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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/588

Regolamento (UE) 2018/588 della Commissione, del 18 aprile 2018, che modifica l'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda la sostanza 1-metil-2-pirrolidone (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32018R0588

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento introduce nell'allegato XVII del REACH una nuova restrizione per la 1-metil-2-pirrolidone (NMP), sostanza ritenuta a rischio per la salute dei lavoratori, in particolare per la tossicità per lo sviluppo. La misura impone condizioni stringenti per l'immissione sul mercato, la produzione e l'uso della sostanza e delle miscele che la contengono oltre lo 0,3%, subordinandoli al rispetto di valori DNEL e all'adozione di adeguate misure di gestione del rischio. È previsto un differimento generale fino al 9 maggio 2020 e una deroga temporale fino al 9 maggio 2024 per il settore del rivestimento di fili. Il regolamento si applica direttamente in tutti gli Stati membri e modifica il REACH.

Modifica dell'allegato XVII del regolamento REACH per introdurre una restrizione all'immissione sul mercato, alla produzione e all'uso della 1-metil-2-pirrolidone (NMP).

Ambito di applicazione

Si applica alla sostanza 1-metil-2-pirrolidone (NMP), n. CAS 872-50-4 e n. CE 212-828-1, sia in quanto tale sia quando è presente come componente di miscele in concentrazione pari o superiore allo 0,3%. Riguarda fabbricanti, importatori e utilizzatori a valle che immettono sul mercato, producono o usano NMP nell'Unione europea; è inoltre rilevante per la redazione delle relazioni sulla sicurezza chimica e delle schede di dati di sicurezza. È previsto un differimento specifico per il settore del rivestimento di fili: per l'immissione sul mercato a fini di impiego, o l'impiego, come solvente o reagente in tale processo, gli obblighi decorrono dal 9 maggio 2024. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Restrizione della 1-metil-2-pirrolidone (NMP) nel quadro REACH

Il regolamento (UE) 2018/588 della Commissione modifica l'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) introducendo una restrizione specifica per la 1-metil-2-pirrolidone (NMP). La misura si fonda sul rischio per la salute dei lavoratori, emerso dalla procedura avviata dai Paesi Bassi e valutata dall'ECHA, con particolare attenzione alla tossicità per lo sviluppo come endpoint critico.

Contesto tecnico e motivazione della restrizione

I considerando ricostruiscono l'iter scientifico e regolatorio: il fascicolo conforme all'allegato XV ha dimostrato la necessità di un intervento a livello dell'Unione; il comitato per la valutazione dei rischi (RAC) ha confermato la criticità della tossicità per lo sviluppo e ha definito DNEL per l'esposizione dei lavoratori per inalazione e per via cutanea; il comitato per l'analisi socioeconomica (SEAC) ha ritenuto la restrizione la misura più adeguata anche sotto il profilo costi-benefici. La Commissione ha inoltre considerato la discrepanza tra il DNEL per inalazione e il limite indicativo di esposizione professionale fissato dalla direttiva 98/24/CE, chiedendo la cooperazione tra RAC e SCOEL.

Ambito soggettivo e oggettivo

La restrizione riguarda la NMP, identificata con n. CAS 872-50-4 e n. CE 212-828-1, sia come sostanza in quanto tale sia come componente di miscele in concentrazione pari o superiore allo 0,3%. I destinatari pratici della disciplina sono fabbricanti, importatori e utilizzatori a valle, i quali devono assicurare la conformità sia nella fase di immissione sul mercato sia nelle fasi di produzione e impiego della sostanza.

Obblighi sostanziali introdotti

Il regolamento prevede che, dopo il 9 maggio 2020, la NMP non possa essere immessa sul mercato oltre la soglia dello 0,3% se non a condizione che nelle relazioni sulla sicurezza chimica e nelle schede di dati di sicurezza siano inseriti i DNEL per i lavoratori pari a 14,4 mg/m3 per esposizione per inalazione e 4,8 mg/kg/giorno per esposizione cutanea. Inoltre, la NMP non può essere prodotta o utilizzata oltre la medesima soglia, salvo che fabbricanti e utilizzatori a valle adottino misure di gestione dei rischi e condizioni operative adeguate a mantenere l'esposizione dei lavoratori al di sotto dei DNEL.

Differimento e deroga settoriale

Il SEAC aveva raccomandato un differimento generale di cinque anni per consentire l'adeguamento delle parti interessate; il regolamento recepisce tale impostazione prevedendo l'applicazione generale dal 9 maggio 2020. Per il settore del rivestimento di fili è tuttavia previsto un termine più lungo: gli obblighi relativi all'immissione sul mercato a fini di impiego, o all'impiego, come solvente o reagente in quel processo, decorrono dal 9 maggio 2024.

Entrata in vigore e portata giuridica

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Modifica dell'allegato XVII REACH

L'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è integrato con una nuova voce dedicata alla NMP (voce 71), stabilendo una restrizione armonizzata a livello UE.

Divieto di immissione sul mercato oltre lo 0,3%

La NMP non può essere immessa sul mercato come sostanza in quanto tale o come componente di miscele in concentrazione pari o superiore allo 0,3% dopo il 9 maggio 2020, salvo che le relazioni sulla sicurezza chimica e le schede di dati di sicurezza riportino DNEL per i lavoratori pari a 14,4 mg/m3 per inalazione e 4,8 mg/kg/giorno per via cutanea.

Divieto di produzione e uso oltre lo 0,3%

La NMP non può essere prodotta o utilizzata come sostanza in quanto tale o come componente di miscele in concentrazione pari o superiore allo 0,3% dopo il 9 maggio 2020, salvo l'adozione di misure di gestione dei rischi e condizioni operative adeguate a garantire che l'esposizione dei lavoratori resti inferiore ai DNEL indicati.

Deroga per il rivestimento di fili

In deroga ai punti precedenti, gli obblighi relativi all'immissione sul mercato per impiego e all'impiego come solvente o reagente nel processo di rivestimento di fili si applicano soltanto dal 9 maggio 2024.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesostanze chimichesalute e sicurezza sul lavoroREACHrestrizioni di immissione sul mercatosicurezza chimica

Testo integrale

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