Sentenza del 05/05/2015 n. 543 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
AVVISO DI LIQUIDAZIONE - Abitazione di lusso ex art. 6 D.M. 2.8.69 - Imposta di registro - Benefici prima casa
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente contestava l’avviso di liquidazione con cui era stato dichiarato decaduto dai benefici prima casa. Sosteneva, da un lato, che dovesse applicarsi il D.M. 4 dicembre 1961, poiché l’immobile era stato costruito prima del D.M. 2 agosto 1969; dall’altro, sosteneva che il limite di 240 mq previsto dall’art. 6 del D.M. 2 agosto 1969 riguardasse soltanto singole unità immobiliari inserite in edifici plurifamiliari e non una casa unifamiliare. Secondo il contribuente, quest’ultima avrebbe dovuto essere valutata secondo l’art. 5 del medesimo decreto, relativo alle case padronali e subordinato anche alla presenza di una determinata area scoperta.
La decisione
La Commissione ha respinto il ricorso e confermato integralmente l’avviso di liquidazione, con compensazione delle spese. Ha ritenuto vincolante l’interpretazione già espressa dalla Corte di cassazione, secondo cui, per i benefici prima casa, la qualificazione di abitazione di lusso dipende dal D.M. 2 agosto 1969 indipendentemente dalla data di costruzione dell’immobile; il D.M. 4 dicembre 1961 non è applicabile a tale specifica agevolazione. Inoltre, ha stabilito che l’espressione "unità immobiliari" dell’art. 6 comprende qualsiasi fabbricato o porzione di fabbricato dotato di autonomia funzionale e reddituale, incluse le abitazioni unifamiliari. Pertanto, la superficie utile di 293,30 mq superava la soglia di 240 mq e comportava la perdita dei benefici prima casa. La qualificazione come casa unifamiliare non era sufficiente a ricondurre l’immobile alla diversa disciplina delle case padronali prevista dall’art. 5.
Norme richiamate
Art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al D.P.R. n. 131/1986
Benefici fiscali per l’acquisto della prima casa e individuazione delle abitazioni non di lusso
La disciplina applicabile è quella vigente al momento dell’acquisto e il riferimento alle abitazioni di lusso deve essere coordinato con i criteri del D.M. 2 agosto 1969.
D.M. 2 agosto 1969, art. 6
Criterio della superficie utile complessiva superiore a 240 mq
L’espressione "unità immobiliari" comprende qualsiasi fabbricato o porzione di fabbricato dotato di autonomia funzionale e reddituale, anche se unifamiliare. Il superamento dei 240 mq è sufficiente a integrare una caratteristica di lusso secondo la disciplina applicabile.
D.M. 2 agosto 1969, art. 5
La nozione di casa padronale non coincide automaticamente con quella di casa unifamiliare. Richiede l’idoneità dell’immobile a consentire lo svolgimento delle funzioni proprie della vita del padrone e non dipende soltanto dal fatto che l’edificio sia autonomo o destinato a una sola famiglia.
D.M. 2 agosto 1969, art. 10
Rinvio al D.M. 4 dicembre 1961
Il rinvio al D.M. 4 dicembre 1961 riguarda agevolazioni diverse e non incide sulla disciplina dei benefici prima casa regolati dall’art. 1 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986.
D.M. 4 dicembre 1961
Non è stato ritenuto applicabile per determinare la natura di lusso dell’immobile ai fini dei benefici prima casa, anche quando l’edificio sia stato costruito anteriormente al D.M. 2 agosto 1969.
D.P.R. n. 917/1986, artt. 36, 37, 38 e 41
Definizione e disciplina dei fabbricati e delle unità immobiliari produttive di reddito
Il concetto di unità immobiliare è ampio e ricomprende fabbricati o porzioni di fabbricati suscettibili di produrre reddito autonomo; non è limitato agli appartamenti inseriti in edifici plurifamiliari.
Massime di principio
- Per valutare la spettanza dei benefici prima casa occorre fare riferimento alla disciplina vigente alla data dell’acquisto, non alla data di costruzione dell’immobile.
- Quando la normativa richiama il D.M. 2 agosto 1969, il superamento della superficie utile di 240 mq può determinare la qualificazione dell’immobile come abitazione di lusso anche se si tratta di una casa unifamiliare.
- La nozione di unità immobiliare deve essere interpretata in senso funzionale e reddituale: comprende anche un edificio autonomo e non soltanto una porzione di edificio plurifamiliare.
- La qualificazione urbanistica o descrittiva dell’immobile come casa rurale, ex rurale o casa unifamiliare non esclude automaticamente la natura di lusso; rilevano i criteri normativi applicabili.
- La nozione di casa padronale non si applica automaticamente a ogni abitazione unifamiliare: occorre verificare le caratteristiche concrete e l’idoneità dell’immobile a svolgere le funzioni proprie di un alloggio padronale.
- In caso di decadenza dai benefici prima casa, l’Amministrazione può recuperare la maggiore imposta di registro e gli accessori quando l’immobile supera i parametri normativi che qualificano l’abitazione come di lusso.
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