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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/644

Regolamento (UE) 2018/644 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 aprile 2018, relativo ai servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32018R0644

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento introduce un quadro specifico per migliorare i servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi nell’Unione, intervenendo su vigilanza regolamentare, trasparenza dei prezzi e informazione precontrattuale ai consumatori. La disciplina mira a ridurre gli ostacoli al mercato interno, in particolare i costi elevati e la scarsa comparabilità delle tariffe per PMI e privati, soprattutto nel contesto dell’e-commerce. Sono previsti obblighi informativi periodici per gli operatori, la pubblicazione delle tariffe e una valutazione delle tariffe transfrontaliere potenzialmente irragionevoli da parte delle autorità nazionali di regolamentazione.

Regolamento sui servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi: sorveglianza regolamentare, trasparenza delle tariffe e informazioni ai consumatori.

Ambito di applicazione

Si applica ai fornitori di servizi di consegna dei pacchi e, in particolare, ai fornitori di servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi stabiliti nell’Unione, con obblighi informativi verso l’autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro di stabilimento e, in parte, verso la Commissione. Riguarda i servizi di raccolta, smistamento, trasporto e distribuzione di pacchi contenenti beni con o senza valore commerciale, di peso fino a 31,5 kg, esclusi gli invii di sola corrispondenza. Restano esclusi i fornitori stabiliti in un solo Stato membro che effettuano solo consegne nazionali nell’ambito di un contratto di vendita e consegnano personalmente i beni all’utente; sono inoltre previsti esoneri o soglie ridotte per i piccoli operatori sotto i 50 addetti medi annui, salvo casi particolari. Il regolamento opera senza pregiudicare la direttiva 97/67/CE, la normativa nazionale applicabile, le procedure di autorizzazione, le norme sociali e occupazionali e la disciplina UE e nazionale sulla protezione dei dati.

Regolamento (UE) 2018/644 relativo ai servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi

Il regolamento interviene nel settore postale per rafforzare il funzionamento del mercato interno dei servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi, con l’obiettivo di ridurre i costi elevati, migliorare la trasparenza delle tariffe e aumentare la fiducia degli utenti, in particolare nel commercio elettronico. Esso si inserisce come disciplina complementare alla direttiva 97/67/CE e si fonda sull’esigenza di superare le differenze tra Stati membri nella sorveglianza regolamentare e nella comparabilità delle offerte.

Ambito di applicazione e definizioni

Il regolamento riguarda i servizi di consegna dei pacchi, intesi come raccolta, smistamento, trasporto e distribuzione di pacchi contenenti beni, con o senza valore commerciale, fino a 31,5 kg. Sono esclusi gli invii di sola corrispondenza; per contro, rientrano anche invii e modelli di impresa alternativi, inclusi operatori espressi, corrieri e consolidatori, quando svolgano almeno una delle fasi del servizio postale.

La nozione di fornitore di servizi di consegna dei pacchi comprende l’impresa che presta uno o più di tali servizi, ma esclude le imprese stabilite in un solo Stato membro che effettuano soltanto consegne nazionali nel quadro di un contratto di vendita e consegnano personalmente i beni all’utente. Il regolamento non modifica le definizioni della direttiva 97/67/CE, né quelle della direttiva 2011/83/UE richiamate per i contratti con consumatori.

Livello di armonizzazione e facoltà degli Stati membri

L’articolo 3 qualifica le disposizioni del regolamento come requisiti minimi. Gli Stati membri possono quindi mantenere o introdurre misure supplementari, purché necessarie, proporzionate e compatibili con il diritto dell’Unione. Il regolamento, inoltre, non incide sui diritti e sulle garanzie previsti dalla direttiva 97/67/CE, che resta il quadro generale di riferimento per i servizi postali e il servizio universale.

