Regolamento (UE) 2018/589
Regolamento (UE) 2018/589 della Commissione, del 18 aprile 2018, recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il metanolo (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento modifica l’allegato XVII del regolamento REACH introducendo una restrizione specifica per il metanolo nei liquidi di lavaggio e sbrinamento del parabrezza. La misura nasce dall’esigenza di ridurre gravi casi di intossicazione, inclusi decessi, dovuti all’uso improprio o all’ingestione accidentale di tali prodotti. È previsto un divieto di immissione sul mercato per la vendita al pubblico quando la concentrazione di metanolo è pari o superiore allo 0,6% in peso, con applicazione differita al 9 maggio 2018 per consentire l’adeguamento degli operatori.
Modifica dell’allegato XVII del regolamento REACH per vietare l’immissione sul mercato al pubblico di liquidi di lavaggio e sbrinamento del parabrezza contenenti metanolo oltre lo 0,6% in peso.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori economici che immettono sul mercato dell’Unione liquidi di lavaggio o sbrinamento del parabrezza destinati alla vendita al pubblico e contenenti metanolo. La restrizione riguarda le miscele con metanolo in concentrazione pari o superiore allo 0,6% in peso e opera nell’ambito territoriale dell’UE/SEE, con efficacia diretta negli Stati membri. La norma non disciplina in generale tutte le sostanze a base di metanolo, ma solo i prodotti indicati nell’allegato XVII di REACH; non riguarda altresì, dal tenore del testo, altre destinazioni d’uso del metanolo non richiamate espressamente.
Restrizione del metanolo nei liquidi di lavaggio e sbrinamento del parabrezza
Il regolamento (UE) 2018/589 della Commissione modifica il regolamento REACH inserendo una nuova restrizione nell’allegato XVII per il metanolo. La misura risponde a un rischio per la salute umana individuato in relazione all’uso improprio, al consumo accidentale o all’ingestione di liquidi di lavaggio e sbrinamento del parabrezza contenenti metanolo.
Contesto e base della misura
La Commissione interviene dopo la procedura di restrizione avviata dalla Polonia con fascicolo ai sensi dell’articolo 69, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006. Dai pareri del comitato per la valutazione dei rischi (RAC) e del comitato per l’analisi socioeconomica (SEAC) emerge che l’esposizione al metanolo in tali prodotti può provocare decesso, grave tossicità oculare o altri effetti gravi di intossicazione; la restrizione è considerata la misura più appropriata a livello di Unione anche per evitare distorsioni del mercato interno derivanti da normative nazionali divergenti.
Ambito della restrizione
La nuova voce 69 dell’allegato XVII identifica il metanolo con numero CAS 67-56-1 e numero CE 200-659-6. Il divieto riguarda esclusivamente i prodotti destinati alla vendita al pubblico, vale a dire i liquidi di lavaggio o sbrinamento del parabrezza, quando la concentrazione di metanolo è pari o superiore allo 0,6% in peso.
Regola sostanziale introdotta
La norma stabilisce che non è ammessa l’immissione sul mercato per la vendita al pubblico, dopo il 9 maggio 2018, di tali prodotti se superano la soglia indicata. In sostanza, il regolamento impone un vincolo di composizione ai prodotti immessi sul mercato, con effetto di prevenzione del rischio per i consumatori e, in particolare, per i minori e per soggetti vulnerabili.
Entrata in vigore e applicazione
L’atto entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e, in ragione del differimento espressamente previsto, la restrizione opera dal 9 maggio 2018, consentendo agli operatori un tempo minimo per adeguare scorte, etichettatura e catena di approvvigionamento.
Disposizioni principali
Modifica dell’allegato XVII di REACH
L’articolo 1 dispone l’inserimento nell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 della nuova voce 69 relativa al metanolo (n. CAS 67-56-1; n. CE 200-659-6).
Divieto di immissione sul mercato per la vendita al pubblico
La nuova voce 69 vieta, dopo il 9 maggio 2018, l’immissione sul mercato per la vendita al pubblico di liquidi di lavaggio o sbrinamento del parabrezza contenenti metanolo in concentrazione pari o superiore allo 0,6% in peso.
Motivazione della restrizione
I considerando richiamano i rischi di intossicazione grave, tossicità oculare e altri effetti gravi da metanolo, evidenziati dal fascicolo presentato dalla Polonia ai sensi dell’articolo 69, paragrafo 4, di REACH, nonché dai pareri del RAC e del SEAC dell’ECHA.
Decorrenza e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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