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Circolare

Circolare numero 80 del 10-4-1996

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la ristrutturazione della procedura di ricostituzione delle pensioni per adeguarla alla legge 8 agosto 1995, n. 335 e per gestire le riliquidazioni disposte da sentenze della Corte Costituzionale. Vengono indicati i nuovi criteri su limiti di reddito per integrazione al minimo e maggiorazioni sociali, cumulo/incumulabilità con redditi da lavoro e rendite INAIL, criteri di calcolo della retribuzione e del reddito pensionabili, trattamento dell'assegno di accompagnamento, modalità di determinazione degli arretrati e nuove codifiche nei data base e nei pannelli procedurali. Sono inoltre riepilogati gli allegati con tabelle di reddito, i moduli RED e i messaggi tecnici collegati, nonché i nuovi codici errore.

Modifiche alla procedura di ricostituzione delle pensioni per l'applicazione della legge n. 335/1995 e per le riliquidazioni conseguenti a sentenze della Corte Costituzionale

Modifiche alla procedura di ricostituzione delle pensioni per l'applicazione della legge n. 335/1995 e per le riliquidazioni conseguenti a sentenze della Corte Costituzionale

La circolare descrive l'adeguamento della procedura di ricostituzione delle pensioni alle disposizioni della legge 8 agosto 1995, n. 335 e alle riliquidazioni disposte da sentenze della Corte Costituzionale. L'intervento riguarda sia i criteri sostanziali di calcolo e cumulabilità delle prestazioni, sia gli aspetti tecnici di acquisizione dati, memorizzazione nel data base e trattamento fiscale degli arretrati.

Limiti di reddito per l'integrazione al minimo e per la maggiorazione sociale

La circolare riepiloga, tramite gli allegati 1, 2 e 3, i limiti di reddito per l'integrazione al minimo delle pensioni e per la maggiorazione sociale dei trattamenti minimi. È richiamato l'articolo 2, comma 14, della legge n. 335, che ha elevato da tre a quattro volte il limite di reddito coniugale rilevante per l'integrazione al minimo delle pensioni liquidate con decorrenza dal 1 gennaio 1995 nei confronti di soggetti coniugati non legalmente ed effettivamente separati.

Per l'integrazione degli assegni di invalidità, l'allegato 4 riporta i limiti di reddito annuo di riferimento ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222. Gli allegati distinguono tra pensionato solo e pensionato coniugato, nonché tra diverse annualità e differenti regimi previdenziali.

Retribuzione e reddito pensionabili per le liquidazioni 1996

L'allegato 5 riepiloga i massimali di retribuzione e di reddito pensionabili con l'aliquota massima di rendimento dell'80 per cento, nonché le fasce con aliquote decrescenti, validi per le pensioni e i supplementi con decorrenza nell'anno 1996. La circolare segnala quindi un aggiornamento delle basi di calcolo applicabili alle liquidazioni dell'anno.

Assegno per il nucleo familiare

Per il periodo dal 1 luglio al 31 dicembre 1995 l'articolo 1 del decreto ministeriale 1 agosto 1995 prevede un aumento di lire 84.000 mensili per ogni figlio oltre il secondo. Tale incremento si somma a quello di lire 20.000 mensili già previsto dall'articolo 12, comma 8, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, per ogni figlio oltre il primo, con decorrenza dal 1 luglio 1994.

Le procedure applicano l'aumento automaticamente in presenza delle informazioni reddituali del nucleo familiare riferite all'anno 1994.

Minimali di retribuzione

L'allegato 6 riepiloga i minimali di retribuzione utili per l'accredito dei contributi ai fini delle prestazioni pensionistiche, ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 638 del 1983 e dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 389 del 1989. La circolare ricorda che tali disposizioni non si applicano ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, agli operai agricoli, agli apprendisti e ai periodi di servizio militare o equiparato.

Lavoratori optanti

Per i lavoratori che esercitano l'opzione ai sensi dell'articolo 6 della legge 26 febbraio 1982, n. 54 e dell'articolo 4 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, la percentuale annua di commisurazione della pensione è incrementata di un punto percentuale per ogni anno di anzianità contributiva acquisita per effetto dell'opzione fino al compimento del 60° anno di età per le donne e del 65° anno per gli uomini. Per le donne che proseguono l'attività oltre il 60° anno, l'incremento è di mezzo punto percentuale per gli anni oltre il 60 e fino al 65°.