Sorveglianza regolamentare e flussi informativi verso le autorità

Il cuore della disciplina è l’articolo 4, che impone ai fornitori di servizi di consegna dei pacchi di trasmettere all’autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro di stabilimento informazioni di base sulla propria attività: dati identificativi, caratteristiche dei servizi offerti e termini e condizioni generali, incluse le procedure di reclamo e le eventuali limitazioni di responsabilità.

I fornitori devono inoltre comunicare, entro il 30 giugno di ogni anno, dati economici e operativi relativi all’anno civile precedente, tra cui:

  • il fatturato annuo dei servizi di consegna dei pacchi, distinto tra servizi nazionali e transfrontalieri in entrata e in uscita;
  • il numero di persone impiegate nella fornitura dei servizi, con indicazione di lavoratori a tempo pieno, part-time, temporanei e autonomi;
  • il numero di pacchi trattati, distinto per flussi nazionali e transfrontalieri;
  • il nome dei subappaltatori e le informazioni disponibili sulle caratteristiche dei servizi da essi prestati;
  • i listini prezzi pubblici applicabili al 1° gennaio, se disponibili.

La Commissione deve adottare entro il 23 settembre 2018 un atto di esecuzione per un modulo uniforme di trasmissione. Le autorità nazionali possono imporre ulteriori obblighi informativi, ma solo se necessari e proporzionati.

Soglia di esenzione per i piccoli operatori

Gli obblighi informativi dell’articolo 4 non si applicano, in linea generale, ai fornitori che nell’anno civile precedente abbiano impiegato in media meno di 50 persone coinvolte nella fornitura dei servizi nello Stato membro di stabilimento, salvo il caso in cui siano stabiliti in più di uno Stato membro. Le autorità nazionali possono includere nella soglia anche il personale dei subappaltatori. Inoltre, in presenza di specifiche caratteristiche nazionali e se necessario e proporzionato, le autorità possono richiedere gli obblighi anche a fornitori con una media compresa tra 25 e 49 persone.

Trasparenza delle tariffe transfrontaliere

L’articolo 5 introduce un obbligo annuale di comunicazione degli elenchi pubblici delle tariffe applicabili al 1° gennaio per determinate categorie di invii unitarî comprese nell’allegato. La trasmissione all’autorità nazionale di regolamentazione deve avvenire entro il 31 gennaio di ogni anno. Le autorità nazionali devono poi inoltrare gli elenchi alla Commissione entro il 28 febbraio, e la Commissione li pubblica entro il 31 marzo su un sito web dedicato, che deve essere neutrale e non commerciale.

L’obiettivo è rendere comparabili le tariffe di un numero limitato di servizi, riducendo gli oneri amministrativi e agevolando gli utenti, le PMI e i privati. L’allegato elenca i servizi rilevanti, tra cui lettere ordinarie, raccomandate e con tracciatura, nonché pacchi ordinari e con tracciatura per determinati pesi.

Valutazione delle tariffe ritenute irragionevolmente elevate

L’articolo 6 disciplina la fase più incisiva del regolamento. Sulla base delle tariffe pubblicate, l’autorità nazionale di regolamentazione individua le tariffe transfrontaliere dei fornitori del proprio Stato membro, per gli invii dell’allegato soggetti a obbligo di servizio universale, che ritiene necessario valutare. La valutazione deve essere oggettiva e ispirata ai principi della direttiva 97/67/CE.

Nell’analisi, l’autorità deve considerare in particolare:

  • le tariffe interne e le altre tariffe pertinenti di servizi comparabili nello Stato membro di origine e in quello di destinazione;
  • l’eventuale applicazione di una tariffa uniforme a due o più Stati membri;
  • i volumi di spedizioni bilaterali, i costi specifici di trasporto o movimentazione, gli altri costi pertinenti e gli standard di qualità del servizio;
  • l’impatto sulle persone e sulle PMI, con attenzione alle zone remote o scarsamente popolate e alle persone con disabilità o mobilità ridotta.

