Regolamento (UE) 2018/604
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/604 della Commissione, del 18 aprile 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 relativamente alle norme procedurali per agevolare lo stabilimento nell'Unione dell'origine preferenziale delle merci e che abroga i regolamenti (CEE) n. 3510/80 e (CE) n. 209/2005
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 per semplificare e chiarire le norme procedurali in materia di origine preferenziale, in particolare per i documenti relativi all’origine, il sistema REX e le attestazioni di origine. Introduce anche una disciplina specifica per la sostituzione dei documenti relativi all’origine e per l’origine preferenziale dei prodotti ottenuti da merci aventi carattere originario preferenziale sottoposte a perfezionamento attivo. Infine, adegua gli allegati relativi alla domanda di registrazione e abroga due atti ormai superati per ragioni di certezza del diritto.
Modifica le regole procedurali del codice doganale dell’Unione per l’origine preferenziale, la registrazione REX e le attestazioni di origine, e abroga due regolamenti ormai obsoleti.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori economici e alle autorità doganali nell’Unione europea nell’ambito dei regimi preferenziali di origine e del sistema degli esportatori registrati (REX), nonché, per alcuni profili, ai rapporti con paesi terzi beneficiari di regimi preferenziali dell’UE e con Norvegia, Svizzera e Turchia. Incide sulla compilazione, sostituzione e firma dei documenti relativi all’origine, sulla registrazione degli esportatori degli Stati membri e dei paesi beneficiari, sulla pubblicazione di dati nel sistema REX e sulle regole per l’origine preferenziale dei prodotti ottenuti in perfezionamento attivo. Sono esclusi i casi in cui il regime preferenziale applicabile contenga già regole specifiche e prevalenti; i regolamenti (CEE) n. 3510/80 e (CE) n. 209/2005 sono abrogati.
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/604: origine preferenziale, REX e attestazioni di origine
Il regolamento interviene sul regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 per chiarire e semplificare la disciplina procedurale dell’origine preferenziale delle merci nel quadro del codice doganale dell’Unione. Le modifiche sono motivate dall’esigenza di coordinamento tra regimi preferenziali, di maggiore coerenza applicativa del sistema REX e di eliminazione di disposizioni ormai superate o ridondanti.
Ambito e finalità della modifica
L’atto si inserisce nel quadro dell’articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 e riguarda le norme procedurali che agevolano la prova dell’origine preferenziale. In particolare, disciplina l’utilizzo dei documenti relativi all’origine, la registrazione degli esportatori nel sistema REX, le attestazioni di origine e alcune ipotesi di cumulo e sostituzione delle prove dell’origine.
Estensione e precisazione delle regole su origine preferenziale e documenti
Con la modifica dell’articolo 68 del regolamento (UE) 2015/2447, il rinvio alle regole applicabili in via mutatis mutandis viene reso più preciso, limitandolo agli articoli espressamente indicati. Sono inoltre introdotte due regole di semplificazione: se un regime preferenziale consente di esentare i prodotti originari dal documento relativo all’origine, l’esenzione opera salvo che il regime disciplini diversamente le condizioni; se il regime consente di dispensare l’esportatore dalla firma del documento, la firma non è richiesta.
Sostituzione dei documenti relativi all’origine
Il nuovo articolo 69 disciplina la sostituzione dei documenti relativi all’origine rilasciati o compilati fuori dall’SPG UE quando le merci, ancora non immesse in libera pratica, sono sotto controllo doganale nell’Unione. La sostituzione consente di frazionare la partita iniziale e rispedire le merci, in tutto o in parte, verso altre destinazioni nell’Unione. Il documento sostitutivo può essere emesso da un esportatore autorizzato o registrato, oppure da un rispeditore dell’Unione; in alcune ipotesi può essere rilasciato un certificato EUR.1 sostitutivo dall’ufficio doganale competente.
La disciplina precisa che:
- il certificato EUR.1 sostitutivo deve recare la convalida nella casella 11;
- la casella 4 relativa al paese di origine deve riprodurre fedelmente i dati del documento iniziale;
- la casella 12 è firmata dal rispeditore;
- il rispeditore che firma in buona fede non risponde dell’esattezza delle indicazioni del documento iniziale;
- l’ufficio doganale annota sul documento iniziale, o su un allegato, i dati identificativi della merce rispedita e conserva il documento per almeno tre anni.
