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Legge

L.R. Emilia-Romagna 15/2021

REVISIONE DEL QUADRO NORMATIVO PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE NEL SETTORE AGRICOLO E AGROALIMENTARE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE N. 15 DEL 1997 (NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI REGIONALI IN MATERIA DI AGRICOLTURA. ABROGAZIONE DELLA L.R. 27 AGOSTO 1983, N. 34)

Normativa regionaleL.R. Emilia-Romagna 15/2021

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge ridefinisce per l’Emilia-Romagna funzioni, programmazione, consultazione, procedure di concessione di contributi, revoche, vincoli d’uso e digitalizzazione dei procedimenti agricoli. Abroga la L.R. 15/1997 e sostituisce i relativi rinvii; disciplina anche il regime transitorio per revoche pendenti e vincoli decennali, poi ridotti a cinque anni.

Riordino delle funzioni amministrative in materia agricola e agroalimentare in Emilia-Romagna

Riordino delle funzioni amministrative in materia agricola e agroalimentare

La legge regionale dell’Emilia-Romagna riorganizza il quadro delle funzioni amministrative in agricoltura e agroalimentare, in coerenza con la disciplina europea e nazionale e con la riforma del sistema di governo regionale e locale. Definisce competenze, strumenti di programmazione, consultazione delle parti sociali, regole procedurali per contributi e provvidenze, nonché il sistema informativo agricolo regionale.

Funzioni regionali in materia agricola e agroalimentare

Alla Regione spettano la programmazione e la pianificazione in materia agricola e agroalimentare, la gestione degli interventi attuativi delle politiche comunitarie e l’esercizio delle funzioni amministrative di competenza regionale. In particolare, la Regione cura gli indirizzi programmatici, i rapporti con Stato e Unione europea sulla PAC, la gestione di interventi cofinanziati, gli aiuti per calamità naturali, le certificazioni fitosanitarie, lo sviluppo aziendale e giovanile, il sostegno al credito agrario, il riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori, la ricerca e assistenza tecnica, la valorizzazione delle produzioni, le produzioni di qualità regolamentata, le rilevazioni statistiche, le nomine in commissioni e comitati, i carburanti agevolati agricoli, la riproduzione animale, il rilascio di qualifiche professionali agricole e ogni altra funzione amministrativa e di controllo di competenza regionale.

Programmazione degli interventi

La Regione presidia l’elaborazione del Programma di sviluppo rurale, che individua le azioni prioritarie in coerenza con la PAC. Approva inoltre programmi di intervento e documenti attuativi previsti da leggi regionali di settore, nel rispetto della disciplina sugli aiuti di Stato, e concorre alla definizione e attuazione dei programmi nazionali di sostegno in materia di organizzazioni comuni di mercato.

Gli obiettivi perseguiti includono:

  • competitività ed efficienza dei sistemi agricoli e agroalimentari regionali;
  • miglioramento delle condizioni di vita, lavoro e reddito degli operatori agricoli;
  • riduzione dei costi di produzione, miglioramento della qualità e promozione dei prodotti;
  • rafforzamento dell’auto-organizzazione dei produttori e della filiera;
  • insediamento e permanenza dei giovani in agricoltura;
  • sviluppo rurale, tutela ambientale, mitigazione climatica e valorizzazione del paesaggio;
  • sostegno alle aree montane e svantaggiate;
  • investimenti in conoscenza, ricerca, infrastrutture, innovazione tecnologica e digitale, agricoltura di precisione.

Consultazione delle parti sociali

È istituita la Consulta agricola regionale, presieduta dall’Assessore competente o da un suo delegato e composta da rappresentanti delle organizzazioni agricole professionali, cooperative e sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale. In relazione ai temi trattati può essere integrata da un rappresentante delle Camere di commercio regionali e da rappresentanti dei soggetti della filiera, comprese le associazioni dei consumatori.