L’autorità può anche considerare, se necessario, la presenza di regolazione nazionale dei prezzi e l’eventuale abuso di posizione dominante. La Commissione deve definire orientamenti metodologici per l’applicazione di tali criteri. Se necessario, l’autorità può richiedere ulteriori prove e le giustificazioni delle tariffe; la documentazione deve essere fornita entro un mese.

La valutazione finale deve essere trasmessa alla Commissione entro il 30 giugno dell’anno di riferimento, accompagnata da una versione non riservata. La Commissione pubblica quest’ultima senza indugio e comunque entro un mese dal ricevimento.

Informazioni precontrattuali ai consumatori

L’articolo 7 si rivolge ai professionisti che concludono contratti di vendita con consumatori rientranti nella direttiva 2011/83/UE e che prevedono l’invio transfrontaliero di pacchi. Ove possibile e applicabile, essi devono mettere a disposizione, prima della conclusione del contratto, informazioni sulle opzioni di consegna disponibili, sugli oneri di consegna transfrontaliera a carico del consumatore e, se del caso, sulle politiche di gestione dei reclami.

Sanzioni, riservatezza e coordinamento con il diritto esistente

L’articolo 8 impone agli Stati membri di predisporre sanzioni per le violazioni del regolamento, sanzioni che devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Le misure nazionali adottate a tal fine dovevano essere notificate alla Commissione entro il 23 novembre 2019.

L’articolo 9 tutela la riservatezza delle informazioni commerciali trasmesse alle autorità nazionali o alla Commissione. L’articolo 10 chiarisce che il regolamento non pregiudica il diritto dell’Unione e nazionale, le procedure di autorizzazione applicabili, le norme sociali e occupazionali e gli obblighi di comunicazione verso le autorità nazionali di regolamentazione.

Riesame, comitologia ed entrata in vigore

La Commissione deve presentare una relazione di valutazione entro il 23 maggio 2020 e successivamente ogni tre anni, eventualmente accompagnata da una proposta legislativa di riesame. La relazione deve prendere in considerazione, tra l’altro, l’impatto sul miglioramento dei servizi, sulla trasparenza tariffaria, sui livelli delle consegne e sul commercio elettronico, nonché sulle difficoltà applicative incontrate dalle autorità nazionali.

Per l’esecuzione del regolamento, la Commissione è assistita dal comitato della direttiva postale ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 22 maggio 2018, con la sola eccezione dell’articolo 8, applicabile dal 23 novembre 2019.

Allegato: categorie di invii soggette a trasparenza e valutazione

L’allegato delimita gli invii unitarî per i quali si applicano gli obblighi di trasparenza tariffaria e la possibile valutazione delle tariffe. Vi rientrano lettere ordinarie, raccomandate e con servizio di tracciatura, nonché pacchi ordinari e con tracciatura, per determinati pesi. Le tariffe comunicate devono essere unitarie, al netto dell’IVA, riferite agli invii più economici offerti dal fornitore quando esistono più invii idonei, e relative a consegne al domicilio o altro recapito del destinatario nello Stato membro di destinazione, salvo opzioni senza costi aggiuntivi.

Disposizioni principali

Oggetto e finalità

L’articolo 1 stabilisce norme specifiche, aggiuntive rispetto alla direttiva 97/67/CE, in materia di sorveglianza regolamentare dei servizi di consegna dei pacchi, trasparenza e valutazione delle tariffe transfrontaliere e informazioni che i professionisti devono fornire ai consumatori.

Definizioni e perimetro dei servizi interessati

L’articolo 2 definisce, tra l’altro, il "pacco" come invio postale contenente beni, diverso dalla corrispondenza, fino a 31,5 kg; i "servizi di consegna dei pacchi" come raccolta, smistamento, trasporto e distribuzione; il "fornitore" come impresa che presta uno o più di tali servizi, con esclusione di alcune imprese che operano solo a livello nazionale nel quadro di un contratto di vendita; e il "subappaltatore". L’articolo 3 chiarisce che i requisiti del regolamento sono minimi e non impediscono agli Stati membri di adottare misure supplementari compatibili con il diritto UE.

