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Circolare

Circolare numero 78 del 9-4-1996

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica che i regimi previdenziali gestiti dall’O.S.S.O.M. di Bruxelles sono stati formalmente inclusi nel campo di applicazione della normativa comunitaria di sicurezza sociale dal Regolamento n. 3096/95, con effetto dal 1° gennaio 1996 ma con efficacia sostanziale retroattiva dal 1° ottobre 1972. Vengono chiariti l’ambito dei regimi interessati, il ruolo dell’O.S.S.O.M. come istituzione competente e organismo di collegamento, la disciplina specifica delle pensioni di invalidità e le modalità di revisione delle pratiche già definite, anche con riferimento ai termini per ottenere la decorrenza favorevole delle prestazioni.

Applicabilita' della normativa comunitaria ai periodi di iscrizione all'O.S.S.O.M. di Bruxelles

Applicabilita' della normativa comunitaria ai periodi di iscrizione all'O.S.S.O.M. di Bruxelles

La circolare chiarisce l’effetto dell’inclusione dei regimi previdenziali gestiti dall’O.S.S.O.M. nel campo di applicazione della normativa comunitaria di sicurezza sociale. L’intervento segue il Regolamento n. 3096/95 e precisa le conseguenze operative per le prestazioni previdenziali interessate, con particolare attenzione ai periodi di iscrizione, alle pensioni di invalidità e alla revisione delle pratiche già definite.

Quadro normativo e decorrenza dell’estensione

Il Regolamento n. 3096/95 del 22 dicembre 1995, entrato in vigore il 1° gennaio 1996, ha formalmente inserito i regimi O.S.S.O.M. nel campo di applicazione della disciplina comunitaria di sicurezza sociale. La circolare specifica che tale estensione ha effetti sin dall’entrata in vigore dei Regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72, cioè dal 1° ottobre 1972, in quanto si tratta dell’interpretazione di un orientamento già consolidato della Corte di Giustizia delle Comunità Europee.

Soggetti interessati e prestazioni ricomprese

Sono interessate le persone assoggettate al regime della sicurezza sociale d’oltremare e gli ex dipendenti del Congo belga e del Ruanda-Urundi. I regimi O.S.S.O.M. coprono tutte le prestazioni previdenziali, con esclusione di quelle relative alla disoccupazione involontaria. Rientrano quindi nel coordinamento comunitario le prestazioni di malattia e invalidità, vecchiaia e superstiti, familiari, assegni in caso di morte e prestazioni per infortuni e malattie professionali.

Funzioni dell'O.S.S.O.M. nel sistema comunitario

Ai fini dell’applicazione dei regolamenti europei, l’O.S.S.O.M. opera sia come "istituzione competente" sia come "organismo di collegamento" ai sensi degli allegati 2 e 4 del Regolamento n. 574/72. La circolare indica anche la sede completa dell’ente a Bruxelles, utile per i rapporti amministrativi e istruttori.

Trattamento delle pensioni di invalidità

Per le pensioni di invalidità la normativa applicata dall’O.S.S.O.M. è qualificata come legislazione di tipo A, quindi con importi non dipendenti dalla durata della carriera assicurativa. Le relative prestazioni figurano nell’allegato IV, parte A, del Regolamento n. 1408/71. La tabella di concordanza dell’allegato V del medesimo regolamento prevede la "non concordanza", con la conseguenza che le valutazioni effettuate dalle istituzioni italiane, e in particolare dall’INPS, non vincolano l’O.S.S.O.M., né valgono in senso inverso.

Revisione delle pratiche già definite

Le pensioni già definite, sia in senso positivo sia negativo, possono essere riesaminate su richiesta degli interessati ai sensi degli articoli 94 e 95 del Regolamento n. 1408/71, rispettivamente per lavoratori subordinati e autonomi. La circolare distingue due ipotesi:

  • se l’istanza di revisione è presentata entro due anni dal 1° gennaio 1996, la decorrenza della prestazione riconosciuta a seguito del riesame è fissata dalla data della domanda originaria;
  • se l’istanza è presentata dopo tale termine, la decorrenza è quella della domanda di revisione, salvo che siano intervenuti decadenza, prescrizione o sentenza passata in giudicato.