L'incremento opera per le pensioni con decorrenza successiva all'anno 1994 e soltanto per anni interi, cioè per periodi pari a 52 settimane o multipli di 52. Nei campi "93 SETT.INCR. 1%" e "94 SETT. INCR. 0,5 %" del pannello PB1 non può quindi essere acquisito un numero di settimane inferiore a 52 o diverso da un multiplo di 52.

Cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo

L'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, come modificato dall'articolo 11, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, introduce dal 1 gennaio 1995 una parziale incumulabilità della pensione con i redditi da lavoro autonomo, limitatamente al 50 per cento della quota eccedente il trattamento minimo. La previgente normativa continua ad applicarsi ai titolari di pensione al 31 dicembre 1994 e ai soggetti che abbiano maturato entro tale data i requisiti di assicurazione e contribuzione per la vecchiaia o l'anzianità, anche se la prestazione decorre successivamente.

Per le pensioni soggette a incumulabilità, l'importo mensile della quota non cumulabile è registrato nei campi GP5KD03 e GP6KD03. La procedura di ricostituzione è stata aggiornata per accantonare automaticamente la quota di pensione non cumulabile, al momento solo per le somme riferite al periodo dal 1 gennaio 1995 al 31 dicembre dell'anno precedente quello di calcolo della ricostituzione. Per gli arretrati, nel campo "90 CODICE ARRETRATI" del pannello PB1 deve essere indicato il codice "4"; resta il codice "3" per la trattenuta per incumulabilità con la retribuzione. Se nello stesso periodo vi sono entrambe le tipologie, si utilizza comunque il codice "3" e la procedura accantona l'importo relativo al lavoro dipendente per l'intero periodo degli arretrati.

Le somme da corrispondere eventualmente ai pensionati devono essere determinate dalle Sedi. Le nuove modalità fiscali delle quote accantonate sono poi illustrate al punto 13.2.

Pensioni e supplementi a carico delle gestioni dei lavoratori autonomi

Per le pensioni e i supplementi liquidati a carico delle gestioni dei lavoratori autonomi con decorrenza dal 1 gennaio 1996 non deve più essere acquisito l'importo IVS per il calcolo secondo la normativa anteriore alla legge 2 agosto 1990, n. 233. Dal 1 gennaio 1996 cessa infatti la salvaguardia prevista dagli articoli 5, comma 11, e 8, comma 8, della legge n. 233, relativa al valore ottenuto con il calcolo effettuato secondo le norme previgenti per le pensioni e i supplementi con decorrenza entro il 31 dicembre 1995.

Regime di incumulabilità introdotto dalla legge n. 335/1995

La circolare dedica un'ampia sezione all'articolo 1, commi 41, 42 e 43, della legge n. 335/1995, che introduce tre ipotesi di incumulabilità:

  • pensione ai superstiti con i redditi del beneficiario;
  • assegni ordinari di invalidità con i redditi da lavoro del beneficiario;
  • pensioni ai superstiti, pensioni di inabilità e assegni ordinari di invalidità liquidati per infortunio o malattia professionale con la rendita vitalizia corrisposta dall'INAIL, dall'IPSEMA o dall'ENPAIA per lo stesso evento.

Pensione ai superstiti e redditi del beneficiario

L'incumulabilità opera per le pensioni con decorrenza dal 1 settembre 1995. Per i trattamenti anteriori il legislatore fa salvo il trattamento più favorevole in godimento, con riassorbimento sui futuri miglioramenti. Inoltre il trattamento derivante dal cumulo non può essere inferiore a quello che risulterebbe collocando il reddito nella fascia immediatamente precedente.

La procedura richiede l'acquisizione dei dati reddituali tramite il Mod. RED 335/REV. I redditi da considerare sono quelli assoggettabili all'IRPEF al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei trattamenti di fine rapporto e relative anticipazioni, del reddito della casa di abitazione e delle competenze arretrate soggette a tassazione separata. Non va computato neppure l'importo della pensione ai superstiti soggetta a riduzione; inoltre è escluso il reddito derivante da altre pensioni ai superstiti, come precisato dal Ministero del Lavoro.

