Regolamento (UE) 2018/596
Regolamento (UE) 2018/596 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 aprile 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 1295/2013 che istituisce il programma Europa creativa (2014-2020)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento integra il programma Europa creativa per includere, in via eccezionale, l'Orchestra dei giovani dell'Unione europea tra i beneficiari del sostegno UE. La modifica consente di finanziare specifiche spese connesse alla mobilità dei musicisti, alla circolazione delle opere europee e all’internazionalizzazione delle carriere dei giovani musicisti. Il testo precisa inoltre che il sostegno è limitato alla durata del programma, fino al 31 dicembre 2020, e si applica retroattivamente dal 1o gennaio 2018.
Modifica il regolamento (UE) n. 1295/2013 sul programma Europa creativa (2014-2020) per prevedere un sostegno eccezionale all'Orchestra dei giovani dell'Unione europea (EUYO).
Ambito di applicazione
Si applica al programma Europa creativa (2014-2020), in particolare al sottoprogramma Cultura e alla sezione transettoriale, con riferimento specifico all'Orchestra dei giovani dell'Unione europea (EUYO). Incide sul finanziamento di spese legate alle attività dell'EUYO e, in via eccezionale, consente il sostegno fino al 31 dicembre 2020; il regolamento si applica retroattivamente dal 1o gennaio 2018. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Non introduce un regime generale per altri organismi o settori culturali.
Regolamento (UE) 2018/596: sostegno eccezionale all’Orchestra dei giovani dell’Unione europea nel programma Europa creativa
Il regolamento modifica il regolamento (UE) n. 1295/2013, che istituisce il programma Europa creativa (2014-2020), per riconoscere all’Orchestra dei giovani dell’Unione europea (EUYO) un sostegno finanziario eccezionale e temporaneo. La scelta è motivata dal ruolo peculiare dell’orchestra come realtà europea che promuove dialogo interculturale, mobilità dei giovani musicisti, diffusione delle opere europee e valorizzazione del patrimonio musicale dell’Unione.
Contesto e ratio dell’intervento
I considerando evidenziano che l’EUYO è un’orchestra unica nel panorama dell’Unione: riunisce giovani musicisti di tutti gli Stati membri attraverso audizioni annuali rigorose, contribuisce alla comprensione reciproca tra culture europee e svolge una funzione di ambasciatrice culturale dell’Unione. Il legislatore UE ritiene inoltre che l’orchestra debba diversificare le proprie entrate, rafforzare la visibilità, accrescere la presenza negli eventi europei e sviluppare ulteriormente il pubblico, con particolare attenzione ai giovani, in coerenza con gli obiettivi del programma Europa creativa e del sottoprogramma Cultura.
Modifiche al regolamento (UE) n. 1295/2013
La modifica principale riguarda l’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento base, dove viene aggiunta la lettera f). Questa nuova disposizione rende ammissibili le spese relative alle attività dell’EUYO nella misura in cui tali attività contribuiscano:
- alla mobilità dei musicisti;
- alla circolazione delle opere europee oltre le frontiere;
- all’internazionalizzazione delle carriere dei giovani musicisti.
In parallelo, l’articolo 15, paragrafo 1, viene integrato con la lettera g), che include l’EUYO tra i beneficiari del sostegno per le spese non coperte ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera f). Il regolamento precisa così una copertura finanziaria mirata, con carattere eccezionale, per le necessità residue dell’orchestra.
Profili finanziari e qualificazione dell’EUYO
Nei considerando si chiarisce che l’EUYO è considerata un organismo indicato in un atto di base ai sensi dell’articolo 190, paragrafo 1, lettera d), del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012, con la conseguenza che può beneficiare di sovvenzioni senza invito a presentare proposte. Il finanziamento è concepito come eccezionale e limitato nel tempo, fino al termine del programma Europa creativa, fissato al 31 dicembre 2020.
Decorrenza, applicazione temporale ed efficacia
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, la sua applicazione decorre retroattivamente dal 1o gennaio 2018 e si estende fino al 31 dicembre 2020. Questa scelta consente di coprire anche le spese sostenute dall’EUYO nel 2018 prima dell’entrata in vigore del testo normativo.
Effetti pratici per operatori e professionisti
Per gli operatori del settore culturale e per i consulenti che assistono enti beneficiari di fondi UE, il regolamento rileva perché introduce un caso specifico di finanziamento diretto e temporalmente circoscritto nell’ambito del programma Europa creativa. Non si tratta di una riforma generale del programma, ma di una modifica puntuale volta a garantire continuità operativa all’EUYO, valorizzandone il contributo europeo e la funzione di promozione della mobilità e dell’internazionalizzazione dei giovani musicisti.
Disposizioni principali
Inserimento delle spese dell’EUYO tra quelle ammissibili
All'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1295/2013 è aggiunta la lettera f), che include tra le spese finanziabili quelle relative alle attività dell'Orchestra dei giovani dell'Unione europea finalizzate a contribuire alla mobilità dei musicisti, alla circolazione delle opere europee oltre le frontiere e all'internazionalizzazione delle carriere dei giovani musicisti.
Sostegno eccezionale all’Orchestra dei giovani dell’Unione europea
All'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1295/2013 è aggiunta la lettera g), che inserisce l'Orchestra dei giovani dell'Unione europea tra i beneficiari del sostegno per le spese non coperte ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera f).
Finalità e base del riconoscimento dell’EUYO
I considerando sottolineano il ruolo peculiare dell’EUYO come orchestra europea composta da giovani musicisti selezionati tramite audizioni annuali in tutti gli Stati membri, il suo contributo al dialogo interculturale, alla diffusione del patrimonio musicale europeo e alla mobilità dei talenti, nonché il suo valore aggiunto europeo quale organismo indicato in un atto di base ai sensi dell'articolo 190, paragrafo 1, lettera d), del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012.
Durata, retroattività ed entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, ma si applica dal 1o gennaio 2018 al 31 dicembre 2020. Il considerando 14 spiega che la retroattività è prevista per consentire il sostegno anche alle spese sostenute nel 2018 prima dell'entrata in vigore del regolamento.
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