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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/643

Regolamento (UE) 2018/643 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 aprile 2018, relativo alle statistiche dei trasporti ferroviari (rifusione)

Normativa europea32018R0643

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento rifonde e sostituisce il regolamento (CE) n. 91/2003, stabilendo un quadro armonizzato per le statistiche ferroviarie a livello di Unione. Disciplina le definizioni tecniche, le categorie di dati da raccogliere, le fonti utilizzabili, le modalità di trasmissione a Eurostat, la diffusione, la qualità e le relazioni periodiche della Commissione. Prevede inoltre poteri delegati e di esecuzione della Commissione per aggiornare le definizioni tecniche e uniformare le modalità applicative. Gli allegati fissano in dettaglio variabili, tabelle, periodicità e scadenze per merci, passeggeri, dati trimestrali, regionali e sui flussi di traffico.

Norme comuni per la raccolta, trasmissione, diffusione e controllo della qualità delle statistiche sui trasporti ferroviari nell’Unione europea.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica a tutte le ferrovie sul territorio dell’Unione europea e riguarda le statistiche dei trasporti ferroviari di merci e passeggeri prodotte e trasmesse dagli Stati membri a Eurostat. Ciascuno Stato membro trasmette i dati relativi al proprio territorio nazionale; se un’impresa ferroviaria opera in più Stati membri, le autorità nazionali competenti possono richiedere dati separati per ciascun paese. Gli Stati membri possono escludere dall’ambito di applicazione le imprese che operano interamente o principalmente in impianti industriali e simili, incluse le installazioni portuali, e quelle che forniscono essenzialmente servizi turistici locali, come le ferrovie storiche a vapore. Il regolamento si applica nel quadro territoriale dell’Unione ed è direttamente applicabile negli Stati membri.

Regolamento (UE) 2018/643 relativo alle statistiche dei trasporti ferroviari

Il regolamento rifonde il previgente regolamento (CE) n. 91/2003 e stabilisce un sistema uniforme per la raccolta e la trasmissione delle statistiche ferroviarie nell’Unione. La finalità è garantire dati armonizzati, comparabili e di qualità, utili per il monitoraggio della politica dei trasporti, della sicurezza ferroviaria, delle reti transeuropee e delle esigenze informative di Commissione, Stati membri e operatori.

Finalità e contesto normativo

I considerando evidenziano che le ferrovie costituiscono una componente essenziale delle reti di trasporto dell’Unione e che la Commissione necessita di informazioni sia sul trasporto di merci e passeggeri sia sulla sicurezza ferroviaria. Viene inoltre richiamata l’esigenza di evitare duplicazioni, di utilizzare fonti esistenti e di bilanciare i fabbisogni informativi con gli oneri sui rispondenti. Il regolamento si colloca nel quadro del regolamento (CE) n. 223/2009 sulle statistiche europee.

Ambito di applicazione

L’articolo 2 si applica a tutte le ferrovie sul territorio dell’Unione. Ogni Stato membro trasmette le statistiche relative al proprio territorio; ove un’impresa operi in più Stati membri, le autorità nazionali possono richiedere dati separati per ciascun paese, così da consentire l’elaborazione delle statistiche nazionali. È consentito escludere, a discrezione degli Stati membri, le imprese operanti interamente o principalmente in impianti industriali e simili, comprese le installazioni portuali, nonché le imprese che forniscono essenzialmente servizi turistici locali, come le ferrovie storiche a vapore.

Definizioni essenziali

L’articolo 3 contiene un apparato definitorio molto ampio, necessario per l’armonizzazione statistica. Tra le nozioni rilevanti figurano: paese dichiarante, autorità nazionali, ferrovia, veicolo ferroviario, impresa ferroviaria, trasporto ferroviario di merci e passeggeri, metropolitana, tram, metropolitana leggera, trasporto nazionale, trasporto internazionale e transito. Sono inoltre definite le unità statistiche di misura, come numero di passeggeri, passeggeri-km, tonnellate, tonnellate-km, treno, treno-km e TEU. Le definizioni distinguono espressamente il trasporto ferroviario da quello metropolitano, tramviario e di metropolitana leggera, che restano esclusi per alcune categorie.

Raccolta dei dati e soglie di rilevanza

L’articolo 4 individua cinque grandi blocchi di statistiche: dati annuali dettagliati sulle merci, dati annuali dettagliati sui passeggeri, dati trimestrali su merci e passeggeri, statistiche regionali e statistiche sui flussi di traffico sulla rete ferroviaria. Per gli allegati I e II, i dati dettagliati sono obbligatori per le imprese che superano determinate soglie di attività: almeno 200.000.000 di tonnellate-km o 500.000 tonnellate per il traffico merci, e almeno 100.000.000 di passeggeri-km per il traffico passeggeri. Sotto tali soglie, la trasmissione dei dati dettagliati è facoltativa, ma gli Stati membri devono comunque comunicare i dati totali previsti dall’allegato VIII per le imprese sotto soglia non già incluse negli allegati I e II.