Assegni ordinari di invalidità e redditi da lavoro

Per gli assegni ordinari di invalidità con decorrenza dal 1 settembre 1995 in poi, l'incumulabilità riguarda i redditi da lavoro dipendente, autonomo o d'impresa. Anche in questo caso la circolare richiama il Mod. RED 335/INV, che consente di acquisire i redditi del titolare e, in chiave più ampia, anche redditi del coniuge, altri redditi IRPEF, TFR e competenze arretrate, così da poter essere utilizzato anche per eventuali integrazioni dell'assegno.

Cumulo con rendite da infortunio

Per pensioni ai superstiti, pensioni di inabilità e assegni ordinari di invalidità liquidati per infortunio sul lavoro o malattia professionale, l'incumulabilità opera fino a concorrenza della rendita se il trattamento deriva dallo stesso evento. I dati della rendita vanno acquisiti con il nuovo pannello VB1. Sono indicati anche i nuovi campi del data base pensioni, tra cui la chiave rendita INAIL, la decorrenza, l'importo mensile e il codice che identifica se l'evento è lo stesso o diverso.

Memorizzazione nel data base pensioni

Per gestire le quote non cumulabili vengono introdotti specifici campi nel data base pensioni:

  • GP5KC10 e GP6KC10 per l'importo mensile della pensione al lordo delle quote non cumulabili;
  • GP5KC05 e GP6KC05 per l'importo mensile della pensione al netto delle quote non cumulabili;
  • GP5HG01 e GP6HG01 per il codice del motivo della non cumulabilità;
  • GP5HG02 e GP6HG02 per l'importo della quota non cumulabile.

I codici motivo sono:

  • 74 per l'incumulabilità con rendita da infortunio;
  • 75 per l'incumulabilità pensione ai superstiti/redditi del beneficiario;
  • 76 per l'incumulabilità assegno ordinario di invalidità/redditi da lavoro.

Determinazione della retribuzione e del reddito pensionabili

La legge n. 335 modifica il periodo di riferimento per il calcolo della base pensionabile in forma retributiva per gli assicurati con almeno 15 anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 1992. Per i lavoratori dipendenti il periodo da prendere in considerazione viene ampliato progressivamente da cinque a dieci anni; per gli autonomi da dieci a quindici anni.

Lavoratori dipendenti

Dal 1 gennaio 1996, per i casi di cui agli articoli 3, comma 3, e 7, comma 3, del decreto legislativo n. 503/1992, l'incremento delle settimane di riferimento delle retribuzioni pensionabili passa dal 50 per cento al 66,6 per cento del numero di settimane intercorrenti tra il 1 gennaio 1996 e la decorrenza della pensione, con arrotondamento per difetto.

La circolare distingue tre ipotesi:

  • assicurati con almeno 18 anni al 31 dicembre 1995: pensione interamente retributiva, composta da due quote;
  • assicurati con almeno 15 anni al 31 dicembre 1992 e meno di 18 anni al 31 dicembre 1995: pensione mista, con due quote retributive e una contributiva;
  • assicurati con meno di 15 anni al 31 dicembre 1992: pensione mista con analoghi criteri, ma con il minor numero di settimane utili per la prima quota.

In tutte le ipotesi vengono precisati i periodi rilevanti, il numero di settimane da considerare e le regole di rivalutazione delle retribuzioni con i coefficienti dell'articolo 3 della legge n. 297 e dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo n. 503.

Gestione autonoma

Per i lavoratori autonomi iscritti all'INPS, con anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni al 31 dicembre 1992, gli incrementi di cui al comma 17 si applicano nella stessa misura e con la stessa decorrenza, entro il limite delle ultime 780 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione.

Anche qui la circolare distingue:

  • assicurati con almeno 18 anni al 31 dicembre 1995, per i quali la pensione è interamente retributiva e si compone di due quote;
  • assicurati con almeno 15 anni al 31 dicembre 1992 e meno di 18 al 31 dicembre 1995, per i quali la pensione è composta da tre quote;
  • assicurati con meno di 15 anni al 31 dicembre 1992, per i quali si applica la medesima logica di ripartizione in tre quote.

