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Circolare

Circolare numero 82 del 11-4-1996

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare conferma la reiterazione della disciplina sui lavori socialmente utili e fornisce le istruzioni operative per il pagamento del sussidio ai lavoratori impegnati nei progetti approvati nel 1995 e in quelli approvati dal 1° gennaio 1996. Definisce soggetti aventi diritto, importi applicabili nei diversi periodi, modalità di domanda e liquidazione, nonché regole su assenze, malattia, maternità, ferie e dichiarazione di disponibilità. Fornisce inoltre chiarimenti sull’utilizzo in più progetti e sulle relative evidenze contabili.

Sussidio di disoccupazione per i lavori socialmente utili ex art. 1 D.L. n. 180/1996

Sussidio di disoccupazione per i lavori socialmente utili ex art. 1 D.L. n. 180/1996

La circolare disciplina la corresponsione del sussidio di disoccupazione per i lavoratori impiegati in progetti di lavori socialmente utili, alla luce della reiterazione normativa operata dal D.L. n. 180/1996. Vengono fornite istruzioni operative per i progetti approvati nel 1995 e per quelli approvati dall’1 gennaio 1996, oltre a chiarimenti su assenze, dichiarazione di disponibilità, durata massima del beneficio e profili contabili.

Quadro normativo e continuità della disciplina

Il provvedimento richiama la successione dei decreti-legge che hanno regolato la materia dei lavori socialmente utili, dalla disciplina originaria del D.L. n. 31/1995 fino al D.L. n. 180/1996, passando per i decreti nn. 105, 232, 326, 416, 515 del 1995 e n. 39 del 1996. Poiché la disciplina non ha subito modifiche sostanziali, restano ferme le istruzioni applicative già emanate con le precedenti circolari; la presente circolare interviene soprattutto per chiarire l’applicazione del sussidio di cui all’art. 1, comma 3, del decreto-legge richiamato.

Soggetti destinatari nei progetti approvati nel 1995

Per i progetti approvati entro il 31 dicembre 1995, la circolare precisa che possono essere utilizzati, in forza del rinvio all’art. 14, comma 1, del D.L. n. 299/1994, anche i lavoratori di cui all’art. 25, comma 5, della legge n. 223/1991, indipendentemente dall’area di iscrizione nelle liste. Si tratta, in particolare, di:

  • lavoratori iscritti da più di due anni nella prima classe delle liste di collocamento;
  • lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, con o senza indennità;
  • lavoratori appartenenti a categorie individuate dalla Commissione regionale per l’impiego, anche per specifiche aree territoriali, con approvazione ministeriale.

Il Ministero del lavoro chiarisce inoltre che tra gli iscritti da più di due anni nella prima classe vanno compresi anche coloro che siano usciti dalle liste di mobilità dopo una permanenza di almeno due anni, poiché tale iscrizione produce gli stessi effetti dell’iscrizione nella prima classe del collocamento ordinario.

Sussidio per i progetti del 1995: misura e durata

Per i lavoratori privi di trattamento previdenziale e avviati a progetti approvati nel corso del 1995, il sussidio spetta per non più di dodici mesi nell’ambito di un progetto. La circolare distingue tre fasi di importo:

  • fino al 13 agosto 1995: lire 600.000 mensili, pari a lire 7.500 per 80 ore mensili, con riduzione proporzionale se il progetto prevede un impegno inferiore;
  • dal 14 agosto 1995 al 31 gennaio 1996: lire 800.000 mensili, pari a lire 8.000 per 100 ore mensili, con riduzione proporzionale in caso di minor impegno;
  • dall’1 febbraio 1996: sussidio in misura fissa, non superiore a lire 800.000 mensili, non più collegato alle ore effettivamente prestate.

La corresponsione resta soggetta a successivi conguagli in relazione ai diversi importi succedutisi nel tempo.

Progetti approvati dall’1 gennaio 1996

L’art. 1, comma 20, del D.L. n. 180/1996 prevede la ripartizione regionale delle risorse del Fondo per l’occupazione non destinate ai progetti già approvati nel 1995, tenendo conto della dimensione dei progetti e del numero dei disoccupati di lunga durata nelle aree del Mezzogiorno, nelle aree di declino industriale individuate dall’Unione europea e nelle aree caratterizzate da rilevante squilibrio tra domanda e offerta di lavoro. Le Commissioni regionali per l’impiego determinano criteri e priorità di assegnazione.