Obblighi informativi verso le autorità nazionali di regolamentazione

L’articolo 4 impone ai fornitori di trasmettere informazioni anagrafiche, descrittive e contrattuali sui servizi offerti, nonché aggiornamenti entro 30 giorni. Entro il 30 giugno di ogni anno devono inoltre comunicare fatturato annuo del settore pacchi, numero di persone impiegate, numero di pacchi trattati, nominativi dei subappaltatori e, se disponibili, i listini pubblici applicabili al 1° gennaio. La Commissione deve adottare entro il 23 settembre 2018 un atto di esecuzione per un modulo uniforme di trasmissione. Gli obblighi non si applicano, in linea generale, ai fornitori che impiegano in media meno di 50 persone nel precedente anno civile, salvo stabilimento in più Stati membri; le autorità possono includere i subappaltatori nella soglia e, in casi giustificati, richiedere gli obblighi anche a operatori con 25-49 addetti.

Trasparenza delle tariffe transfrontaliere

L’articolo 5 prevede che i fornitori non esclusi dall’esenzione dell’articolo 4 trasmettano entro il 31 gennaio di ogni anno l’elenco pubblico delle tariffe al 1° gennaio per gli invii unitarî rientranti nell’allegato. Le autorità nazionali di regolamentazione trasmettono tali elenchi alla Commissione entro il 28 febbraio e la Commissione li pubblica entro il 31 marzo su un sito web dedicato, neutrale e non commerciale.

Valutazione delle tariffe potenzialmente irragionevoli

L’articolo 6 attribuisce alle autorità nazionali di regolamentazione il compito di individuare, sulla base degli elenchi tariffari, le tariffe transfrontaliere da valutare per gli invii unitarî dell’allegato soggetti a servizio universale. La valutazione deve essere oggettiva e può considerare tariffe interne e comparabili, eventuali tariffe uniformi multi-Stato, volumi bilaterali, costi specifici, standard di qualità e impatto su utenti, PMI, aree remote e persone con disabilità o mobilità ridotta. Possono essere considerati anche regolazione nazionale dei prezzi e abusi di posizione dominante. La Commissione deve adottare orientamenti metodologici; l’autorità può richiedere prove e giustificazioni entro un mese; la valutazione va trasmessa alla Commissione entro il 30 giugno e la versione non riservata è pubblicata senza indugio e comunque entro un mese.

Informazioni ai consumatori

L’articolo 7 impone ai professionisti che concludono contratti di vendita con consumatori, quando il contratto prevede l’invio transfrontaliero di pacchi e ove possibile e applicabile, di fornire in fase precontrattuale informazioni sulle opzioni di consegna, sugli oneri a carico del consumatore e, se del caso, sulle politiche di gestione dei reclami.

Sanzioni, riservatezza e rapporti con altre norme

L’articolo 8 impone agli Stati membri di stabilire sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive e di notificarle alla Commissione entro il 23 novembre 2019. L’articolo 9 tutela le informazioni commerciali riservate; l’articolo 10 precisa che il regolamento non pregiudica il diritto UE e nazionale, le autorizzazioni applicabili, le norme sociali e occupazionali e gli obblighi di comunicazione.

Riesame, comitato e applicazione temporale

L’articolo 11 prevede una relazione della Commissione entro il 23 maggio 2020 e poi ogni tre anni, con eventuale proposta legislativa. L’articolo 12 rinvia al comitato della direttiva postale e al regolamento (UE) n. 182/2011 per le modalità di esecuzione. L’articolo 13 stabilisce l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e l’applicazione dal 22 maggio 2018, salvo l’articolo 8 applicabile dal 23 novembre 2019.

Come è indicizzato

Materieservizi postalimercato internotutela dei consumatoricommercio elettronicoconcorrenza

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