Per gli autonomi che liquidano la pensione sulla base di contribuzione versata in più gestioni, la verifica del requisito dei 18 anni al 31 dicembre 1995 deve considerare l'anzianità complessiva nelle diverse gestioni, computando solo i periodi non sovrapposti temporalmente.

Pensioni di inabilità

Per le pensioni di inabilità con decorrenza successiva al 1995, da liquidare nei confronti di assicurati con meno di 18 anni al 31 dicembre 1995 e dei soggetti assicurati per la prima volta dal 1 gennaio 1996, le maggiorazioni di cui all'articolo 2, comma 3, della legge n. 222 devono essere calcolate con il sistema contributivo. A tal fine si aggiunge al montante individuale una quota di contribuzione riferita al periodo mancante al compimento del 60° anno di età, calcolata sulla media delle basi annue pensionabili degli ultimi cinque anni e rivalutata ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo n. 503.

L'anzianità contributiva complessiva non può comunque superare 40 anni. Per la liquidazione si assume il coefficiente di trasformazione relativo all'età di 57 anni se l'assicurato ha età inferiore. Se il titolare può far valere almeno 18 anni al 31 dicembre 1995, le maggiorazioni continuano invece a essere determinate con il sistema retributivo.

Assegno mensile per assistenza personale e continuativa

La procedura di ricostituzione è stata aggiornata per consentire l'acquisizione dei dati relativi alla corresponsione o revoca dell'assegno mensile per l'assistenza personale e continuativa ai pensionati per inabilità, previsto dall'articolo 5 della legge 12 giugno 1984, n. 222. La segnalazione avviene tramite il pannello VB1.

I dati sono memorizzati nei campi GP2BACC, per la decorrenza dell'assegno, e GP5KM21/GP6KM21, per l'importo mensile.

Ricostituzione per sentenze della Corte Costituzionale

È prevista la memorizzazione degli estremi delle sentenze della Corte Costituzionale che impongono la riliquidazione della pensione, al fine di rilevare automaticamente le pensioni riliquidate e determinare i relativi oneri. Al momento possono essere acquisiti solo i dati relativi alla sentenza della Corte Costituzionale n. 495 del 1993, nei casi di sentenze passate in giudicato.

I campi dedicati sono:

  • GP2SEN1, per indicare se la sentenza è passata in giudicato;
  • GP2SEN2, per identificare la sentenza della Corte Costituzionale che ha dato luogo alla riliquidazione;
  • GP2SEN3 e GP2SEN4, per la data iniziale e finale di attribuzione dei benefici.

Determinazione degli arretrati e trattamento fiscale

La circolare interviene in modo significativo sui criteri di calcolo dei conguagli a debito o a credito nella ricostituzione, con l'obiettivo di gestire meglio le posizioni da parte delle Sedi.

Codici per l'accantonamento delle quote non cumulabili

Il campo "90 CODICE ARRETRATI" del pannello PB1 ammette ora i codici:

  • 1, per rendere disponibili tutti gli arretrati;
  • 3, per rendere disponibili gli arretrati al netto delle quote non cumulabili con la retribuzione e dei trattamenti di famiglia;
  • 4, per gli arretrati al netto delle quote non cumulabili con il reddito da lavoro autonomo.

Non sono più utilizzabili i codici 5 e 7. Se è stato già utilizzato un codice 3 o 4, non può essere elaborata nello stesso anno una nuova ricostituzione con codice diverso rispettivamente da 3 o da 4.

Trattazione ai fini IRPEF delle somme accantonate

Le somme accantonate per effetto dei codici 3 e 4 sono stampate sul mod. P.1/ott localizzato all'ufficio pagatore TRL e non subiscono ritenute IRPEF né SSN. Se poi devono essere corrisposte al pensionato, la Sede provvede ad assoggettarle a IRPEF e SSN e alla rettifica della certificazione fiscale tramite la procedura di rettifica preventiva.

Se vengono corrisposte soltanto somme accantonate per trattamenti di famiglia, non va effettuata alcuna ritenuta IRPEF né alcuna rettifica dell'imponibile fiscale.