Origine preferenziale dei prodotti ottenuti in perfezionamento attivo
L’articolo 69 bis introduce una regola sostanziale di rilievo: se merci non unionali, aventi carattere originario preferenziale nell’ambito di un regime preferenziale UE-paesi terzi, sono vincolate al perfezionamento attivo, i prodotti trasformati mantengono, al momento dell’immissione in libera pratica, lo stesso carattere originario preferenziale. La norma è pensata per evitare effetti avversi derivanti dalla fusione delle discipline del regime di trasformazione sotto controllo doganale e del perfezionamento attivo.
La regola non vale quando:
- la trasformazione include anche altre merci non unionali, comprese merci con origine preferenziale in un diverso regime;
- i prodotti sono ottenuti da merci equivalenti ex articolo 223 del codice;
- le autorità doganali autorizzano la riesportazione temporanea per perfezionamento complementare ex articolo 258 del codice.
In caso di applicazione della regola, il documento relativo all’origine originario delle merci vincolate al perfezionamento attivo equivale al documento dei prodotti trasformati. L’articolo 1, punto 3, si applica retroattivamente dal 1° maggio 2016.
Sistema REX: registrazione, pubblicazione dei dati e moduli
Il regolamento distingue chiaramente il modulo di domanda per i paesi beneficiari SPG, contenuto nell’allegato 22-06, dal nuovo modulo per gli esportatori degli Stati membri, inserito come allegato 22-06 bis. L’articolo 80 viene riscritto per attribuire senza indugio il numero REX e per imporre l’inserimento nel sistema dei dati di registrazione e della data di validità.
Il nuovo allegato 22-06 bis disciplina la registrazione degli esportatori degli Stati membri e prevede:
- dati identificativi dell’esportatore e codice EORI;
- informazioni di contatto aggiuntive;
- indicazione dell’attività principale (produzione o commercio);
- descrizione indicativa delle merci ammissibili al trattamento preferenziale;
- impegni dell’esportatore in materia di correttezza dei dati, tenuta della contabilità, collaborazione con le autorità, controlli e richiesta di revoca della registrazione se non più in possesso dei requisiti;
- consenso specifico alla pubblicazione dei dati personali sul sito web pubblico.
L’articolo 82 chiarisce che la Commissione può pubblicare alcuni dati solo con il consenso espresso mediante firma della casella 6. La pubblicazione riguarda, tra l’altro, nome, indirizzo, contatti, descrizione delle merci, numero EORI o TIN e qualifica di operatore o produttore. Il rifiuto di firmare non può fondare il diniego della registrazione. È inoltre resa pubblicabile la data di registrazione.
Attestazioni di origine e cumulo
L’articolo 92 viene modificato per precisare che l’esportatore non è tenuto a firmare l’attestazione di origine. La disciplina si applica anche alle attestazioni compilate nell’Unione per il cumulo bilaterale ex articolo 53 del regolamento delegato (UE) 2015/2446, nonché alle attestazioni per esportazioni verso paesi beneficiari dell’SPG di Norvegia, Svizzera e Turchia quando servono al cumulo con materiali originari dell’Unione.
All’allegato 22-07 viene inoltre chiarito che l’origine va indicata con la sigla "UE" per i prodotti originari dell’Unione e con la sigla "CM" per i prodotti originari di Ceuta e Melilla.
Protezione dei dati personali
I moduli di registrazione contengono una disciplina dettagliata sulla protezione dei dati personali nel sistema REX. È previsto il richiamo al regolamento (CE) n. 45/2001 per il trattamento effettuato dalla Commissione e alle norme nazionali di attuazione della direttiva 95/46/CE per il trattamento svolto dalle autorità competenti dei paesi beneficiari o dei paesi terzi interessati. I dati sono trattati per finalità connesse alle norme di origine SPG o dei pertinenti accordi preferenziali; l’autorità competente del paese di presentazione è responsabile del trattamento nel sistema REX. Sono previsti accesso ai dati, diritti di rettifica, cancellazione e blocco, nonché possibilità di reclamo alle autorità nazionali di protezione dei dati o al Garante europeo della protezione dei dati per il trattamento svolto dalla Commissione.
Abrogazioni, entrata in vigore e applicazione
Il regolamento abroga il regolamento (CEE) n. 3510/80 e il regolamento (CE) n. 209/2005, considerati obsoleti rispetto al nuovo quadro normativo del codice doganale dell’Unione e delle sue modalità applicative. Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Applicazione mutatis mutandis e deroghe su documento e firma
All’articolo 68 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, la disciplina richiama espressamente gli articoli 80, 82, 83, 84, 86, 87, 89 e 91; sono soppressi i paragrafi 3 e 5. Sono inoltre introdotti i nuovi paragrafi 6 e 7: se un regime preferenziale consente l’esenzione dal documento relativo all’origine, l’esenzione opera subordinatamente all’articolo 103 salvo diversa previsione del regime; se il regime consente la dispensa dalla firma, la firma non è necessaria.
