Circolare numero 79 del 10-4-1996
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare modifica i criteri già forniti con la n. 64 del 23 marzo 1996 in tema di determinazione del diritto alla pensione di anzianità per i lavoratori agricoli dipendenti. In particolare, chiarisce che la rivalutazione delle giornate di contribuzione agricola per gli anni anteriori al 1984 si applica anche nei casi in cui la contribuzione complessiva sia pari a 270 giornate, oltre che inferiore a tale limite. Precisa inoltre che, quando il diritto matura grazie a questa rivalutazione, la decorrenza della pensione va determinata secondo le regole generali vigenti e non può essere automaticamente fissata al 1 marzo 1996. Sono infine annunciati aggiornamenti delle procedure informatiche.
Chiarimenti sulla rivalutazione delle giornate agricole antecedenti il 1984 per la pensione di anzianità
Chiarimenti sulla rivalutazione delle giornate agricole antecedenti il 1984 per la pensione di anzianità
La circolare interviene a precisare i criteri di applicazione del decreto legge 26 febbraio 1996, n. 84, come già illustrati nella circolare n. 64 del 23 marzo 1996. Il tema riguarda la determinazione del diritto a pensione di anzianità dei lavoratori agricoli dipendenti e, in particolare, la rivalutazione delle giornate di contribuzione agricole maturate in periodi anteriori al 1984.
Quadro normativo di riferimento
Il decreto legge n. 84 del 1996 ha reiterato, con modificazioni, le disposizioni dell'articolo 3 del decreto legge 29 dicembre 1995, n. 554. Il comma 2 dell'articolo 3 stabilisce che la rivalutazione delle giornate di contribuzione agricola antecedenti al 1984 opera per le giornate di contribuzione "pari o inferiori a 270". La circolare n. 64 aveva interpretato tale previsione nel senso che la rivalutazione spettasse per gli anni con contribuzione complessiva inferiore a 270 giornate e, in alcuni casi, anche quando la contribuzione fosse pari a 270 giornate, purché il numero di giornate utili per la pensione fosse inferiore a 156.
Chiarimento sulla portata della locuzione "pari a 270"
La presente circolare recepisce quanto emerge dalla relazione di accompagnamento del disegno di legge n. 2567, presentato al Senato per la conversione in legge del decreto legge n. 84. In tale relazione si afferma che la nuova formulazione mira a superare i dubbi interpretativi sorti con il precedente provvedimento e che la locuzione "pari a" è stata introdotta per comprendere:
- i lavoratori con meno di 270 giornate di contribuzione per gli anni antecedenti al 1 gennaio 1984;
- i lavoratori che, pur avendo meno di 156 giornate effettive, raggiungono 270 giornate di contribuzione considerando anche le giornate di disoccupazione ordinaria.
Nuovi criteri applicativi per la rivalutazione
Alla luce di tali indicazioni, la circolare modifica i criteri fissati il 23 marzo 1996. La rivalutazione delle giornate di contribuzione degli anni anteriori al 1984 resta quindi applicabile anche nei casi in cui la contribuzione complessiva risulti pari a 270 giornate. Tuttavia, nei casi in cui gli anni rivalutati siano quelli in cui la contribuzione complessiva raggiunge esattamente 270 giornate, l'effetto utile della rivalutazione si produce solo se il numero delle giornate utili per il diritto alla pensione di anzianità è inferiore a 156.
Decorrenza della pensione
Viene inoltre corretto il precedente orientamento sulla decorrenza. Per i casi in cui il diritto alla pensione di anzianità si raggiunga grazie alla rivalutazione di annualità antecedenti al 1984 con contribuzione complessiva pari a 270 giornate, la decorrenza della pensione non è automaticamente fissata al 1 marzo 1996. Essa deve essere determinata in base alle disposizioni generali vigenti in materia, considerando la data di maturazione dei requisiti e la collocazione temporale dei contributi.
Aggiornamenti procedurali
La circolare segnala infine che i programmi della procedura del Progetto Pensioni e dell'Operazione Pensionesubito sono in fase di aggiornamento per recepire i nuovi criteri applicativi. Le relative disponibilità saranno comunicate con successivo avviso.
Punti principali
Oggetto della circolare
La circolare interviene sui criteri applicativi del decreto legge 26 febbraio 1996, n. 84, in materia di pensione di anzianità per i lavoratori agricoli dipendenti, modificando le istruzioni già impartite con la circolare n. 64 del 23 marzo 1996.
Ambito della rivalutazione delle giornate agricole
Viene chiarito che la rivalutazione delle giornate di contribuzione agricola relative ad anni precedenti il 1984 opera non solo quando la contribuzione sia inferiore a 270 giornate, ma anche quando sia pari a 270 giornate complessive.
Condizione di efficacia concreta della rivalutazione
La rivalutazione delle giornate per gli anni in cui la contribuzione complessiva risulta pari a 270 giornate è concretamente utile solo se il numero delle giornate utili per il diritto alla pensione di anzianità resta inferiore a 156.
Decorrenza della pensione nei casi di maturazione con rivalutazione
Si supera l'indicazione secondo cui la pensione non potesse decorrere prima del 1 marzo 1996 nei casi di diritto maturato con la rivalutazione di annualità pari a 270 giornate. La decorrenza deve invece essere fissata secondo le disposizioni generali vigenti, tenendo conto della data di maturazione dei requisiti in relazione alla collocazione temporale dei contributi.
Chiarimento interpretativo dal disegno di legge di conversione
La relazione di accompagno del disegno di legge n. 2567 conferma che la locuzione "pari a" è stata inserita per includere sia i lavoratori con meno di 270 giornate antecedenti al 1 gennaio 1984, sia quelli che, pur avendo meno di 156 giornate effettive, raggiungono 270 giornate sommando le giornate di disoccupazione ordinaria.
Aggiornamento delle procedure informatiche
I programmi della procedura del Progetto Pensioni e dell'Operazione Pensionesubito risultano in fase di aggiornamento per adeguarsi ai nuovi criteri e saranno resi disponibili con successiva comunicazione.
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