La Consulta è organo consultivo della Giunta su linee generali di politica agricola, bilanci e programmi di spesa, progetti di legge del settore, criteri di riparto dei finanziamenti, direttive e altri argomenti sottoposti dall’Assessore. La Giunta definisce i criteri di rappresentatività e le modalità di funzionamento. La partecipazione è gratuita. Possono inoltre essere istituiti tavoli tematici per specifiche problematiche del comparto.

Concessione di contributi e provvidenze

I contributi e le provvidenze in agricoltura sono concessi su istanza degli interessati e sulla base di criteri preventivamente fissati ai sensi della normativa sul procedimento amministrativo. Ai procedimenti si applicano le regole nazionali su regolarità contributiva e antimafia.

L’accesso ai benefici è escluso se il richiedente non rispetta le condizioni stabilite dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro per il personale dipendente.

Forme di intervento finanziario

La Regione può concedere:

  • contributi in conto capitale, per copertura di spese di investimento, iniziative di capitalizzazione o partecipazione diretta della Regione;
  • contributi in conto interessi, sui finanziamenti a medio-lungo termine per investimenti;
  • garanzie a favore delle imprese agricole per prestiti o mutui;
  • altre forme di aiuto per iniziative e interventi di settore.

Per i contributi connessi ad ammortamento di prestiti e mutui o a finanziamenti medio-lungo termine, le erogazioni sono effettuate direttamente dalla Regione agli istituti di credito o agli organismi di garanzia. La concessione è subordinata alla effettiva stipula del mutuo e la liquidazione avviene sulla base degli atti definitivi di concessione e della prova della stipula del finanziamento agevolato.

Regole procedurali, documentazione e ammissibilità

La documentazione presentata a corredo di una domanda resta utilizzabile per ulteriori domande alla stessa amministrazione se non è mutata; in tali casi il richiedente deve dichiarare quali documenti siano già stati prodotti e confermarne la validità. I dati e i documenti già in possesso di altre amministrazioni o presenti in banche dati ufficiali sono acquisiti d’ufficio.

Salvo diversa previsione unionale, gli interventi o le attività oggetto di contributo devono essere realizzati dopo la presentazione della domanda. Le spese sostenute dopo la domanda non determinano, di per sé, impegno di finanziamento né danno diritto a precedenze o priorità.

Acconti sui contributi

In mancanza di diversa previsione, la Regione può erogare acconti sul contributo concesso previa garanzia fideiussoria. Per i pagamenti di competenza dell’Organismo pagatore regionale, gli acconti seguono la normativa dell’Unione europea.

Revoche, restituzioni e sanzioni

La Regione revoca i benefici quando:

  • gli interventi non sono realizzati nei termini stabiliti;
  • le agevolazioni sono distolte dalle finalità originarie;
  • siano state rese dichiarazioni non veritiere che abbiano indotto la concessione di benefici indebiti;
  • ricorrano altri casi previsti da leggi o atti amministrativi di disciplina del contributo.

I termini di realizzazione possono essere prorogati per giustificato motivo fino a un massimo di diciotto mesi, salvo diversa disposizione di legge. La revoca comporta la restituzione delle somme percepite con interessi al tasso legale maggiorati di due punti a titolo di sanzione amministrativa. In caso di dichiarazioni mendaci è prevista anche l’esclusione da ogni provvidenza agricola dalla data della revoca; ulteriori esclusioni possono essere previste dagli atti attuativi fino a un massimo di un anno, salvo diversa disciplina nazionale o comunitaria.

L’atto di revoca può prevedere la rateazione delle somme fino a ventiquattro mesi e definisce la durata dell’esclusione. Le domande presentate durante il periodo di esclusione sono inammissibili. Per revoche e recuperi di aiuti cofinanziati dall’Unione europea, la disciplina sugli interessi si applica solo se non esiste una diversa regola europea o se la materia è rimessa allo Stato senza norme nazionali attuative. La rinuncia al contributo dopo la concessione, se non sono stati erogati acconti, di regola non comporta sanzioni. Per i pagamenti per superficie o capi di bestiame nell’ambito dello sviluppo rurale, si applicano esclusivamente le regole comunitarie e nazionali.