Gli stessi criteri si applicano anche alle domande trasmesse per la prima volta dall’O.S.S.O.M. e da questo già definite autonomamente.

Indicazioni operative

La circolare fornisce quindi agli uffici istruzioni per trattare i periodi di iscrizione all’O.S.S.O.M. secondo la normativa comunitaria, con effetti retroattivi dal 1972, e per gestire le eventuali revisioni delle pensioni già liquidate o respinte. Il punto più rilevante sul piano operativo riguarda la possibilità di riesame delle pratiche e la corretta individuazione della decorrenza economica delle prestazioni in base al momento di presentazione dell’istanza.

Punti principali

Inclusione dei regimi O.S.S.O.M. nella normativa comunitaria

Con il Regolamento n. 3096/95 del 22 dicembre 1995, in vigore dal 1° gennaio 1996, i regimi previdenziali gestiti dall’O.S.S.O.M. sono stati formalmente inseriti nel campo di applicazione dei Regolamenti CEE di sicurezza sociale. La circolare precisa che l’estensione riguarda i periodi di iscrizione all’O.S.S.O.M. e discende da un orientamento consolidato della Corte di Giustizia delle Comunità Europee.

Ambito soggettivo e prestazioni coperte

Sono iscritti all’O.S.S.O.M. le persone assoggettate al regime della sicurezza sociale d’oltremare e gli ex dipendenti del Congo belga, del Ruanda-Urundi. I regimi gestiti dall’O.S.S.O.M. riguardano tutte le prestazioni previdenziali, con esclusione di quelle connesse all’assicurazione contro la disoccupazione involontaria.

Funzioni dell’O.S.S.O.M. come istituzione competente e organismo di collegamento

L’O.S.S.O.M. assume, ai fini comunitari, sia la funzione di "istituzione competente" sia quella di "organismo di collegamento" ai sensi degli allegati 2 e 4 del Regolamento n. 574/72. Tale ruolo riguarda le prestazioni di malattia e invalidità, vecchiaia e superstiti, familiari, assegni in caso di morte e prestazioni dell’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali. La circolare riporta anche l’indirizzo dell’ente a Bruxelles.

Disciplina delle pensioni di invalidità

La legislazione O.S.S.O.M. in materia di invalidità è qualificata come legislazione di tipo A, con prestazioni indipendenti dalla durata della carriera assicurativa. Tali legislazioni sono ricomprese nell’allegato IV, parte A, del Regolamento n. 1408/71. Inoltre, per le prestazioni di invalidità dell’O.S.S.O.M. opera la tabella di concordanza dell’allegato V del Regolamento n. 1408/71 che stabilisce la "non concordanza", con la conseguenza che gli accertamenti sanitari e amministrativi delle istituzioni italiane, incluso l’INPS, non sono vincolanti per l’O.S.S.O.M. e viceversa.

Decorrenza retroattiva dell’estensione

L’estensione dei regolamenti comunitari ai regimi O.S.S.O.M. produce effetti sin dall’entrata in vigore dei Regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72, cioè dal 1° ottobre 1972. La circolare sottolinea che si tratta di una mera interpretazione di norme già esistenti e non di una nuova disciplina, motivo per cui l’efficacia deve essere ex tunc.

Revisione delle pratiche già definite

Le pratiche di pensione già definite con decisione positiva o negativa possono essere riesaminate su domanda degli interessati, secondo gli articoli 94 per i lavoratori subordinati e 95 per i lavoratori autonomi del Regolamento n. 1408/71. Se la richiesta di revisione è presentata entro due anni dal 1° gennaio 1996, la decorrenza della prestazione riconosciuta a seguito del riesame si collega alla data della domanda originaria. Se la richiesta è presentata oltre tale termine, la decorrenza è riferita alla data dell’istanza di revisione, salvo intervenuta decadenza, prescrizione o sentenza passata in giudicato.

Applicazione anche alle domande trasmesse per la prima volta

Gli stessi criteri di decorrenza devono essere osservati anche per le domande trasmesse per la prima volta dall’O.S.S.O.M. e già autonomamente definite da tale organismo.

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