzare per la determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli. Si tratta di un atto tecnico di aggiornamento, adottato nel quadro dell’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e della disciplina specifica sugli ortofrutticoli freschi.
Base normativa e contesto
Il regolamento si fonda sul regolamento (UE) n. 1308/2013 e sul regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare sull’articolo 136, paragrafo 1. I considerando chiariscono che il sistema di valori forfettari all’importazione deriva dai criteri applicativi collegati ai risultati dell’Uruguay Round e serve a calcolare il prezzo di entrata dei prodotti interessati sulla base di dati giornalieri variabili.
Ambito di applicazione
L’atto riguarda esclusivamente le importazioni nell’Unione di alcuni ortofrutticoli freschi individuati nell’allegato mediante codici NC e codici di origine dei paesi terzi. I valori sono espressi in EUR/100 kg e si riferiscono ai prodotti e alle origini specificamente elencati, senza estendersi a prodotti non indicati nell’allegato o ad altri segmenti della filiera.
Dispositivo normativo
L’articolo 1 stabilisce che i valori forfettari all’importazione sono quelli riportati nell’allegato del regolamento. L’allegato contiene tabelle con i singoli codici NC e i corrispondenti valori per origine, inclusa la voce "ZZ" per "altre origini". Tra i prodotti elencati figurano, ad esempio, pomodori, uve, meloni e altri ortofrutticoli identificati dai relativi codici tariffari.
Entrata in vigore e efficacia
L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è inoltre dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Base giuridica e finalità
La Commissione adotta il regolamento in base al TFUE, al regolamento (UE) n. 1308/2013 e, in particolare, all’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. La finalità è fissare i valori forfettari all’importazione per taluni prodotti ortofrutticoli, in coerenza con i criteri derivanti dai negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay Round e con il meccanismo del prezzo di entrata.
Calcolo giornaliero dei valori forfettari
Il valore forfettario all’importazione è calcolato ogni giorno feriale, sulla base di dati giornalieri variabili, ai sensi dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. Il regolamento pubblica quindi un aggiornamento dei valori applicabili per i prodotti elencati.
Valori fissati nell’allegato
L’articolo 1 rinvia all’allegato, che riporta i valori forfettari all’importazione espressi in EUR/100 kg per specifici codici NC e, per ciascun codice, per determinate origini di paesi terzi. Nell’allegato sono indicati, tra gli altri, codici come 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 93 10, 0805 50 10, 0806 10 10, 0808 10 80 e 0808 30 90, con valori differenziati per origine e codice "ZZ" per "altre origini".
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 dispone che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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