Possono essere avviati ai nuovi progetti:

  • i lavoratori in trattamento CIGS;
  • i lavoratori di cui all’art. 25, comma 5, della legge n. 223/1991.

Se privi di trattamento previdenziale, a questi ultimi spetta il solo sussidio di cui al comma 3, nella misura di lire 800.000 mensili dall’1 febbraio 1996, per non più di dodici mesi nel singolo progetto. Se l’inizio o la fine dell’impegno avviene nel corso del mese, l’importo va ridotto proporzionalmente.

I progetti approvati dal 1996 possono essere finanziati, anche parzialmente o totalmente, con risorse regionali o di altri enti pubblici; anche in tal caso il sussidio resta dovuto. Le sedi INPS devono mantenere evidenza separata dei nominativi dei lavoratori pagati in relazione a tali finanziamenti.

Domanda, istruttoria e contabilizzazione del sussidio

Per la concessione del sussidio è necessaria una domanda all’INPS, presentata tramite la Sezione circoscrizionale per l’impiego che ha effettuato l’assegnazione al progetto. Le domande, raccolte dalle Sezioni circoscrizionali, vengono trasmesse periodicamente alle sedi INPS territorialmente competenti, le quali procedono alla liquidazione mediante procedura automatizzata.

Sotto il profilo contabile, per il sussidio relativo ai progetti approvati dall’1 gennaio 1996 viene istituito il conto GAU 30/57. Resta invece confermata l’imputazione al conto GAU 30/56 per i sussidi relativi ai progetti approvati nel corso del 1995.

Natura del sussidio e regole sulle assenze

La circolare ribadisce che il sussidio ha natura assistenziale e che l’utilizzazione nei progetti non comporta la costituzione di un rapporto di lavoro con l’ente gestore. Ne discende che il diritto alla prestazione è strettamente collegato alla partecipazione alle attività del progetto.

In caso di assenza ingiustificata e volontaria, il diritto al sussidio viene meno. Se invece l’assenza dipende da cause indipendenti dalla volontà del lavoratore, il sussidio continua a spettare. Per le assenze giustificate non è richiesta una specifica comunicazione alla sede INPS; in caso di assenza ingiustificata, l’ente gestore valuta se sia possibile il recupero mediante incremento dell’impegno nel mese corrente o in quello successivo. Se il recupero non è possibile, l’ente segnala il caso all’Ufficio del lavoro per i conseguenti adempimenti e per l’eventuale decadenza definitiva dal progetto e dal beneficio.

La circolare sollecita inoltre gli Uffici del lavoro e i soggetti gestori a comunicare tempestivamente i nominativi dei lavoratori segnalati, anche prima del provvedimento di decadenza, così da sospendere per tempo l’erogazione del sussidio ed evitare indebiti da recuperare.

Orientamento, malattia, maternità e ferie

Il pagamento del sussidio non va sospeso quando i lavoratori siano chiamati a partecipare ad attività di orientamento organizzate dalle Agenzie o Sezioni circoscrizionali per l’impiego. Durante tali periodi, purché contenuti nel limite massimo dei dodici mesi dall’inizio dell’attività nel progetto, i lavoratori continuano a percepire il sussidio.

Per la malattia, se debitamente certificata al soggetto gestore, il sussidio INPS non deve essere sospeso; non è dovuta invece l’eventuale integrazione a carico dell’ente utilizzatore. Non è necessaria la trasmissione della certificazione sanitaria alle sedi INPS, proprio perché i lavori socialmente utili non configurano un rapporto di lavoro subordinato.

Diversa è la disciplina della maternità: durante l’astensione obbligatoria l’erogazione del sussidio va sospesa, poiché alle lavoratrici spetta l’indennità di maternità secondo il rinvio alle regole dell’indennità di mobilità. Se, al termine del periodo obbligatorio, non sono trascorsi dodici mesi dall’inizio dell’attività nel progetto e l’interessata riprende il lavoro, il sussidio viene ripristinato fino alla scadenza del termine massimo, previa attestazione del soggetto gestore.