Vincoli di destinazione e uso dei beni finanziati

I beni acquistati e le opere realizzate con contributi pubblici sono inalienabili e soggetti a vincolo quinquennale di destinazione e uso, decorrente dal pagamento del saldo.

La Regione può autorizzare, su richiesta, la dismissione o il mutamento di destinazione prima della scadenza, se le finalità del contributo risultano almeno parzialmente perseguite; in tal caso il beneficio è ridotto in proporzione al periodo residuo non rispettato.

Sono possibili, con autorizzazione regionale, cessioni nell’ambito di fusioni, incorporazioni, scissioni, cessione di rami d’azienda, decesso del titolare di impresa individuale e operazioni di ricambio generazionale familiare, a condizione che il subentrante assuma gli obblighi residui e che non vi sia indebito vantaggio. In mancanza di autorizzazione preventiva, si applica la revoca. Ogni altra cessione o conferimento collegato alla cessazione dell’impresa comporta revoca. Se la normativa europea prevede vincoli diversi, prevale quella unionale.

Sistema Informativo Agricolo Regionale e digitalizzazione

La Regione promuove la transizione digitale dei procedimenti agricoli e istituisce il Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIAR) come strumento di organizzazione, semplificazione, monitoraggio e valutazione delle politiche.

Il SIAR comprende l’Anagrafe delle aziende agricole e gli applicativi gestionali dei procedimenti regionali; include anche le componenti per i procedimenti dell’Organismo pagatore regionale. La gestione degli applicativi e degli aggiornamenti spetta alla Regione e all’Organismo pagatore secondo la titolarità dei procedimenti. Il sistema dialoga con il Sistema informativo agricolo nazionale, garantendone l’interoperabilità, ed è integrato con il Sistema informativo regionale. I dati amministrativi e statistici in forma aggregata e anonima confluiscono nell’Open Data regionale.

Anagrafe delle aziende agricole e fascicolo aziendale

L’Anagrafe delle aziende agricole dell’Emilia-Romagna è integrata nel SIAR ed è dotata di funzioni di interoperabilità per la consultazione telematica di registri informatici detenuti da altri enti pubblici. Il fascicolo aziendale, costituito ai sensi della normativa statale, è parte integrante dell’Anagrafe. La disciplina di dettaglio è demandata a uno specifico regolamento regionale.

Gestione telematica dei procedimenti

I procedimenti in materia agricola sono gestiti in modalità telematica. Le istanze, dichiarazioni e comunicazioni sono presentate tramite gli applicativi regionali o di AGREA. Gli iscritti all’Anagrafe possono consultare il proprio fascicolo, attivare per via telematica i procedimenti e verificare, se l’applicativo lo consente, lo stato di avanzamento delle istanze, ferme restando le competenze dei Centri di assistenza agricola previste dalla legge.

I documenti informatici e le scansioni di documenti analogici presentati nei procedimenti sono conservati nel sistema di gestione documentale della Regione o di AGREA, secondo la titolarità del procedimento.

Disposizioni finanziarie, abrogazioni e regime transitorio

Per gli esercizi 2021, 2022 e 2023 gli oneri derivanti dalla legge sono coperti con le risorse già autorizzate in riferimento alla precedente legge regionale n. 15 del 1997, nell’ambito della Missione 16, Programma 1 del bilancio regionale 2021-2023. Per gli esercizi successivi si provvede con le autorizzazioni di spesa annuali disposte dalla legge di bilancio, secondo la disciplina contabile vigente.

È abrogata la legge regionale 30 maggio 1997, n. 15. I procedimenti di revoca delle provvidenze avviati sotto il vigore della legge abrogata si concludono secondo quella disciplina. I vincoli di destinazione e uso decennali imposti ai sensi della previgente legge sono ridotti a cinque anni con l’entrata in vigore della nuova legge. I rinvii presenti in altre leggi regionali o regolamenti alla legge abrogata si intendono riferiti alla presente disciplina.

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