Sostituzione del documento relativo all’origine
Il nuovo articolo 69 disciplina la sostituzione di un documento relativo all’origine rilasciato o compilato fuori dall’ambito dell’SPG UE quando le merci non sono ancora immesse in libera pratica e sono sotto controllo doganale nell’Unione. La sostituzione può avvenire per uno o più documenti sostitutivi per inviare le merci altrove nell’Unione. Il documento sostitutivo può essere rilasciato o compilato da un esportatore autorizzato o registrato nell’Unione, oppure da un rispeditore nell’Unione entro o oltre la soglia di valore, con copia del documento iniziale se necessario; in mancanza, può essere rilasciato dall’ufficio doganale un certificato EUR.1 sostitutivo. Sono fissate regole su convalida, caselle da compilare, assenza di responsabilità del rispeditore in buona fede e conservazione del documento iniziale per almeno tre anni.
Origine preferenziale dei prodotti da perfezionamento attivo
Con il nuovo articolo 69 bis si stabilisce che, se merci non unionali aventi carattere originario preferenziale nell’ambito di un regime preferenziale UE-paesi terzi sono vincolate al regime di perfezionamento attivo, i prodotti trasformati ottenuti mantengono, all’immissione in libera pratica, lo stesso carattere originario preferenziale. La regola non si applica se la trasformazione coinvolge anche altre merci non unionali o merci con origine preferenziale diversa, se i prodotti sono ottenuti da merci equivalenti ai sensi dell’articolo 223 del codice, o se le autorità doganali autorizzano la riesportazione temporanea per perfezionamento complementare ai sensi dell’articolo 258 del codice. In tali casi, il documento relativo all’origine rilasciato o compilato per le merci vincolate al perfezionamento attivo equivale a quello dei prodotti trasformati.
Registrazione REX per esportatori degli Stati membri
L’articolo 80, paragrafo 2, è modificato per distinguere la domanda dell’allegato 22-06, destinata ai paesi beneficiari, dalla nuova domanda dell’allegato 22-06 bis, destinata agli esportatori degli Stati membri. Le autorità doganali degli Stati membri attribuiscono senza indugio il numero REX, inseriscono i dati nel sistema e comunicano il numero e la data di decorrenza della validità all’esportatore o al rispeditore.
Pubblicazione dei dati REX e effetti del mancato consenso alla firma
L’articolo 82, paragrafo 7, consente la pubblicazione di specifici dati dell’esportatore registrato solo se l’esportatore ha espresso consenso firmando la casella 6 del modulo pertinente, inclusi nome, indirizzo, contatti, descrizione delle merci, identificativo TIN o EORI e qualifica di operatore/produttore. Il rifiuto di firmare la casella 6 non può essere motivo di diniego della registrazione. Al paragrafo 8 è aggiunta la data di registrazione tra i dati comunicabili.
Adeguamenti formali agli allegati e al sistema REX
Gli articoli 83 e 86 sono aggiornati per coordinare i rinvii al nuovo allegato 22-06 bis. L’articolo 86, paragrafo 2, sostituisce il riferimento all’allegato 22-06 con l’allegato 22-06 bis. L’allegato 22-06 è sostituito e viene introdotto il nuovo allegato 22-06 bis con il modulo per la registrazione degli esportatori degli Stati membri, comprensivo di dati identificativi, impegni dell’esportatore, consenso alla pubblicazione e informazioni sulla protezione dei dati.
Attestazioni di origine e cumulo
All’articolo 92 si precisa che l’esportatore non è tenuto a firmare l’attestazione di origine. Le regole dei paragrafi 1, 2 e 3 si applicano mutatis mutandis anche alle attestazioni compilate nell’Unione ai fini del cumulo bilaterale ex articolo 53 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 e alle attestazioni per merci esportate verso un paese beneficiario dell’SPG di Norvegia, Svizzera o Turchia ai fini del cumulo con materiali originari dell’Unione.
Indicazione dell’origine in allegato 22-07
La nota a piè di pagina 5 dell’allegato 22-07 è sostituita per imporre l’indicazione del paese di origine con la sigla "UE" per i prodotti originari dell’Unione e con la sigla "CM" per i prodotti originari di Ceuta e Melilla, anche se l’attestazione riguarda solo in parte tali prodotti.
Abrogazioni e decorrenza
Sono abrogati il regolamento (CEE) n. 3510/80 e il regolamento (CE) n. 209/2005, entrambi divenuti obsoleti. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; il nuovo articolo 69 bis si applica retroattivamente dal 1° maggio 2016.
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