Ordinanza n. 1423/2026 - Catania, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla graduatoria definitiva del concorso per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di edilizia residenziale pubblica, motivata dalla mancata allegazione della carta di identità
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la graduatoria definitiva, approvata con determina dirigenziale, e il verbale della Commissione comunale che aveva respinto l'opposizione proposta contro la graduatoria provvisoria. L'esclusione era stata motivata dalla mancata allegazione, alla domanda di partecipazione, della carta di identità. Il ricorrente ha contestato il presupposto fattuale dell'esclusione, affermando di avere utilizzato il modello predisposto dal Comune e di avere corredato la domanda con la propria carta di identità. Il Comune si è costituito senza controdedurre specificamente su tale circostanza. Nel giudizio erano state inoltre richieste la sospensione cautelare degli atti impugnati e l'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito la legittimità dell'esclusione né ha definito l'istanza cautelare. Rilevata la necessità di verificare se la carta di identità fosse effettivamente presente tra gli allegati alla domanda, ha disposto, ai sensi dell'art. 64, comma 3, c.p.a., un incombente istruttorio a carico del Comune. Il Dirigente dell'Area Staff U.O. Patrimonio-ERP o, in alternativa, il Segretario generale dell'Ente dovrà produrre documentati chiarimenti e la relativa documentazione entro dieci giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. La trattazione dell'istanza cautelare e dell'istanza di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami è stata rinviata alla camera di consiglio del 10 giugno 2026.
Norme richiamate
art. 64, comma 3, c.p.a.
acquisizione di informazioni e documenti utili ai fini del decidere che siano nella disponibilità della pubblica amministrazione
La disposizione consente al giudice amministrativo di acquisire dalla pubblica amministrazione informazioni e documenti nella sua disponibilità quando siano necessari per accertare i fatti rilevanti ai fini della decisione.
Massime di principio
- Quando la legittimità dell'esclusione da una procedura selettiva dipende dalla verifica della presenza o assenza di un documento nella domanda di partecipazione, il giudice amministrativo può disporre, ai sensi dell'art. 64, comma 3, c.p.a., l'acquisizione dall'amministrazione dei documenti e dei chiarimenti necessari, se nella sua disponibilità.
- Se l'amministrazione resistente non controdeduce specificamente a una circostanza documentale decisiva allegata dal ricorrente, il giudice può ritenere necessario un approfondimento istruttorio d'ufficio prima di decidere sulla domanda cautelare e sul merito.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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