Conguagli a debito del pensionato

In caso di ricostituzione con conguaglio a debito, la procedura assoggetta le somme a IRPEF e contributo SSN e certifica le somme "corrisposte" anziché quelle "dovute". Per le pensioni ai superstiti intestate a più contitolari, l'imponibile fiscale è certificato sulla base di quanto effettivamente riscosso e della composizione familiare precedente la ricostituzione. In tali casi è necessario inviare le comunicazioni agli interessati secondo le istruzioni del messaggio n. 15574 del 14 marzo 1996.

Recuperi sugli arretrati

I campi "ACCONTI" e "TRATTENUTE" del pannello PB1 sono sostituiti da "TRATT. DEDUCIBILI IRPEF" e "TRATT. NON DEDUC.IRPEF". La procedura determina l'imponibile al netto delle somme deducibili dall'IRPEF e al lordo delle somme non deducibili.

Devono essere dedotte solo le somme che erano state a suo tempo assoggettate a IRPEF e certificate, con esclusione di acconti, trattamenti di famiglia, trattamenti di mobilità o di somme già rettificate.

Variazione della periodicità di pagamento

Se la variazione dell'importo comporta il passaggio da periodicità semestrale a bimestrale, gli arretrati sono determinati fino alla fine del semestre già disposto. Se la variazione è elaborata nel primo semestre, la nuova periodicità bimestrale opera per il periodo successivo e il campo GP1AF10 riporta il numero della rata dalla quale è stata operata la variazione. Se la variazione è elaborata nel secondo semestre, la modifica opera dall'anno successivo. In caso di diminuzione della pensione, il passaggio da bimestrale a semestrale decorre sempre dall'anno successivo.

Conguagli di importo esiguo

Se i conguagli a debito o a credito sono inferiori a lire 20.000 per pensione, IRPEF o contributo SSN, la procedura non predispone documenti di pagamento né dati per il recupero crediti. Le somme restano memorizzate nei campi GP2CSSN, GP2CTAS e GP2CPEN per la sistemazione al rinnovo dell'anno successivo.

Istruzioni operative e nuovi pannelli

Le istruzioni di dettaglio per la segnalazione dei dati sono state fornite con il messaggio n. 18137 del 28 marzo 1996. I nuovi pannelli richiamati dalla circolare sono PB1, VBA, VB1, VCA, VS1 e RED; i relativi tracciati sono riportati negli allegati indicati.

Il pannello PB1 è aggiornato per ufficio pagatore, codice arretrati, trattenute deducibili e non deducibili, e decorrenza del calcolo arretrati. Il pannello VBA consente di gestire le detrazioni d'imposta e le variazioni dell'attività economica. Il nuovo pannello VB1 è dedicato a sentenze della Corte Costituzionale, rendite INAIL e assegno di accompagnamento. I pannelli VCA e VS1 sono adattati alla nuova disciplina contributiva e del montante; il pannello RED è ristrutturato per i redditi rilevanti ai fini dell'integrazione al minimo e dell'incumulabilità.

Trasformazione delle pensioni provvisorie

È in corso la modifica delle procedure per trasformare le pensioni liquidate in via provvisoria con procedura LP1 in pensioni definitive, consentendo anche la segnalazione di eventuali dati di integrazione e rettifica.

Nuovi codici errore

La circolare elenca i nuovi codici errore della fase di calcolo:

  • 391: pensione ai superstiti senza dati reddituali per l'articolo 1, comma 41, legge n. 335/1995;
  • 392: assegno di invalidità senza dati reddituali per l'articolo 1, comma 42, legge n. 335/1995;
  • 393: codice pagamento arretrati mancante o errato;
  • 394: importo trattenute deducibili o non deducibili errato;
  • 395: incompatibilità fra codice pagamento arretrati e trattenute deducibili IRPEF;
  • 396: pensione ai superstiti con contitolari cessati dal diritto nel corso dell'anno e trattenute deducibili IRPEF;
  • 397: errore tecnico, da segnalare alla Direzione Centrale per le Pensioni;
  • 398: decorrenza assegno di accompagnamento anteriore alla decorrenza della pensione;
  • 399: presenza di oltre cinque elementi di rendita infortuni;
  • 400: codice arretrati diverso da quello già segnalato in una precedente ricostituzione dell'anno;
  • 489: pensione a pagamento scisso o con quota localizzata ad uffici pagatori Z01, Z02, Z03 con dati di sostituzione Stato o rivalsa;
  • 493: pensione di nuova liquidazione per la quale non è stata ancora estratta la prima rata.