Quanto alle ferie, la circolare afferma che i progetti devono essere organizzati prevedendo il non impiego nei giorni di ferie spettanti in base al periodo di utilizzazione; per tali giornate il sussidio non va sospeso.

Dichiarazione di disponibilità allo svolgimento dei lavori socialmente utili

La circolare richiama la precedente disciplina secondo cui, per ottenere il sussidio spettante ai sensi dell’art. 1, commi 5, 7 e 8, del D.L. n. 232/1995, i lavoratori non già impegnati nei lavori socialmente utili dovevano rendere entro il 10 luglio 1995 una dichiarazione di disponibilità alla Sezione circoscrizionale per l’impiego competente. Il modello di domanda allegato alla circolare n. 191/1995 contiene infatti lo spazio per l’attestazione di tale dichiarazione.

L’art. 1, comma 11, del D.L. n. 180/1996 consente però, ai fini dell’avviamento ai progetti e del sussidio per il periodo di utilizzazione, che la dichiarazione sia resa anche successivamente al 10 luglio 1995, purché non sia già stata presentata in applicazione della precedente norma. Questa possibilità non vale per il sussidio relativo ai periodi di non utilizzazione: per i lavoratori di cui al comma 5 e all’art. 3 del decreto che non abbiano reso la dichiarazione entro il 10 luglio 1995 e che a tale data non fossero ancora stati avviati a un progetto, il sussidio non spetta per il periodo successivo al 31 maggio 1995.

Utilizzo in più progetti, durata complessiva e reiscrizione nelle liste

Il Ministero del lavoro ha chiarito che il limite di dodici mesi per il sussidio previsto dal comma 5 opera in modo complessivo, anche in caso di utilizzo in più progetti. Diversamente, il limite di dodici mesi previsto dal comma 3 si riferisce al singolo progetto.

Ne consegue che i lavoratori che abbiano già percepito per dodici mesi il sussidio di cui al comma 5 possono essere nuovamente utilizzati in lavori socialmente utili, purché rientrino ancora nelle categorie previste dall’art. 25, comma 5, della legge n. 223/1991, ma con diritto al solo sussidio di cui al comma 3.

La circolare precisa anche che i lavoratori cancellati dalle liste di mobilità devono essere reiscritti dalla data di inizio dell’impegno nel progetto fino al termine dello stesso.

Chiarimenti ministeriali richiamati in allegato

In allegato è richiamata la circolare del Ministero del lavoro n. 1/96, che ribadisce alcuni principi di sistema: la possibilità di spostare i disoccupati assegnati ad altri compiti o ad altro progetto, purché con mansioni professionalmente equivalenti e senza riduzione della durata dell’utilizzazione o del numero dei lavoratori coinvolti; la natura assistenziale del sussidio; l’ammissibilità della corresponsione durante malattia, ferie e altre assenze non imputabili alla volontà del disoccupato; la non estensibilità degli istituti tipici del rapporto di lavoro subordinato, come i permessi non retribuiti.

La stessa circolare ministeriale ribadisce che, in caso di assenza ingiustificata, l’ente utilizzatore deve valutare il recupero dell’assenza entro il mese corrente o quello successivo; in mancanza, si procede alla richiesta di sostituzione e alla definitiva decadenza dal progetto con comunicazione alla sede INPS competente.

Punti principali

Quadro normativo e finalità

Il D.L. n. 180/1996 ha ulteriormente reiterato la disciplina dei lavori socialmente utili già introdotta e modificata da precedenti decreti-legge del 1995 e del 1996. La circolare precisa che, non essendo intervenute modifiche sostanziali, restano valide le istruzioni applicative già emanate, ma vengono fornite indicazioni specifiche sul sussidio di cui all’art. 1, comma 3, per i lavoratori impiegati nei progetti approvati nel 1995 e in quelli approvati dal 1° gennaio 1996.

Soggetti beneficiari e progetti del 1995

Per i progetti approvati entro il 31 dicembre 1995 possono essere utilizzati, indipendentemente dall’area di iscrizione, i lavoratori di cui all’art. 25, comma 5, della legge n. 223/1991: iscritti da oltre due anni nella prima classe delle liste di collocamento, iscritti nelle liste di mobilità con o senza indennità, o appartenenti ad altre categorie individuate dalla Commissione regionale per l’impiego. Se privi di trattamento previdenziale, tali lavoratori hanno diritto al sussidio per non più di dodici mesi nell’ambito del progetto, con importi differenziati a seconda del periodo di svolgimento dell’attività.

