Circolare numero 83 del 11-4-1996
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che, per effetto dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994, non si applica più il cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sui crediti di lavoro e sulle prestazioni erogate dal Fondo di Garanzia. In base alla nuova disciplina, devono essere corrisposti prima gli interessi legali e solo l’eventuale quota residua di rivalutazione monetaria, se superiore agli interessi stessi. Il chiarimento riguarda anche gli emolumenti retributivi, pensionistici e assistenziali e si estende ai crediti di T.F.R. e a quelli di cui al d.lgs. n. 80/1992.
Cumulo interessi e rivalutazione monetaria sui crediti di lavoro e prestazioni del Fondo di Garanzia
Cumulo di interessi e rivalutazione monetaria nei crediti di lavoro e previdenziali
La circolare interpreta l’art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, chiarendo che il precedente regime di cumulo tra rivalutazione monetaria e interessi legali non è più applicabile ai crediti di lavoro e alle prestazioni previdenziali/assistenziali interessate. Il criterio da seguire è quello della corresponsione degli interessi legali, con eventuale riconoscimento della sola quota residua di rivalutazione monetaria che ecceda l’importo degli interessi.
Ambito della nuova disciplina
La norma richiamata dalla circolare modifica in sostanza l’art. 429, ultimo comma, c.p.c., che prevedeva la rivalutazione monetaria sulle somme dovute per crediti di lavoro con aggiunta degli interessi legali sulle somme rivalutate. L’intervento legislativo, secondo il documento, elimina la posizione di favore dei crediti di lavoro rispetto a quelli previdenziali, uniformando il trattamento dei diversi emolumenti.
Riferimento all’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991
L’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994 dispone che l’art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 si applichi anche agli emolumenti di natura retributiva, pensionistica e assistenziale dovuti ai dipendenti pubblici e privati, in attività di servizio o in quiescenza. La circolare evidenzia che tale disposizione prevedeva già la corresponsione degli interessi sulle prestazioni previdenziali dalla scadenza del termine per l’adozione del provvedimento sulla domanda, con detrazione degli interessi dalle somme eventualmente spettanti a titolo di maggior danno per perdita di valore del credito.
Crediti di lavoro, T.F.R. e crediti ex d.lgs. n. 80/1992
La nuova regola viene espressamente estesa anche ai crediti di lavoro maturati dopo l’introduzione della disciplina, ai trattamenti di fine rapporto di cui all’art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, e ai crediti previsti dall’art. 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80. Per tali crediti, le Sedi devono corrispondere gli interessi legali e riconoscere la rivalutazione monetaria solo se la stessa risulti superiore agli interessi.
Prestazioni del Fondo di Garanzia e criterio operativo
La circolare precisa che il superamento del cumulo vale anche per le prestazioni erogate dal Fondo di Garanzia. Ne deriva un criterio applicativo semplice: prima si calcolano gli interessi legali, poi si verifica l’eventuale eccedenza della rivalutazione monetaria; se la rivalutazione non supera gli interessi, nulla è dovuto a tale titolo.
Punti principali
Superamento del cumulo tra interessi e rivalutazione
La circolare afferma che, per effetto dell’art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, il regime di cumulo tra rivalutazione monetaria e interessi legali deve considerarsi superato anche per le prestazioni erogate dal Fondo di Garanzia. Il pagamento deve seguire l’ordine degli interessi legali e solo successivamente dell’eventuale quota di rivalutazione monetaria eccedente gli interessi.
Estensione agli emolumenti retributivi, pensionistici e assistenziali
La legge n. 724/1994 ha stabilito che l’art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 si applica anche agli emolumenti di natura retributiva, pensionistica e assistenziale dovuti ai dipendenti pubblici e privati, sia in servizio sia in quiescenza. In tal modo viene uniformato il trattamento dei crediti di lavoro e di quelli previdenziali.
Incidenza sull’art. 429 c.p.c. e sulla logica del maggior danno
La nuova disciplina modifica l’art. 429, ultimo comma, c.p.c., che prevedeva il cumulo tra rivalutazione monetaria e interessi sulle somme rivalutate. La circolare precisa che gli interessi devono essere portati in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno da svalutazione monetaria, inteso come sola quota non coperta dagli interessi e non come l’intero danno.
Applicazione ai crediti di lavoro, T.F.R. e d.lgs. n. 80/1992
Il chiarimento viene esteso anche ai crediti di lavoro maturati dopo l’entrata in vigore della nuova disciplina, ai trattamenti di fine rapporto di cui all’art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, e ai crediti di cui all’art. 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80. Le Sedi devono quindi corrispondere solo gli interessi, riconoscendo la rivalutazione monetaria esclusivamente per l’eventuale eccedenza rispetto agli interessi maturati.
Regola operativa per le Sedi
Operativamente, la circolare dispone che, sui crediti considerati, le Sedi eroghino gli interessi legali e riconoscano la rivalutazione monetaria solo se e nella misura in cui essa superi l’importo degli interessi. Se gli interessi risultano pari o superiori alla rivalutazione dovuta, non è dovuto alcun importo a tale titolo.
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