Allegati e documentazione tecnica

La circolare richiama numerosi allegati contenenti tabelle di importi e moduli operativi: limiti di reddito, maggiorazioni sociali, minimali di retribuzione, fasce di retribuzione e di reddito pensionabili, testo dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 503/1992 come modificato, moduli RED 335/REV e RED 335/INV, nonché il testo del messaggio n. 18137 del 28 marzo 1996 e del messaggio n. 15574 del 14 marzo 1996. Per motivi tecnici, gli allegati dal 12 al 18 non sono trasmessi nel corpo del testo, ma sono richiamati come parte integrante delle istruzioni procedurali.

Punti principali

Adeguamento della procedura di ricostituzione

La procedura è stata ristrutturata per applicare la legge n. 335/1995 e per gestire le riliquidazioni conseguenti a sentenze della Corte Costituzionale. Sono stati aggiornati pannelli, campi del data base pensioni, modalità di calcolo degli arretrati, trattazione fiscale e codici errore.

Limiti di reddito e integrazione al minimo

Sono riepilogati negli allegati i limiti di reddito per l'integrazione al minimo delle pensioni, per la maggiorazione sociale e per l'integrazione degli assegni di invalidità. La legge n. 335 ha elevato a quattro volte, per i coniugati non separati con pensioni dal 1 gennaio 1995, il limite di reddito coniugale per l'integrazione al minimo.

Assegno per il nucleo familiare

Per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1995 è previsto un aumento di lire 84.000 mensili per ogni figlio oltre il secondo, cumulabile con l'aumento di lire 20.000 mensili già previsto per ogni figlio oltre il primo. L'aumento è attribuito automaticamente in presenza delle informazioni reddituali del nucleo relative al 1994.

Minimali di retribuzione e lavoratori optanti

Sono richiamati i minimali di retribuzione per l'accredito dei contributi e le esclusioni per alcuni lavoratori. Per i lavoratori optanti, l'incremento annuo della percentuale di commisurazione della pensione è disciplinato in modo differenziato per uomini e donne e opera solo per anni interi.

Cumulo pensione-redditi e nuove regole di incumulabilità

Dal 1 gennaio 1995 si applica la parziale incumulabilità della pensione con redditi da lavoro autonomo; restano salve alcune posizioni pregresse. La legge n. 335 introduce inoltre l'incumulabilità delle pensioni ai superstiti con i redditi del beneficiario, degli assegni ordinari di invalidità con i redditi da lavoro e delle pensioni ai superstiti, inabilità e assegni di invalidità con le rendite da infortunio per lo stesso evento.

Calcolo della base pensionabile

La circolare spiega le nuove quote di pensione retributive e contributive per dipendenti e autonomi, in funzione dell'anzianità contributiva al 31 dicembre 1992 e al 31 dicembre 1995. Sono precisati i periodi di riferimento da considerare, le aliquote progressive e i criteri specifici per le pensioni di inabilità.

Assegno di accompagnamento e sentenze della Corte Costituzionale

La procedura consente l'acquisizione dei dati per l'assegno mensile di assistenza personale e continuativa ai pensionati per inabilità. È inoltre prevista la memorizzazione degli estremi delle sentenze della Corte Costituzionale, per ora limitatamente alla sentenza n. 495 del 1993 in caso di sentenze passate in giudicato.

Arretrati, fiscalità e nuovi campi procedurali

Sono ridefiniti i codici per l'accantonamento delle quote non cumulabili, la trattazione ai fini IRPEF e SSN, i recuperi sugli arretrati, la variazione della periodicità di pagamento e la gestione dei conguagli di importo esiguo. Vengono introdotti nuovi campi nei pannelli PB1, VBA, VB1, VCA, VS1, RED e nel data base pensioni.

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