Importi del sussidio per i progetti del 1995

Per l’attività svolta fino al 13 agosto 1995 il sussidio è riconosciuto nella misura di lire 600.000 mensili, pari a lire 7.500 per 80 ore, ridotto proporzionalmente in caso di minor impegno. Per l’attività dal 14 agosto 1995 al 31 gennaio 1996 la misura è di lire 800.000 mensili, pari a lire 8.000 per 100 ore, con riduzione proporzionale se le ore sono inferiori. Per l’attività svolta dall’1 febbraio 1996 il sussidio spetta in misura fissa, non superiore a lire 800.000 mensili, non più parametrata alle ore effettivamente prestate.

Progetti approvati dall’1 gennaio 1996

Le risorse del Fondo per l’occupazione non utilizzate per i progetti del 1995 sono ripartite a livello regionale per finanziare i progetti approvati dall’1 gennaio 1996. Le Commissioni regionali per l’impiego determinano criteri e priorità di assegnazione. Possono essere avviati i lavoratori in CIGS e quelli dell’art. 25, comma 5, della legge n. 223/1991; se privi di trattamento previdenziale, hanno diritto al solo sussidio di cui al comma 3, nella misura di lire 800.000 mensili dall’1 febbraio 1996, con riduzione proporzionale in caso di avvio o cessazione nel corso del mese.

Domanda, liquidazione e contabilità

La domanda per il sussidio deve essere presentata all’INPS tramite la Sezione circoscrizionale per l’impiego che ha disposto l’assegnazione al progetto, utilizzando il modello allegato. Le domande sono trasmesse periodicamente alle sedi INPS competenti, che liquidano la prestazione con procedura automatizzata. Per i progetti approvati dal 1996 viene istituito il conto GAU 30/57; per i progetti del 1995 resta in uso il conto GAU 30/56 già previsto dalla circolare n. 19/1996.

Assenze, malattia, maternità e ferie

Il sussidio ha natura assistenziale e non deriva da un rapporto di lavoro subordinato con l’ente gestore. Se l’assenza è volontaria e ingiustificata, il diritto al sussidio viene meno; se l’assenza dipende da motivi indipendenti dalla volontà del lavoratore, il sussidio resta dovuto. L’assenza per attività di orientamento non sospende il pagamento. In caso di malattia certificata, il sussidio INPS non va sospeso; in caso di maternità obbligatoria il sussidio è sospeso e subentra l’indennità di maternità; per i giorni di ferie previsti dal progetto il sussidio continua a essere erogato.

Dichiarazione di disponibilità e limiti temporali

La circolare chiarisce che la dichiarazione di disponibilità allo svolgimento dei lavori socialmente utili poteva essere resa entro il 10 luglio 1995, ma l’art. 1, comma 11, del D.L. n. 180/1996 consente a chi non l’avesse già resa di formularla anche successivamente per essere avviato ai progetti con diritto al sussidio del periodo di utilizzazione. Tale possibilità non vale per il sussidio relativo ai periodi di non utilizzazione, che non spetta ai lavoratori non avviati entro il 10 luglio 1995 e privi della dichiarazione richiesta, per i periodi successivi al 31 maggio 1995.

Utilizzo in più progetti e chiarimenti finali

Il Ministero del lavoro precisa che il limite di dodici mesi per il sussidio del comma 5 vale complessivamente anche in caso di utilizzo in più progetti, mentre il limite di dodici mesi del sussidio del comma 3 si riferisce al singolo progetto. I lavoratori che hanno già fruito per dodici mesi del sussidio di cui al comma 5 possono essere nuovamente utilizzati nei lavori socialmente utili, se rientrano nelle categorie previste dalla legge, percependo solo il sussidio del comma 3. È inoltre chiarito che i lavoratori cancellati dalle liste di mobilità sono reiscritti dalla data di inizio dell’impegno nel progetto fino al termine dello stesso.

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