Sentenza n. 1668/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sanzione disciplinare di stato della sospensione disciplinare dall'impiego per un mese, irrogata per avere attivato utenze telefoniche e intrattenuto contatti con un'organizzazione dedita a fornire suggerimenti illeciti durante una prova concorsuale
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione militare)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sanzione disciplinare deducendo, con un unico articolato motivo, la violazione dell'art. 1370 del d.lgs. 66/2010 e l'eccesso di potere per difetto di motivazione, contraddittorietà, irragionevolezza, travisamento dei fatti e illogicità manifesta. Ha sostenuto che l'Amministrazione non avrebbe esaminato adeguatamente le difese presentate nel procedimento; che l'istruttoria si sarebbe fondata essenzialmente su tabulati telefonici attestanti la titolarità di alcune utenze, i contatti con un presunto suggeritore e l'aggancio a celle telefoniche prossime al luogo della prova; che non sarebbero stati accertati l'effettivo utilizzo dei dispositivi, l'elusione dei controlli con metal detector, il rapporto con l'organizzazione, l'effettiva ricezione dei suggerimenti, il pagamento del servizio o l'eventuale vantaggio conseguito; che il punteggio ottenuto avrebbe dimostrato la mancata fruizione degli aiuti esterni; che il provvedimento sarebbe stato contraddittorio rispetto alla relazione dell'Ufficiale inquirente, la quale aveva escluso elementi univoci circa l'effettivo suggerimento delle risposte; e che la sanzione sarebbe stata sproporzionata. È stato inoltre richiamato l'esito del procedimento penale, definito per prescrizione dei reati contestati.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto rispettato l'art. 1370 del d.lgs. 66/2010, poiché il militare aveva presentato memorie difensive, era stato ascoltato un testimone richiesto dalla difesa e il provvedimento aveva dato conto dell'esame delle sue deduzioni. L'Amministrazione non era tenuta a confutare analiticamente ogni argomento difensivo, essendo sufficiente che risultasse che le difese erano state considerate nel percorso motivazionale. È stata esclusa anche la dedotta carenza istruttoria: l'addebito non riguardava necessariamente l'ottenimento del risultato concorsuale mediante suggerimenti esterni, ma la condotta preparatoria consistente nell'avere preso contatti con l'organizzazione, attivato SIM intestate al militare e intrattenuto conversazioni con soggetti ad essa collegati prima e durante la prova. In tale perimetro, i tabulati telefonici, recanti giorni, durata e localizzazione delle conversazioni, sono stati ritenuti elementi sufficienti e non neutri. Le ulteriori circostanze relative all'elusione dei metal detector, all'effettiva ricezione delle risposte, al pagamento del servizio e al punteggio conseguito sono state giudicate inconferenti rispetto alla condotta concretamente contestata. Non è stata ravvisata contraddizione con la relazione dell'Ufficiale inquirente, poiché quest'ultima aveva escluso soltanto la prova univoca dell'effettivo suggerimento delle risposte, riconoscendo tuttavia la parziale fondatezza degli addebiti relativi ai contatti e alla strumentazione. L'archiviazione del procedimento penale per prescrizione non conteneva alcun accertamento dei fatti incompatibile con l'istruttoria disciplinare e non era quindi decisiva. Il TAR ha ritenuto ragionevole la qualificazione della condotta come lesiva del prestigio personale e dell'Istituzione militare, anche in assenza di un accertamento dell'effettivo conseguimento del vantaggio concorsuale. Quanto alla proporzionalità, ha rilevato che l'Amministrazione aveva applicato la sanzione minima prevista, tenendo conto della parziale fondatezza degli addebiti, senza che emergessero contraddittorietà, illogicità, travisamento o evidente sproporzione. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 2.000, oltre spese generali e accessori di legge.
Norme richiamate
art. 1370 d.lgs. 66/2010
Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza contestazione degli addebiti e senza che sono state acquisite e vagliate le giustificazioni addotte dal militare interessato.
La garanzia procedimentale è rispettata quando il militare è posto in condizione di presentare difese, queste sono acquisite e considerate nel percorso motivazionale; non è necessario confutare analiticamente ogni singola argomentazione difensiva.
art. 1355 d.lgs. 66/2010
Le sanzioni disciplinari sono commisurate al tipo di mancanza commessa e alla gravità della stessa.
La sanzione deve essere proporzionata alla condotta e alla sua gravità; il sindacato giurisdizionale sulla valutazione disciplinare militare resta limitato ai casi di manifesta illogicità, contraddittorietà, travisamento o evidente sproporzione.
art. 1357 d.lgs. 66/2010
La sospensione disciplinare dall'impiego per un periodo da uno a dodici mesi.
La sospensione disciplinare dall'impiego costituisce una sanzione prevista dal codice dell'ordinamento militare, applicabile nella misura da uno a dodici mesi.
art. 1379 d.lgs. 66/2010
La sospensione disciplinare è adottata a seguito di inchiesta formale, senza il necessario preventivo deferimento a una Commissione di disciplina.
L'irrogazione della sospensione disciplinare dall'impiego richiede lo svolgimento dell'inchiesta formale, ma non il preventivo deferimento a una Commissione di disciplina.
art. 30 c.p.a.
La domanda risarcitoria proposta insieme all'impugnazione è stata respinta unitamente al ricorso principale, senza riconoscimento di danni.
Massime di principio
- Nel procedimento disciplinare militare, l'obbligo di acquisire e vagliare le giustificazioni dell'incolpato non impone all'Amministrazione di confutare analiticamente ogni argomento difensivo: è sufficiente che il provvedimento dia conto, anche complessivamente, dell'avvenuta considerazione delle difese.
- Quando la contestazione disciplinare riguarda la condotta preparatoria di un illecito concorsuale, l'Amministrazione può fondare la sanzione sull'attivazione di utenze e sui contatti telefonici con soggetti dell'organizzazione, anche senza provare che il militare abbia effettivamente ricevuto suggerimenti, conseguito un vantaggio nella prova o corrisposto somme di denaro.
- I tabulati telefonici che attestano la titolarità delle utenze, la tempistica, la durata e la localizzazione dei contatti con soggetti collegati a un'organizzazione illecita possono costituire un quadro istruttorio sufficiente per ritenere provata una condotta disciplinarmente rilevante, se coerente con l'addebito concretamente formulato.
- L'archiviazione del procedimento penale per prescrizione, in assenza di un accertamento sui fatti, non impedisce all'Amministrazione di valutare autonomamente la medesima condotta in sede disciplinare e non rende di per sé illegittima la sanzione amministrativa.
- La qualificazione della condotta del militare come lesiva del prestigio personale e dell'Istituzione può fondarsi sulla messa in pericolo del prestigio dell'Amministrazione, senza che sia necessario dimostrare l'effettivo conseguimento del vantaggio illecito o un giudizio penale di rimproverabilità.
- Il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione a quella dell'Amministrazione militare nella scelta della sanzione disciplinare; può sindacarla soltanto per manifesta contraddittorietà, illogicità, travisamento dei fatti o evidente sproporzione, soprattutto quando sia stata applicata la sanzione minima prevista.
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