Le merci sono classificate secondo la classificazione NST 2007 dell’allegato VI, mentre le merci pericolose seguono la classificazione dell’allegato VII, fondata sulle categorie RID richiamate dalla direttiva 2008/68/CE.

Fonti dei dati e organizzazione nazionale

Ai sensi dell’articolo 5, ciascuno Stato membro designa un’organizzazione pubblica o privata incaricata di partecipare alla raccolta dei dati. Le informazioni possono derivare da più fonti: indagini obbligatorie, dati amministrativi, procedure estimative, dati forniti da organizzazioni professionali del settore ferroviario e studi specifici. Le autorità nazionali devono coordinare tali fonti e adottare misure per garantire la qualità delle statistiche trasmesse a Eurostat.

Trasmissione, diffusione e qualità

L’articolo 6 impone agli Stati membri di trasmettere a Eurostat le statistiche raccolte; la Commissione adotta atti di esecuzione sulle modalità di trasmissione. L’articolo 7 prevede la diffusione da parte di Eurostat delle statistiche fondate sui dati degli allegati I-V e VIII, demandando a successivi atti di esecuzione le modalità di diffusione.

L’articolo 8 struttura il sistema di qualità: Eurostat sviluppa e pubblica raccomandazioni metodologiche, gli Stati membri devono assicurare la qualità dei dati, Eurostat effettua la valutazione e può richiedere informazioni sui metodi di elaborazione. I criteri di qualità sono quelli dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009. La Commissione può inoltre specificare, tramite atti di esecuzione, le caratteristiche delle relazioni sugli standard di qualità.

Relazioni periodiche e valutazione costi-benefici

L’articolo 9 impone alla Commissione una relazione entro il 31 dicembre 2020 e successivamente ogni quattro anni. La relazione, elaborata previa consultazione del comitato del sistema statistico europeo, deve valutare l’applicazione del regolamento, tener conto delle informazioni fornite dagli Stati membri sulla qualità dei dati e sui metodi di raccolta e considerare i potenziali miglioramenti e le esigenze degli utilizzatori. Deve inoltre contenere una valutazione dei costi delle statistiche in rapporto ai benefici per l’Unione, gli Stati membri, i fornitori e gli utilizzatori.

Poteri delegati e procedure di comitato

L’articolo 10 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per aggiornare le definizioni tecniche dell’articolo 3, paragrafo 1, punti 8, 9, 10, 21, 22 e 23, e per introdurre ulteriori definizioni tecniche se richiesto dall’evoluzione del settore. La delega dura cinque anni dal 13 dicembre 2016, è tacitamente prorogabile e può essere revocata dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La Commissione deve consultare gli esperti degli Stati membri e notificare gli atti delegati; questi entrano in vigore solo se non sono sollevate obiezioni entro due mesi, prorogabili di altri due.

L’articolo 11 disciplina la procedura di comitato, affidando alla Commissione l’assistenza del comitato del sistema statistico europeo e rinviando all’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011 per la procedura d’esame.

Abrogazione, decorrenza ed allegati

L’articolo 12 abroga il regolamento (CE) n. 91/2003 e stabilisce la continuità interpretativa mediante la tavola di concordanza dell’allegato X. L’articolo 13 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Gli allegati precisano in dettaglio contenuti e scadenze: l’allegato I riguarda le statistiche annuali sulle merci con trasmissione entro 5 mesi dalla fine dell’anno di riferimento; l’allegato II disciplina le statistiche annuali sui passeggeri con scadenza di 8 mesi; l’allegato III contiene le statistiche trimestrali con scadenza di 3 mesi; l’allegato IV regola le statistiche regionali quinquennali con scadenza di 12 mesi; l’allegato V disciplina i flussi di traffico sulla rete ferroviaria con trasmissione entro 18 mesi. L’allegato VIII introduce dati di livello di attività per le imprese sotto soglia, con scadenze analoghe a quelle dei dati annuali principali. Gli allegati VI e VII disciplinano rispettivamente la classificazione delle merci e delle merci pericolose, mentre gli allegati IX e X contengono l’elenco del regolamento abrogato e la tavola di concordanza.

Disposizioni principali

Obiettivo e armonizzazione statistica

L’articolo 1 definisce l’obiettivo del regolamento: stabilire norme comuni per la compilazione delle statistiche sui trasporti ferroviari a livello di Unione. I considerando richiamano l’esigenza di disporre di dati comparabili per la politica comune dei trasporti, per le politiche regionali e transeuropee e per il monitoraggio della sicurezza ferroviaria e dell’interoperabilità del sistema.

Ambito soggettivo e territoriale

L’articolo 2 si applica a tutte le ferrovie nel territorio dell’Unione. Gli Stati membri trasmettono le statistiche relative al proprio territorio e, se un’impresa opera in più Stati membri, possono chiedere dati separati per ciascun paese. Sono previste esclusioni facoltative per imprese operanti in impianti industriali e simili o per servizi turistici locali.

Definizioni tecniche e aggiornamento delegato

L’articolo 3 contiene le definizioni di paese dichiarante, autorità nazionali, ferrovia, veicolo ferroviario, impresa ferroviaria, trasporto merci/passeggeri, metropolitana, tram, metropolitana leggera, trasporto nazionale/internazionale, transito, passeggero ferroviario, numero di passeggeri, passeggeri-km, peso, tonnellate-km, treno, treno-km, treno completo, carro completo e TEU. Il paragrafo 2 attribuisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per modificare le definizioni tecniche di cui ai punti 8, 9, 10, 21, 22 e 23, e per introdurre ulteriori definizioni tecniche se necessarie per nuovi sviluppi.

Categorie di dati, soglie e classificazioni

L’articolo 4 stabilisce le categorie di statistiche da raccogliere negli allegati I-V: dati annuali dettagliati su merci e passeggeri, dati trimestrali, dati regionali e dati sui flussi di traffico sulla rete ferroviaria. Per i dati annuali dettagliati di cui agli allegati I e II, gli Stati membri comunicano le imprese che superano soglie di attività pari ad almeno 200.000.000 tonnellate-km o 500.000 tonnellate per il merci, oppure almeno 100.000.000 passeggeri-km per i passeggeri; sotto soglia la trasmissione è facoltativa, ma restano dovuti i dati totali dell’allegato VIII per le imprese sotto soglia non già coperte dai dati dettagliati. Le merci sono classificate secondo l’allegato VI e le merci pericolose secondo l’allegato VII.

Fonti dei dati e coordinamento nazionale

L’articolo 5 impone agli Stati membri di designare un’organizzazione pubblica o privata per la partecipazione alla raccolta dei dati. I dati possono provenire da indagini obbligatorie, dati amministrativi (compresi quelli delle autorità di regolamentazione e, se disponibile, la lettera di vettura ferroviaria), procedure statistiche estimative, dati delle organizzazioni professionali del settore e studi specifici. Le autorità nazionali devono coordinare le fonti e assicurare la qualità delle statistiche trasmesse.

Trasmissione a Eurostat e diffusione

L’articolo 6 prevede la trasmissione delle statistiche di cui all’articolo 4 all’Eurostat e abilita la Commissione ad adottare atti di esecuzione sulle modalità di trasmissione. L’articolo 7 stabilisce che le statistiche basate sui dati degli allegati I-V e VIII sono diffuse dalla Commissione (Eurostat), con ulteriori atti di esecuzione sulle modalità di diffusione.

Qualità delle statistiche

L’articolo 8 affida a Eurostat lo sviluppo e la pubblicazione di raccomandazioni metodologiche, basate anche sulle migliori pratiche nazionali e di settore. Gli Stati membri devono adottare tutte le misure necessarie per garantire la qualità dei dati; Eurostat valuta la qualità e può richiedere informazioni sui metodi di elaborazione. I criteri di qualità sono quelli dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009. La Commissione può adottare atti di esecuzione per specificare modalità, struttura, periodicità ed elementi di comparabilità delle relazioni di qualità.

Relazioni periodiche sull’applicazione

L’articolo 9 impone alla Commissione di presentare entro il 31 dicembre 2020 e successivamente ogni quattro anni una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull’applicazione del regolamento e sui futuri sviluppi. La relazione deve tenere conto delle informazioni degli Stati membri sulla qualità dei dati e sui metodi di raccolta e valutare, in rapporto ai costi, i vantaggi per Unione, Stati membri, fornitori e utilizzatori, nonché la qualità dei dati e delle statistiche prodotte.

Atti delegati e controllo politico

L’articolo 10 disciplina la delega conferita alla Commissione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2: durata di cinque anni dal 13 dicembre 2016, proroga tacita per identica durata salvo opposizione, possibilità di revoca da parte del Parlamento europeo o del Consiglio, consultazione degli esperti degli Stati membri e obbligo di notifica. L’atto delegato entra in vigore solo se non vi sono obiezioni entro due mesi, prorogabili di altri due mesi.

Procedura di comitato

L’articolo 11 prevede l’assistenza del comitato del sistema statistico europeo, istituito dal regolamento (CE) n. 223/2009, e rinvia all’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011 per i casi in cui sia applicabile la procedura d’esame.

Abrogazione e continuità normativa

L’articolo 12 abroga il regolamento (CE) n. 91/2003 e stabilisce che i riferimenti a tale atto si intendono fatti al presente regolamento secondo la tavola di concordanza dell’allegato X.

Entrata in vigore

L’articolo 13 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

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